Con l'emanazione della circolare 13, avvenuta ieri, l'Agenzia delle entrate si occupa di rispondere alle principali domande, inviate da contribuenti e associazioni di categoria riguardo la fatturazione elettronica. La circolare si occupa anche di dirimere quei dubbi sorti riguardo gli effetti della trasmissione delle fatture al sistema di interscambio con un ritardo lieve. Si conferma, inoltre, la proroga fino al 1° gennaio 2019 per quanto riguarda l'obbligo di fatturazione elettronica (come emanazione del dl 79/2018), riguardante la cessione di carburante presso gli impianti stradali di distribuzione. Dopo questa proroga, la fatturazione elettronica sarà considerata obbligatoria per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione, cioè quelli impiegati dai veicoli che circolano su strada. Di conseguenza ne sono escluse le altre cessioni di benzina e gasolio, come ad esempio quelle rivolte a imbarcazioni, aeromobili e i vari veicoli agricoli.
Per quanto riguarda la questione dei lievi ritardi, la circolare non revoca la normativa che si occupa di regolare i termini di emissione dei documenti, ma nel documento di prassi si chiarisce come, tenendo anche in considerazione il tempo necessario ad un adeguamento tecnologico, durante la fase di prima applicazione, le fatture elettroniche inviata al sistema di interscambi (o Sdi) non saranno oggetto di sanzioni in caso di minimo ritardo nell'invio, a meno che questo non impedisca la corretta liquidazione dell'imposta (come dall'articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo n. 472 del 1997).
La circolare spiega anche come comportarsi in caso, una fattura inviata al Sdi, venisse scartata da questo. Al fine di garantire la corretta liquidazione dell'imposta, al contribuente sarà possibile effettuare un nuovo e corretto inoltro nei cinque giorni successivi, decorrenti dalla notifica di scarto: il nuovo invio della fattura elettronica scartata dovrà avvenire con nuovi data e numero ma collegati a quelli del documento originario, magari sfruttando un registro sezionale.
Si chiarisce che nell'ambito comunitario, la documentazione con fattura elettronica sarà obbligatoria per tutte le operazioni che riguardano soggetti passivi d'imposta, che siano residenti o stabiliti nel territorio dello stato. Come fatture, infatti, l'Italia è obbligata ad accettare documenti o messaggi in formato elettronico, per quanto riguarda questi casi di soggetti residenti o stabiliti, mentre l'obbligo decade per i soggetti non residenti, anche se identificati in Italia. Ovviamente, se i soggetti identificati lo preferiscono, potranno comunque utilizzare una fattura elettronica.
Nella circolare non mancano punti riguardanti la registrazione e conservazione cartacea, in cui si sottolinea come le nuove norme sulla fatturazione elettronica non incidono sugli obblighi di registrazione già previsti dal dpr 633/72. In attuazione del codice dell'amministrazione digitale il dpcm 3/12/2013 prevede la possibilità di conservare le copie digitali non solo nel formato xml, ma anche in txt, jpg o pdf. Il documento elettronico inviato dal Sdi ha un carattere non modificabile, quindi numerazione e integrazione della fattura possono essere effettuate predisponendo un altro documento da allegare al file della fattura stessa.
Chi è titolare di contratti di subappalto, riveste qualifica di subcontraente o opera nei confronti di una stazione appaltante pubblica sarà in obbligo di emettere fattura tramite il Sdi. Dagli obblighi di fatturazione elettronica sono esclusi i contribuenti che cedono beni a un cliente senza essere direttamente coinvolti nell'appalto principale, come, ad esempio, chi fornisce beni all'appaltatore senza sapere che utilizzo ne farà. Ne sono parimenti esclusi i rapporti in cui non sia parte della filiera contrattuale un soggetto facente parte della pubblica amministrazione.
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