La Corte di Cassazione ha stabilito, con l’ordinanza 14402/2020, la legittimità di una notifica di un atto della riscossione che avviene tramite posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo del contribuente, se tale atto è stato trasmesso in formato pdf, invece che in P7m, se in ogni caso è firmato digitalmente.
Il caso in oggetto partiva dall’impugnazione da parte di un contribuente di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, adducendo come causale lo stato di notifica via Pec delle cartelle prodromiche all’atto opposto, con cui l'Amministrazione notificante non avrebbe rispettato i canoni in vigore circa il formato e la firma digitale; ricorso che lo aveva visto vincere sia il primo che il secondo grado.
È stato quindi il momento dell’Agenzia delle entrate Riscossione di ricorrere alla corte Suprema, basando il ricorso sul mancato rispetto dei giudici di merito della normativa a regolamentazione delle notifiche Pec (Dpr 68/2005). L’Agenzia riteneva soprattutto che l’atto provenisse in modo inequivocabile dall’Amministrazione finanziaria, a prescindere dal formato digitale con cui era stato inviato.
Il giudizio della Corte si è infine trovato concorde con il parere dell’Agenzia Riscossione, stando soprattutto all’orientamento recente n. 10266/2018, in cui è stato escluso l’obbligo esclusivo di utilizzare la sola firma digitali in formato Cades per le notifiche, il cui file viene generato in estensione P7m, accentando anche il formato firma Pades, che genera invece l’estensione in Pdf. In entrambi i casi il documento informatico viene considerato correttamente certificato, per quanto riguarda la provenienza e l’autenticità. Non esiste invece un divieto di utilizzo di una o dell’altra tipologia di firma digitale, riscontrabile nella normativa nazionale né n quella comunitaria, per questo la firma portante estensione in “pdf” è valida al fine di svolgere verifiche per controllarne l’autenticità e la provenienza dalla Pubblica Amministrazione.
Per questi motivi, il ricorso del concessionario è stato accolto dalla Corte, poiché le cartelle sottese al preavviso opposto erano state del tutto correttamente notificate, seppur nel formato pdf.
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