Il D.L. 11/4/2025 n. 48, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario, in vigore dal 12/4/2025, all’art. 13 - inserito nel capo II, concernente Disposizioni in materia di sicurezza urbana - prevede modifiche in materia di divieto di accesso alle aree delle infrastrutture di trasporto e alle loro pertinenze e all’art. 165 c.p.
Art. 10 D.L. 20/2/2017, n. 14 conv. con modif. dalla L. 18/4/2017, n. 48
Divieto di accesso
1. L’ordine di allontanamento di cui all’articolo 9, comma 1, secondo periodo e comma 2, è rivolto per iscritto dall’organo accertatore, individuato ai sensi dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In esso sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che ne cessa l’efficacia trascorse quarantotto ore dall’accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell’articolo 9, comma 1, aumentata del doppio. Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al questore competente per territorio con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.
2. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all’articolo 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell’atto. Il questore può disporre il divieto di accesso di cui al primo periodo anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio, di cui al libro secondo, titoli XII e XIII, del codice penale, commessi in uno dei luoghi indicati all’articolo 9, comma 1. Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno.
3. La durata del divieto di cui al comma 2 non può comunque essere inferiore a dodici mesi, né superiore a due anni, qualora le condotte di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio. Il contravventore al divieto emesso in relazione ai casi di cui al presente comma è punito con l’arresto da uno a due anni. Qualora il responsabile sia soggetto minorenne, il questore ne da’ notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.
4. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per il luogo di residenza del minore.
5. Nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nei luoghi o nelle aree di cui all’articolo 9, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati*.
6. Ai fini dell’applicazione del presente articolo e dell’articolo 9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell’interno determina i criteri generali volti a favorire il rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa, e l’accesso alle banche dati, tra le Forze di polizia, di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e i Corpi e servizi di polizia municipale, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6-bis. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i livelli di accesso alle banche dati di cui al comma 6, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al medesimo comma 6.
6-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(omissis)
Disposizioni in materia di sicurezza delle città
Dopo 4 decreti sicurezza in 4 anni - D.L. 14/2017 (c.d. decreto Minniti), D.L. 113/2018 (c.d. “decreto sicurezza Salvini”), D.L. 53/2019 (c.d. “decreto sicurezza-bis”) e D.L. 130/2020 (c.d. “decreto sicurezza Lamorgese”) e il D.L. 123/2023 (c.d. decreto Caivano), anche il D.L. 48/2025 reca nuove linee evolutive della policy di sicurezza delle città.
L’ordine di allontanamento
Il comma 1 dell’art. 10 D.L. 14/2017, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, stabilisce che l’ordine di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso l’illecito a tutela del decoro delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze - di cui all’art. 9 - deve essere rivolto con atto scritto dall’organo accertatore di cui all’art. 13 L. 689/1981 e deve recare:
Copia del provvedimento deve essere trasmessa con immediatezza al questore con contestuale segnalazione ai servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.
L’estensione del divieto di accesso agli spazi urbani
Alla reiterazione delle condotte illecite consegue la possibilità per il questore, ove ritenga che dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, di disporre, con provvedimento motivato, il divieto di accesso a una o più delle aree espressamente individuate, per non più di 12 mesi.
Si tratta di una misura di prevenzione atipica, applicabile con modalità compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario.
Il D.L. 48/2025 interviene sul comma 2 dell’art. 10 inserendo un nuovo periodo ai sensi del quale il divieto di accesso può essere disposto dal questore anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nei 5 anni precedenti, per un delitto contro la persona o contro il patrimonio, di cui al libro II, titoli XII e XIII del codice penale, qualora sia commesso nelle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze.
Conseguentemente, il contravventore è punito con l’arresto da 6 mesi a 1 anno.
Il divieto di accesso aggravato
Ai sensi del comma 3 dell’art. 10, se le condotte illecite sono commesse da un condannato, con sentenza definitiva o confermata in appello, nel corso degli ultimi 5 anni, per reati contro la persona o il patrimonio, la durata del divieto di accesso (aggravato) non può essere inferiore a 12 mesi né superiore a 2 anni.
A carico di chi violi questo divieto di accesso è previsto un reato contravvenzionale, punito con l’arresto da 1 a 2 anni.
Il divieto di accesso giudiziario
Il comma 5 dell’art. 10 prevedeva che l’autorità giudiziaria, in caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nei luoghi di cui all’art. 9, aveva facoltà di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’imposizione del divieto di accesso.
La previsione, carente di coordinamento sistematico, è stata abrogata e ricollocata a livello sistematico, nell’ultimo comma dell’art. 165 c.p., che la rende, peraltro, obbligatoria.
L’eventuale violazione del divieto comporta la revoca della sospensione con esecuzione della sentenza di condanna.
* Art. 10 D.L. 20/2/2017, n. 14 conv. con modif. dalla L. 18/4/2017, n. 48, parte eliminata.
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