Con 304 sì contro i 226 no, la Camera pone la sua fiducia sul decreto intercettazioni del Governo, dopo che l’opposizione ha lasciato perdere l’ostruzionismo per rendere più veloci le trattazioni sulle urgenti misure per contrastare il Covid-19.
La riforma Orlando del 2017, il cui scopo era conciliare necessità investigative e tutela della privacy, introducendo anche una disciplina su nuovi strumenti di indagine (come i trojan), viene così corretta dal DL in passaggi affatto marginali. Le modifiche riguardano solo i procedimenti iscritti a partire dal 1° maggio, mentre a quelli in corso si applicheranno ancora le vecchie regole.
Con il DL viene soppresso la controversa valutazione discrezionale della polizia giudiziaria, portata a decidere cosa trascrivere per il pubblico ministero, che così avrà la possibilità (e il dovere) di vigilare affinché nei verbali non siano trascritte espressioni dannose per la reputazione delle persone o in grado di mostrare particolari categorie di dati personali, tranne in caso si tratti di intercettazioni rilevanti per le indagini. Il regime del divieto di pubblicazione viene esteso ad ogni intercettazione che non sia acquisita al procedimento e sia inserita nel catalogo dei reati per cui sono ammesse le intercettazioni anche i delitti commessi impiegando le condizioni incluse nell’articolo 416-bis del Codice Penale (per le associazioni di tipo mafioso), oppure per quelli atti ad agevolare le associazioni di stampo mafioso.
Riguardo ai trojan, viene stabilito che le attività di intercettazione ambientale permesse per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione sono da associare anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione, mentre sono esclusi dai delitti per cui si deve indicare “i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l’attivazione del microfono” quelli contro la pubblica amministrazione.
La disciplina sull’utilizzo delle intercettazioni nei procedimenti diversi da quello oggetto dell’originale autorizzazione viene cambiata, anche in relazione ad una sentenza recente delle Sezioni unite penali della Cassazione. Saranno possibili le intercettazioni solo se “rilevanti e indispensabili” all’accertamento della responsabilità per i reati per cui si prevede l’arresto in flagranza o che rientrano in ogni caso tra quelli intercettabili (con pensa detentiva sopra i 5 anni). I risultati delle intercettazioni effettuate attraverso trojan vedono ammessa l’utilizzabilità anche per la prova dei reati diversi da quelli per cui sia stato emesso il decreto di non autorizzazione, ma solo in caso si tratti di reati ai danni della pubblica amministrazione, punibili con la reclusione a un tetto minimo di 5 anni, o per i delitti attribuiti alla competenza della procura distrettuale.
La formulazione antecedente la riforma Orlando per le trasmissioni verbali delle intercettazioni rimane in pratica in vigore nell’esecuzione delle intercettazioni, per quanto riguarda l’immediata comunicazione ai difensori, a cui è permesso esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni, al fine di compiere il procedimento selettivo del materiale probatorio in ambito di un’udienza stralcio dedicata. Lo stralcio che vede partecipare pm e difensori con possibilità di copia può riguardare non solo le registrazioni il cui utilizzo è vietato, ma anche quelle riguardanti le particolari categorie di dati personali, tranne in caso non ne sia dimostrata la rilevanza. L’indagato e il suo difensore saranno avvertiti, con apposita dicitura nell’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari, di poter esaminare in via telematica gli atti relativi alle intercettazioni e ascoltarne le registrazioni, ed in caso lo ritengano necessario di poter fare una copia. Il difensore potrà depositare altre registrazioni ritenute rilevanti (di cui richiede una copia), entro 20 giorni. La richiesta sarà sottoposta al pm chiamato a deciderne la valida motivazione.
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