La Rivista del Sindaco


Una prima riforma sulla cittadinanza: la legge di conversione n. 74/2025 del DL n. 36/2025

Analisi delle prime istruzioni operative della circolare del 28 maggio 2025 n. 26185
Approfondimenti
di Piola Tiziana
03 Giugno 2025

 

La legge 23 maggio 2025, n. 74 ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante "Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza". Il provvedimento, entrato in vigore il 24 maggio 2025, segna un punto di svolta nell’evoluzione normativa italiana in materia di cittadinanza, introducendo limiti e condizioni ispirati al principio di effettività del vincolo con la Repubblica.


Le ragioni della riforma

A fondamento della decretazione d’urgenza, il Governo ha evidenziato una serie di elementi critici e urgenze, che giustificano l’intervento e che sono indicati nella premessa alla conversione del decreto legge:

1. Interpretazione estensiva della normativa storica
La prassi applicata fin dall’Unità d’Italia ha permesso il riconoscimento della cittadinanza italiana senza limiti di tempo o di generazione, anche senza alcun legame attuale con l’Italia. Questo ha creato un meccanismo ereditario automatico, che attribuisce la cittadinanza senza verificare un reale legame con la comunità nazionale.

2. Espansione illimitata della cittadinanza tra gli italiani all’estero
L'attuale impianto normativo ha favorito un’espansione potenzialmente illimitata del numero di cittadini italiani residenti all’estero, spesso titolari di più cittadinanze e culturalmente integrati in altri Stati. Il fenomeno ha assunto dimensioni tali da avvicinare, se non superare, la popolazione residente in Italia, generando uno squilibrio evidente tra cittadinanza formale e appartenenza sostanziale.

3. Implicazioni per la sicurezza nazionale ed europea
L’attribuzione della cittadinanza italiana comporta l’automatica acquisizione della cittadinanza europea, con accesso ai diritti di libera circolazione, soggiorno e lavoro nell’Unione. In assenza di legami effettivi con la Repubblica, ciò rappresenta un profilo di rischio concreto per la sicurezza nazionale e per quella degli altri Stati membri dell’UE e dello Spazio Schengen.

4. Esigenza di conformità al principio di proporzionalità (art. 5, par. 4, TUE)
L’intervento legislativo mira ad allineare la disciplina nazionale al principio di proporzionalità previsto dal Trattato sull’Unione europea, come richiamato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. L’attribuzione automatica della cittadinanza — e dunque della cittadinanza europea — a soggetti privi di effettivo legame con lo Stato membro rischia di produrre effetti extraterritoriali sproporzionati, potenzialmente estesi a decine di milioni di individui. Diversamente, molti ordinamenti europei fondano il riconoscimento della cittadinanza sul principio di effettività, valorizzando elementi concreti di appartenenza e integrazione, e non sono stati oggetto di rilievi da parte delle istituzioni europee.

5. Tutela della funzionalità degli uffici pubblici
L’incremento incontrollato delle istanze di riconoscimento presso consolati, comuni e autorità giudiziarie ha sollevato gravi criticità organizzative, compromettendo la regolare attività amministrativa. In attesa di una riforma organica, il decreto-legge ha introdotto misure transitorie per preservare l’efficienza e la continuità dell’azione amministrativa.


Il decreto-legge, come convertito, si fonda su un bilanciamento costituzionalmente orientato tra il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e quello di sovranità popolare (art. 1 Cost.).

In particolare:

  • si esclude il riconoscimento automatico della cittadinanza iure sanguinis per le generazioni nate e stabilmente residenti all’estero, in assenza di concreti indici di collegamento con l’Italia (es. conoscenza della lingua, residenza, legami familiari, scolastici o fiscali);
  • si riafferma che la cittadinanza non è una mera trasmissione genealogica, ma un vincolo giuridico-politico che implica diritti e doveri, e presuppone un’effettiva relazione con lo Stato.

 

La nuova disciplina

Da tale disamina è scaturita la legge di conversione in commento. Il Ministero dell'Interno ha già fornito le prime istruzioni operative con circolare del 28 maggio 2025 n. 26185.

Vediamo qui di seguito di analizzare le diverse casistiche.

Principio generale

Innanzi tutto l'articolo 3-bis, comma 1, della legge n. 91/1992 stabilisce che non si considera mai acquisita la cittadinanza italiana da parte di chi:

  • è nato all’estero anche prima dell’entrata in vigore della norma
  • possiede un’altra cittadinanza al momento della nascita o comunque prima del riconoscimento dell’italiana.

 

Questa disposizione deroga alle regole sull’acquisto automatico della cittadinanza italiana, previste nei seguenti casi:

1. Acquisto iure sanguinis (per discendenza da cittadino italiano), anche nei casi di riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione:

  • artt. 1 e 2 legge n. 91/1992
  • art. 5 legge n. 123/1983
  • artt. 1 e 2 legge n. 555/1912
  • artt. 4, 5, 7 e 8 codice civile del 1865

2. Acquisto per adozione di minore straniero da parte di cittadino italiano:

  • art. 3 legge n. 91/1992
  • art. 5 legge n. 123/1983

3. Acquisto per matrimonio (di donna straniera con cittadino italiano prima del 27 aprile 1983):

  • art. 10, comma 2, legge n. 555/1912
  • art. 9 codice civile del 1865

4. Acquisto per iuris communicatio (trasmissione automatica della cittadinanza ai figli minori conviventi):

  • art. 14 legge n. 91/1992
  • art. 12, comma 1, legge n. 555/1912

Deve precisarsi che l'articolo 3-bis non introduce un autonomo meccanismo di trasmissione della cittadinanza quindi nel caso in cui il cittadino sia nato in Italia ed in possesso di altra cittadinanza si applica l'articolo 1 della legge 91/1992.


ACQUISTO DELLA CITTADINANZA IURE SANGUINIS

Chi è nato all’estero e possiede un’altra cittadinanza NON è mai cittadino, ma può comunque essergli attribuita la cittadinanza italiana se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

Lettera a) – data di presentazione dell'istanza nel procedimento amministrativo
Ha presentato domanda amministrativa completa (con la documentazione necessaria) entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025.
La data rilevante è quella di presentazione della domanda; il riconoscimento potrà avvenire anche dopo. Si applica la normativa previgente (cioè quella vigente fino al 27 marzo 2025).

Lettera a-bis) – data di fissazione dell'appuntamento del procedimento amministrativo
Ha presentato domanda nel giorno per il quale era stato convocato con appuntamento comunicato dall’ufficio comunale competente entro il 27 marzo 2025, ore 23:59. Anche qui si applica la normativa previgente.

In entrambi i casi (a e a-bis) gli ufficiali di stato civile devono indicare nel provvedimento che ricorrono tali condizioni e specificare come sono state accertate (es. numero di protocollo, ora/data della domanda o della comunicazione). Rimane applicabile la circolare K.28.1 del 5 aprile 1991.

La norma si applica anche ai figli minori per cui sia stata richiesta la trascrizione dell’atto di nascita entro il 27 marzo 2025 da parte del genitore già riconosciuto italiano.

Lettera b) – data di presentazione del ricorso giudiziale
Ha presentato un ricorso giudiziale per il riconoscimento della cittadinanza entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025. In questo caso l’ufficiale di stato civile si limita a prendere atto della sentenza, che valuterà solo dal punto di vista formale.

Lettera c) – esclusiva cittadinanza italiana
Al momento dell’evento che dà luogo all’acquisto (es. nascita), un genitore o un nonno era (o era al momento del decesso) esclusivamente cittadino italiano.

È necessario che l’intera linea di trasmissione della cittadinanza sia rimasta intatta.
Il richiedente deve dimostrare tale esclusività:

  • mediante documentazione ufficiale (certificati negatori di cittadinanza straniera, attestazioni di non iscrizione elettorale, ecc.),
  • tradotta e legalizzata se in lingua straniera.

Non sono sufficienti autodichiarazioni o dichiarazioni sostitutive.

Lettera d) – Residenza del genitore o adottante cittadino italiano
Un genitore (o adottante) italiano ha avuto la residenza in Italia per almeno due anni continuativi, dopo aver acquisito la cittadinanza italiana e prima della nascita (o adozione) del figlio.

Requisiti:

  • Residenza continuativa: i due anni devono essere senza interruzioni.
  • Successiva all’acquisto della cittadinanza: il genitore/adottante deve aver già acquisito la cittadinanza italiana prima del periodo di residenza.
  • Anteriore alla nascita/adozione del figlio: il periodo di residenza deve concludersi prima dell’evento che dà titolo alla cittadinanza.

Prova della residenza:

  • Deve essere fornito certificato storico di residenza rilasciato dal comune italiano competente.
  • Se la documentazione non è agli atti, l’ufficiale dello stato civile deve chiedere al richiedente l’integrazione.

Esempio pratico:
Se un cittadino straniero ha ottenuto la cittadinanza italiana per naturalizzazione nel 2010, e il figlio è nato all’estero nel 2014, il genitore dovrà dimostrare di aver risieduto in Italia almeno dal 2011 al 2013 in modo continuativo. Il figlio è cittadino iure sanguinis in applicazione dell'articolo 1 con il combinato disposto dell'articolo 3- bis della legge 91/1992.


ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER BENEFICIO DI LEGGE

IL MINORENNE
Se non ricorrono le condizioni succitate, disciplinate dall'art. 3 bis della legge 91/1992, e quindi il minore straniero o apolide non può acquistare la cittadinanza in modo automatico dal genitore che è cittadino italiano per nascita, la legge prevede il meccanismo di acquisto (e non riconoscimento per nascita) per beneficio di legge.

Un minore straniero o apolide può diventare cittadino italiano se è figlio (anche adottivo) di un cittadino italiano per nascita, esclusi quindi il caso in cui il genitore sia:

  • cittadino per naturalizzazione (art. 9 legge 91/1992),
  • cittadino per beneficio di legge (art. 4),
  • cittadino per matrimonio (art. 5 legge 91/1992),
  • cittadini per iuris communicatione (art.14).

Si applica, invece, nel caso in cui il genitore sia stato riconosciuto iure sanguinis poiché discendente ad esempio da trisavolo e che possegga la cittadinanza straniera e che non sia mai stato residente in Italia.

Occorre quindi:
Preliminarmente il pagamento del contributo di 250,00 euro ai sensi dell'art 9-bis della legge 91/1992. il contributo è dovuto di 250,00 euro per ciascun minore. Il contributo è unico per ogni minore, anche se la dichiarazione è presentata separatamente dai due genitori: in tal caso, il pagamento deve avvenire prima della seconda dichiarazione, perché solo con essa si perfeziona il presupposto di legge.

Poi:

  • Dichiarazione di volontà: entrambi i genitori (oppure il tutore) devono presentare una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza per il figlio minore. A seguito della dichiarazione di volontà, che deve essere contenuta in un atto di cittadinanza iscritto nei registri di cittadinanza deve verificarsi una delle seguenti condizioni:
  • Lettera a): dopo la dichiarazione, il minore deve risiedere legalmente e continuativamente in Italia per almeno due anni. E' possibile che all'atto della dichiarazione i genitori siano residenti all'estero e quindi tale dichiarazione andrà resa di fronte al console, altrimenti se residenti in Italia andrà resa di fronte all'ufficiale di stato civile.

La residenza va provata con certificato storico di residenza.

  • Lettera b): la dichiarazione di volontà è presentata entro un anno:
  1. dalla nascita del minore, oppure
  2. dalla data di costituzione del rapporto di filiazione con il genitore italiano per nascita (anche se adottiva).

Precisazioni sul termine di un anno:

  • Se entrambi i genitori sono italiani per nascita e riconoscono successivamente il figlio, il termine decorre dal primo riconoscimento.
  • Se il primo a riconoscere il minore è un genitore straniero o un cittadino italiano non per nascita, il termine di un anno per presentare la dichiarazione di volontà decorre dal riconoscimento da parte del secondo genitore, purché quest'ultimo sia cittadino italiano per nascita.
  • Se c’è un solo genitore (o l'altro è deceduto), basta la dichiarazione dell’unico genitore, previa documentazione della situazione.
  • Se le dichiarazioni sono rese in momenti diversi, la data rilevante è quella della seconda dichiarazione (si presume quindi che vi siano due atti di stato civile).

La cittadinanza decorre dal giorno successivo alla dichiarazione resa solo dopo che si siano verificate le condizioni della lettera a) e lettera b).

A seguito della dichiarazione dovrà essere emesso l'esito dell'accertamento che potrà essere positivo se si sono verificate le condizioni oppure negativo nel caso in cui non si siano verificate le condizioni delle lettere a) e b).

Rinuncia alla cittadinanza (art. 4, comma 1-ter)

Il minore che acquista la cittadinanza italiana ai sensi del comma 1-bis, può, una volta divenuto maggiorenne, rinunciare alla cittadinanza italiana, se possiede un'altra cittadinanza.

Norma transitoria
Per i minori, alla data del 24 maggio 2025, figli di cittadini italiani per nascita, che sono stati riconosciuti italiani entro il 27/03/2025 con procedimento amministrativo o giudiziale, la dichiarazione di volontà da parte dei genitori, con le modalità succitate potrà essere presentata fino alle ore 23:59 del 31 maggio 2026.

Se il minore compie 18 anni tra il 24 maggio 2025 e il 31 maggio 2026, sarà lui stesso a dover presentare la dichiarazione, entro lo stesso termine.


IL MAGGIORENNE

Ai sensi dell’art. 4, comma 1, alinea e lettera c), della legge n. 91/1992, come modificato dall’art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 36/2025, convertito dalla legge n. 74/2025, lo straniero o l’apolide che abbia un genitore o un ascendente in linea retta di secondo grado cittadino italiano per nascita può acquistare la cittadinanza italiana se:

  • risiede legalmente in Italia da almeno due anni al momento del compimento del diciottesimo anno di età;
  • dichiara, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età (19 ANNI), la volontà di diventare cittadino italiano.

 

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA DA PARTE DEI MINORI STRANIERI FIGLI DI CITTADINI CHE ACQUISISCONO LA CITTADINANZA ITALIANA – art. 14

Principio generale

L'articolo 3-bis della legge 91/1992 deroga l'articolo 14, questo significa che prima dell'applicazione dell'articolo 14 si devono verificare almeno una delle condizioni previste dall'articolo 3-bis nel caso in cui il minore sia nato all'estero ed abbia la cittadinanza straniera.

Nel caso in cui:

  • il minore sia nato all’estero,
  • sia in possesso di altra cittadinanza,
  • e il genitore che ha acquistato la cittadinanza italiana NON abbia maturato almeno due anni di residenza continuativa in Italia dopo l’acquisto della cittadinanza e prima della nascita o adozione del figlio, (la trasmissione della cittadinanza avverrebbe in questo caso per iure sanguinis)

non è possibile attribuire la cittadinanza italiana al minore ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 91/1992.

Tale esclusione discende dal fatto che:

  • sicuramente il minore possiede un'altra cittadinanza altrimenti non applicheremmo l'articolo 14;
  • il genitore non può aver maturato 2 anni di residenza già come cittadino italiano prima della nascita del figlio, poiché l'applicazione dell'articolo 14 prevede che il figlio sia già nato e possa acquistare la cittadinanza al momento del giuramento del genitore.

Quindi è possibile l'applicazione dell'articolo 14 nella sua nuova formulazione solo nel caso in cui il minore straniero sia nato in Italia e sussistano le seguenti condizioni:

  • il figlio minore straniero deve essere residente legalmente in Italia da almeno due anni continuativi al momento in cui il genitore acquista o riacquista la cittadinanza;
  • se il minore ha meno di due anni, deve essere residente continuativamente dalla nascita;
  • se è presente la condizione della residenza allora occorre accertare il requisito della convivenza con il genitore che acquista la cittadinanza.

Disciplina transitoria
Gli Ufficiali di stato civile dovranno applicare la seguente distinzione temporale:

  • se il genitore ha acquisito o riacquista la cittadinanza entro il 27 marzo 2025, si applica la disciplina previgente art. 14 della legge 91/1992 (bastava la convivenza, senza vincolo di residenza).
  • Se il genitore ha acquisito o riacquista la cittadinanza dal 28 marzo al 23 maggio si applica il DL n. 36/2025 (se il genitore non è nato in Italia, oppure non è stato residente come cittadino italiano due anni prima della nascita del figlio – impossibile -, il figlio non acquista la cittadinanza).
  • Se il genitore acquista o riacquista la cittadinanza a partire dal 24 maggio 2025, si applica la nuova disciplina: il figlio dovrà essere residente da almeno due anni o dalla nascita se ha meno di 2 anni, oltre ad essere convivente con il genitore.

 

NATURALIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 9 DELLA LEGGE N. 91/1992 – RIDUZIONE DEL REQUISITO DI RESIDENZA

In base all’art. 9 della legge n. 91/1992, come modificato dall’art. 1-bis, comma 2, del D.L. 36/2025 (conv. L. 74/2025), sono previste le seguenti novità:
Riduzione del requisito di residenza da tre a due anni per lo straniero il cui genitore o ascendente in linea retta di secondo grado sia o sia stato cittadino italiano per nascita.

Resta invece a tre anni il requisito di residenza legale in Italia per lo straniero nato in Italia.

Attenzione: per questi ultimi, nel caso in cui non sia possibile usufruire della procedura di acquisto automatico ai sensi dell’art. 4, comma 2, L. 91/1992 (ossia la dichiarazione al compimento dei 18 anni per i nati in Italia da genitori stranieri legalmente residenti), l’eventuale domanda di concessione della cittadinanza dovrà comunque essere presentata dopo il compimento della maggiore età, come per tutte le altre ipotesi di naturalizzazione previste dal medesimo art. 9, comma 1.


RIAPERTURA DEI TERMINI PER IL RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA LEGGE N. 91/1992 (COME MODIFICATO DALL’ART. 1-TER, COMMA 1, LETT. B), D.L. 36/2025 CONV. L. 74/2025)

Ai sensi della nuova formulazione dell’art. 17 della legge n. 91/1992, dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2027 è possibile presentare dichiarazione per il riacquisto della cittadinanza italiana da parte di ex cittadini italiani che:

  1. siano nati in Italia oppure siano stati residenti in Italia per almeno due anni continuativi;
  2. abbiano perso la cittadinanza italiana prima del 16 agosto 1992, in applicazione di uno dei seguenti articoli della legge n. 555/1912:
  • art. 8, n. 1: perdita per naturalizzazione in uno Stato estero;
  • art. 8, n. 2: perdita per rinuncia a seguito di acquisizione involontaria di cittadinanza straniera;
  • art. 12: perdita per effetto della cittadinanza del genitore (figli minori conviventi).

Non possono beneficiare della riapertura coloro che hanno perso o rinunciato alla cittadinanza dal 16 agosto 1992 in poi.
 


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