La Rivista del Sindaco


Non serve documentare la richiesta per i permessi familiari o per ragioni personali

Studi e Ricerche
di La Posta del Sindaco
06 Marzo 2020

I contratti collettivi nazionali di lavoro del triennio 2016-2018 hanno introdotto i permessi per visite mediche che possono essere utilizzati nel necessario periodo di spostamento, anche se la visita (o l’esame) è stabilita fuori dall’orario lavorativo. Stando alle indicazioni dettate dall’Aran nei pareri Cfc 26, 32, 33 la durata del permesso medico andrà calcolata in relazione alla visita e al tempo necessario per arrivare alla sede. Si tratta di indicazioni molto importanti, poiché i principi a cui si attengono sono validi per tutti i contratti nazionali, anche quelli del personale operante negli enti pubblici.

I permessi per visite mediche, prestazioni specialistiche, esami diagnostici e terapie si aggiungono alle altre forme di assenza giustificata riconosciute dal contratto nazionale. Nel parere viene anche chiarito che non è più prevista “la necessità di documentare le ragioni per le quali viene richiesto il permesso, anche se la motivazione, che consente di ricondurre tale tutela alle esigenze personali e familiari dell’interessato, va comunque indicata nella richiesta”, per quanto riguarda la domanda di permessi per ragioni personali o familiari. La norma stabilisce anche che, se la visita medica

si colloca al di fuori dell'orario di lavoro, il tempo di percorrenza, qualora ricada all'interno dell'orario di lavoro e sia strettamente necessario per raggiungere la sede di esecuzione delle suddette prestazioni all'ora fissata, possa essere egualmente imputato” a tale tipologia di permesso. Viene in questo modo fissato un rapporto di strumentalità e diretta coordinazione tra il tempo per le visite, terapie etc e quello necessario per raggiungere il luogo in cui esse si svolgeranno e/o per il ritorno in sede lavorativa.

Non sono invece previste limitazioni alla durata delle visita medica, nel caso al dipendente serva assentarsi dall’intera giornata lavorativa per questa ragione .Il limite non perviene nemmeno per il tempo minimo, quindi non è necessario che la durata dell’esame, terapia etc sia di almeno mezza giornata per giungere a tale risultato. Rimane però nei doveri dell’ente dare corso alle necessarie verifiche e alla produzione delle relative attestazioni da parte dei dipendenti. Quindi, l’ente è tenuto a verificare la presenza di “una ragionevole corrispondenza tra l’attestazione e l’assenza dal servizio”, motivo per il quale può giungere anche a dettare delle indicazioni operative. Nel corso della giornata di permesso non si potrà assentarsi ad altro titolo, esclusa l’assistenza ai disabili e per il cd allattamento.


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