In questo periodo, il tema del controllo delle società pubbliche è tra i più presenti a livello di giurisprudenza normativa e contabile. Tra piani di razionalizzazione e obblighi di alienazione, le società partecipate stanno vivendo un periodo di restrizioni: per la fine del 2018, le PA sono tenute a presentare il primo piano ordinario di razionalizzazione e contemporaneamente le quote da dismettere (secondo i piani straordinari dell'anno scorso) sono state congelate.
Con il DLgs 175/2016 della scorsa legislatura, al fine di disciplinare la costituzione di società pubbliche, l'acquisto, la gestione e il mantenimento delle partecipazioni da parte delle PA, sono state ridefinite in modo più restrittivo alcune regole. Le due novità riguardano l'obbligo di revisione straordinaria, da attuare entro 1 anno dall'entrata in vigore della legge, che dovrebbe portare all'alienazione di circa 5.000 partecipazioni fuori norma, e il passaggio delle razionalizzazione ad annuale e periodica, il cui scopo è evitare che ciò che è stato dichiarato fuori legge possa riapparire in altra forma.
Se lo scopo della società, tra servizi e produzione, non rientra nei fini istituzionali di una PA, a questa è vietato acquistarne o mantenerne partecipazioni, dirette o indirette. Questa regola non è nuova, ma gli amministratori hanno spesso trovato un modo di aggirarla. Lo scopo del DLgs 175 è quindi quello di introdurre nuovi limiti, per restringere lo spazio di manovra dei "furbetti", definendo al meglio i settori in cui sono consentite le partecipazioni. Si potranno quindi avere partecipazioni riguardanti la progettazione, la realizzazione e la gestione di opere pubbliche; la produzione di servizi a interesse generale; l'autoproduzione di beni o servizi strumentali; lo sviluppo di servizi di committenza.
Nel testo si trovano anche delle deroghe, per finanziare regionali o per le società che si occupano della gestione si spazi fieristici e della loro organizzazioni, o per quelle che, nelle aree montane, sviluppano o gestiscono impianti di trasporto a fune a scopo turistico-sportivo. Sono invece state escluse dalla riforma diverse partecipazioni statali, tra cui troviamo Anas, Coni servizi, Invitalia e altre.
Un terzo punto di cui si è occupata la normativa riguarda lo stabilire ulteriori e stringenti paletti che coinvolgono tutte le partecipate. In particolare, quelle che risultano svolgere attività analoghe a quelle di altri enti pubblici o partecipate, quelle che non hanno dipendenti o che hanno più amministratori che dipendenti, e quelle che non superano il milione di euro di fatturato nel triennio precedente.
Ricapitolando, nel 2017, le PA hanno dovuto redigere un piano straordinario al fine di riconoscere le società partecipate da dismettere entro la fine del 2018. Se su queste non ci sono stati effettivi interventi allo scopo di farle rientrare nei paletti stabiliti, il DLgs 175, articolo 24, comma 4, ne ha stabilito l'obbligo di alienazione. Il tempo per approvare nuovi piani è ormai scaduto (poiché fissato al 30 settembre 2017), e oggi il socio pubblico in possesso di quote non ancora alienate, non solo non potrà esercitare i diritti sociali societari, ma dovrà liquidare le sue quote secondo i criteri stabiliti dal codice civile, salvo la possibilità di alienare le partecipazioni prima di questo procedimento. Intanto, nonostante si avvicini il termine per la presentazione del primo piano ordinario di razionalizzazione, non pare sia ancora predisposta nessuna specifica modulistica.
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