La Rivista del Sindaco


Dimenticato il testo unico delle partecipate nel Decreto Liquidità

Società Partecipate
di La Posta del Sindaco
12 Maggio 2020

Con una certa doverosa urgenza, il Decreto Liquidità ha rinviato l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa al 1° settembre 2021, arrivando a prevedere la non applicazione degli articoli del codice civile riguardanti le perdite di esercizio (articoli 2446 e 2447, e disposizioni analoghe per le srl), per il 2020. Eppure, nel Decreto Liquidità non vengono prese in cosiderazione né il rinvio né la modifica delle disposizioni relative alla crisi contenute nel testo unico delle partecipate (Dlgs 175/2016) riguardo la prevenzione di pari situazioni di disequilibrio. Poco importa che sia una scelta voluta o una sottovalutazione del tema, perché a questo punto è chiaro una concreta diversità di trattamento tra aziende private e quelle pubbliche, che in questa fase possono applicare quindi le disposizioni proprie delle società commerciali.

Il testo unico per le società pubbliche si concentra su due particolari aspetti:
- La richiesta supplementare di
informativa riservata ai soci in sede di assemblea di bilancio. Infatti, per quanto riguarda l’ambito delle relazioni sul governo societario (comma 4, articolo 6, Tusp) si dovrà ragionare sugli effetti e risultati dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale che la società ha adottato, incluso un set di indicatori, atti a segnalare patologie eventualmente presenti. I risultati citati sono quelli riguardanti la chiusura d'esercizio al 31 dicembre 2019, portando quindi a chiedersi come la crisi del 2020 possa giustificare tale disattenzione su questo punto. Anche nel recente documento in consultazione vengono ben distinti gli effetti per il bilancio al 31 dicembre 2019 da quegli eventi verificatisi in seguito a tale data. Nel testo unico delle partecipate (articolo 12) si richiede di informare i soci della situazione, poiché anche essi (così come gli amministratori) sono responsabili del mantenimento degli equilibri, e di conseguenza del valore patrimoniale della partecipazioni azionarie in loro posso possesso.

- Nell’articolo 14 troviamo appunto il trattamento della crisi d’impresa, in cui è ben descritto come “Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento”. La critica a tale disposizione si può spingere sulla sua didascalità, poiché la difficile crisi che stiamo vivendo sta mettendo a rischio di default anche contesti in genere solidi, portando gli organi societari ad attivare ogni risorsa necessario per mantenere a galla l'azienda.
Questa è la condotta che oggi seguono tanto gli
amministratori di società pubbliche, quanto di quelle private, ed in tal senso, il testo unico unico delle partecipate permette proprio agli amministratori di coinvolgere i proprio soci, negli sforzi richiesti dal contesto assembleare, mettendoli in posizione di assumere decisioni personali con consapevolezza e responsabilità.


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