La Rivista del Sindaco


Residenza all'estero difficile anche in caso di lungo soggiorno

Osservatorio della settimana
di La Posta del Sindaco
12 Ottobre 2018

Se si è titolari di un contratto di affitto in Italia, per una soluzione abitativa in cui continuano a vivere moglie e figli, per un soggetto che trascorre la maggior parte del periodo d'imposta all'estero ed è iscritto all'Aire, si può essere comunque considerati fiscalmente residenti nel nostro paese "a prescindere dalla reale presenza fisica del soggetto".

Spetta al contribuente il compito di dimostrare all'amministrazione finanziaria la reale ed effettiva consistenza della residenza all'estero. In caso poi si arrivi ad un conflitto di residenza, con più stati coinvolti al fine di considerare il cittadino residente nel proprio territorio, si dovrà far capo alle norme presenti nel Modello Ocse, al fine di sbrigliare la diatriba.

Rispondendo a un interpello (n. 25) di pochi giorni fa, l'Agenzia delle Entrate si è fatta carico di mostrare gli adempimenti dichiarativi riguardanti le imposte dirette da parte si un soggetto che risulta iscritto all'Aire. Il cittadino che aveva sottoposto l'interpello ha spostato la propria residenza anagrafica presso un abitazione presa in affitto, dopo il trasferimento avvenuto nel 2017 in Lussemburgo, mentre la sua famiglia rimaneva in Italia, in un appartamento di cui assicurazione, contratto di locazione e utenze erano intestate a lui. Dopo che il suo commercialista aveva spostato il suo centro di interessi in Lussemburgo, in seguito all'espatrio, era giunto in dubbio sulla propria posizione fiscale, che in caso di conferma avrebbe escluso la retribuzione percepita all'estero dalle imposte italiane.

Innanzitutto, l'Agenzia ha chiarito che non è in sede di risposta a un interpello che può essere verificata la residenza fiscale estera di un contribuente. Inoltre, la Direzione centrale persone fisiche ha sottolineato che, il contribuente, nonostante il soggiorno all'estero per più di 183 giorni in un anno solare e l'iscrizione all'Aire "potrebbe comunque non essere considerato fiscalmente residente in Italia". Stando all'articolo 2, comma 2 del Tuir, i residenti sono le persone che rientrano nell'iscrizione in anagrafe per la maggior parte del periodo d'imposta, domicilio o residenza in Italia (almeno uno dei tre funge da requisito). Secondo le Entrate, essere titolare di un contratto di locazione per l'abitazione in cui vive la famiglia "potrebbe indurre a ritenere che il soggetto abbia nel nostro paese il proprio domicilio", da intendersi come il luogo in cui "una persona, a prescindere dalla reale presenza fisica, ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi".

Se si arrivasse alla conclusione che tanto il Lussemburgo quanto l'Italia vogliano considerare "proprio" il residente contribuente, l'articolo 4, comma 2 della Convenzione contro le doppie imposizioni, siglato da entrambi i paesi, porterà all'applicazione della "tie breaker rules", come previsto da questo. Per capire che "vincerà" lo spareggio, si seguirà questa linea di importanza: ubicazione dell'abitazione permanente, ubicazione del centro degli interessi personali ed economici, dimora abituale, e infine nazionalità della persona. Se ancora si raggiungesse una situazione di "parità" in questi valori, sarà compito delle tax authorities dei due paesi sbrogliare la questione, tentando un comune accordo secondo procedure amichevoli.

 


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