Partiamo dalla normativa: non pare che il quaderno Anci “Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche dopo il correttivo appalti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, come modificato dal D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (correttivo appalti)” si attenga ad un approccio di rigore interpretativo rispetto al problema.
Oltre al grave errore di impostazione dell’intero quaderno, che propone il “regolamento” come fonte della disciplina degli incentivi, mentre essa non può che essere rimessa alla contrattazione collettiva decentrata, la questione dell’attribuzione degli incentivi ai dirigenti appare risolta in modo sommario.
Nel quaderno possiamo leggere quanto segue rispetto al rapporto tra principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti (posto dall’articolo 24 commi 1 e 3, del d.lgs 165/2001): “si osserva che la citata deroga era riferita ad un divieto esplicito previsto dal succitato ultimo periodo del sesto comma dell’art. 45, ora, appunto, abrogato dal correttivo e che appare come la più sostanziale modifica alla previgente disciplina. … Pertanto, viene introdotta una deroga implicita e speciale al predetto principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti che consente di estendere agli stessi la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte”.
La “deroga implicita” al principio di onnicomprensività discenderebbe dalla novellazione dell’articolo 45, comma 4, del d.lgs 36/2023 ad opera del d.lgs 209/2024, che evidenziamo nel seguente prospetto:
Art. 45, comma 4, vecchio testo | Art. 45, comma 4, nuovo testo |
L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale. | L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio. |
Ai fini di quanto interessa, si nota che nel nuovo testo è stato soppresso il contenuto dell’ultimo periodo, cioè il divieto di attribuire gli incentivi tecnici al personale con qualifica dirigenziale.
Ma, basta cancellare il divieto espresso ad erogare ai dirigenti gli incentivi tecnici, per poter affermare che conseguentemente si è dato luogo ad una “deroga implicita” al principio di onnicomprensività?
Per rispondere alla domanda occorre esaminare tale principio, guardando il contenuto dei commi 1 e 3 dell’articolo 24 del d.lgs 165/2001:
Non vi sono, quindi, dubbi, nel sostenere che la legge non fissa, a ben vedere, una disposizione di principio, come tale derogabile da norme di dettaglio capaci di applicare regole compatibili ma diverse (come la possibilità di remunerare in via speciale alcune funzioni per determinati casi, come la progettazione connessa al Pnrr, affermata dall’articolo 8, comma 5, del d.l. 13/2023), bensì:
Essendo questo l’assetto normativo, la soppressione del divieto espresso di attribuzione degli incentivi per funzioni tecniche ai dirigenti non sortisce alcun effetto: infatti, occorre verificare cosa dispone nel merito la contrattazione nazionale collettiva, unica fonte legittimata a regolare il trattamento economico dei dirigenti.
Con riferimento al comparto Funzioni Locali, non a caso il Ccnl 16.7.2024 contiene il seguente articolo 43, rubricato proprio “Onnicomprensività del trattamento economico”:
“1. Il trattamento economico dei dirigenti, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D. Lgs. n. 165 del 2001, ha carattere di onnicomprensività in quanto remunera completamente ogni incarico conferito ai medesimi in ragione del loro ufficio o comunque collegato alla rappresentanza di interessi dell'Ente.
2. In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ai dirigenti possono essere erogati direttamente, a titolo di retribuzione di risultato, solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, secondo i criteri di cui all’art. 35 comma 1, lett. e) (Contrattazione integrativa: materie), con le risorse di cui all’art. 57, comma 2 lett. b) del CCNL 17.12.2020.
3. Le somme risultanti dall'applicazione del principio dell'onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti, riferite anche ai compensi per incarichi aggiuntivi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita, integrano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, secondo la disciplina dell'art. 57, garantendo comunque una quota a titolo di retribuzione di risultato al dirigente che ha reso la prestazione.
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 60 del CCNL 17/12/2020”.
Quindi:
Il contratto collettivo nazionale, nel porre la deroga al principio di onnicomprensività non detta la norma in deroga, ma, creando quasi una rotazione ciclica tra norme, torna ad assegnare alla fonte di legge la possibilità di “prevedere” compensi aggiuntivi al trattamento onnicomprensivo, mediante norme specifiche.
Ma, allora, al di là del problema della stessa configurabilità di una deroga “implicita”, è proprio l’attuale sistema normativo, composto da legge e contrattazione collettiva, ad escludere in radice che l’onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti sia derogabile in via implicita o tacita.
Infatti, il Ccnl 16.7/2024 richiede:
Ora, il già citato articolo 8, comma 5, del d.l. 13/2023 dispone delle caratteristiche richieste dalla normativa fin qui esaminata: “Per le medesime finalità di cui ai commi 3 e 4, per gli anni dal 2023 al 2026, le regioni, gli enti locali e gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75”.
Detta norma:
Invece, la soppressione del divieto espresso di erogazione dell’incentivo per funzioni tecniche ai dirigenti:
Pertanto, la conclusione suggerita dal quaderno Anci non può essere condivisa, né ritenuta sufficiente a considerare legittima la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche ai dirigenti.
Allo scopo, occorre che il Legislatore, sulla base della ricognizione della normativa vigente, comprenda la necessità di intervenire con una norma di legge e specifica, esplicita e chiara.
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