Quando si parla di pensione e di TFS/TFR le domande più frequenti delle quali vorremmo conoscere la risposta sono: quali sono i tempi entro i quali l’INPS deve definire l’erogazione delle prestazioni, quale sarà l’importo della pensione, quando verranno messi in pagamento gli arretrati, quale sarà l’importo del TFS o del TFR?
Ci sono delle tempistiche precise che l’INPS è tenuto a rispettare; il riferimento normativo è il “Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 2 L.241/1990”, più in dettaglio la Tabella A contenuta in calce all’allegato della circolare INPS n. 55/2021.
Nella suddetta Circolare l’INPS ha illustrato le modifiche e le innovazioni più significative contenute nel Regolamento che si applica “ai procedimenti amministrativi di competenza dell’Istituto, che prendano avvio ad istanza di parte o d’ufficio”.
Il Regolamento disciplina i vari aspetti dei procedimenti: la durata, la decorrenza dei termini, la comunicazione di avvio, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, la sospensione del termine, l’attività consultiva, il termine finale del procedimento, il risarcimento danni.
Di seguito l’elenco per le prestazioni di maggior interesse (in riferimento alla data di ricezione della domanda completa ovvero dalla data di decorrenza del diritto se successivo):
Pensione di vecchiaia | 55 giorni |
Pensione di vecchiaia in cumulo e/o in totalizzazione | 90 giorni |
Pensione anticipata | 55 giorni |
Pensione anticipata in cumulo e/o in totalizzazione | 90 giorni |
Pensione di inabilità | 85 giorni |
Pensione di inabilità in cumulo e/o in totalizzazione | 120 giorni |
Pensione di riversibilità | 50 giorni |
Pensione di riversibilità in cumulo e/o in totalizzazione | 50 giorni |
Pensione indiretta | 55 giorni |
Pensione indiretta in cumulo e/o in totalizzazione | 90 giorni |
Ratei a titolo di riversibilità | 55 giorni |
Estratto conto certificativo | 55 giorni |
Riscatti e o ricongiunzioni | 55 giorni |
Prestiti pluriennali | 75 giorni |
Mutui ipotecari edilizi | 75 giorni |
TFS | 90 giorni dalla maturazione del diritto |
TFR | 90 giorni dalla maturazione del diritto |
TFS a seguito di pensione di inabilità/invalidità | 105 giorni |
TFR a seguito di pensione di inabilità/invalidità | 105 giorni |
Ci sono inoltre alcune prestazioni particolari per le quali è necessario rispettare specifiche scadenze o graduatorie al fine di valutare la disponibilità dei fondi annuali disponibili rispetto alle domande presentate, per cui i tempi di risposta differiscono quali, ad esempio, l’APE Sociale e la pensione per i lavoratori precoci.
Nella Circolare 55/2021 sono indicate anche le esclusioni per alcune tipologie di prestazioni: sono esclusi, come nella previgente disciplina, quelli in autotutela, quelli promossi con ricorso avverso un atto o un provvedimento amministrativo e quelli relativi alla gestione del personale e all’acquisizione di lavori, servizi e forniture.
Inoltre, sono esclusi i procedimenti amministrativi “nei quali i beneficiari sono selezionati a seguito di procedure oggetto di specifici bandi di concorso, soggette a vincoli finanziari e graduatorie”; si fa riferimento, in particolare, alla concessione di benefici a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Il comma 3 del medesimo articolo 1 del Regolamento è stato, infine, riformulato in maniera più ampia prevedendo l’esclusione per tutti i procedimenti per i quali i termini di conclusione siano previsti da fonte legislativa o regolamentare anche interna all’Istituto.
Nel caso in cui ci siano dei ritardi nell’erogazione delle prestazioni previdenziali e di quiescenza, l’INPS verserà d’ufficio gli arretrati ed eventualmente gli interessi per ritardato pagamento che sono a carico dell’INPS se il ritardo è dovuto all’INPS o che sono chiesti in restituzione all’ente datore di lavoro per ritardi riconducibili a sue responsabilità.
Come scritto in premessa tali termini si sospendono se la documentazione a corredo risulta non completa e/o se l’INPS ritiene necessario acquisire informazioni o certificazioni non attestati in documenti già in suo possesso e necessari per la valutazione (ad esempio nei casi di ricongiunzioni o totalizzazioni).
Per verificare lo stato di avanzamento della lavorazione di una prestazione, l’INPS mette a disposizione uno specifico servizio online al quale si accede attraverso l’area “prestazioni” del portale collegandosi con le proprie credenziali (es. spid, CNS, CIE), cliccando su “Stato di una pratica o di una domanda”, oppure selezionando direttamente questa dicitura nel campo di ricerca dalla homepage del portale.
In alternativa si può contattare telefonicamente il call center dell’INPS chiamando il n. 803164 da rete fissa oppure il n. 06 164164 da rete mobile o, infine, recandosi presso gli sportelli previo appuntamento.
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