L’art. 14 L. 25/11/2024 n. 177, recante Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nell’inserire all’art. 1 L. 27/12/2019 n. 160, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022:
ha introdotto l’obbligo del contrassegno identificativo per i monopattini.
A distanza di 6 mesi, con decreto dirigenziale 27/06/2025 n. 210, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha recato le Modalità di stampa e applicazione dei contrassegni identificativi per monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.
Il decreto si compone di 3 articoli e due allegati.
Il contrassegno identificativo (da ora C.I.) è strettamente personale e presenta le seguenti caratteristiche:
Caratteristiche tecniche
Il C.I. è costituito da una pellicola retroriflettente autoadesiva sulla quale è riportata la combinazione alfanumerica.
Il lato adesivo del contrassegno è protetto da un supporto siliconato, detto "liner", facilmente e completamente asportabile.
Il contrassegno aderisce a qualsiasi supporto rigido, liscio, pulito, privo di ogni rivestimento contenente prodotti siliconici o analoghi che limitino l'adesività.
All'interno del contrassegno è riportata la scritta "M.E.F.", posizionata sotto la superficie plastificata e visibile dall'esterno.
Modalità di applicazione
L’apposizione del C.I. richiede la previa pulizia della superficie dell'alloggiamento posto sul monopattino, rimuovendo la pellicola di protezione posteriore della parte adesiva. L'adesione al supporto va effettuata evitando pieghe del contrassegno.
Il C.I. deve essere:
In ogni caso, il contrassegno deve essere leggibile a distanza in condizioni di luce diurna, e non può essere occultato da accessori o elementi strutturali del monopattino.
Il C.I. deve essere applicato, in modo visibile e permanente, con lato corto disposto orizzontalmente, nell'apposito alloggiamento predisposto sul parafango posteriore del monopattino. In mancanza, deve essere applicato perpendicolarmente al piano di simmetria longitudinale del piantone dello sterzo nella parte anteriore a un'altezza compresa tra 0,20 e 1,20 metri dal suolo.
In caso di mancata o non corretta applicazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 1 c. 75-undevicies L. 160/2019, consistenti nel pagamento di una somma da 100 a 400 euro.
Criteri di formazione delle combinazioni alfanumeriche
Al fine di garantire l'associazione del monopattino ai dati anagrafici del proprietario, i criteri di formazione delle combinazioni alfanumeriche sono stabiliti sulla base di un iter sequenziale, che prevede l'assegnazione automatica di una combinazione univoca composta da sei caratteri, tre alfabetici e tre numerici, disposti su due righe da tre caratteri ciascuna.
I caratteri alfabetici progrediscono in successione da destra verso sinistra avanzando a ogni completamento della serie numerica. Sono utilizzabili tutti i caratteri alfabetici, tranne le lettere “A”, “E”, “I”, “O”, “Q” e “U”.
I caratteri numerici assumono tutti i valori da 2 a 9.
La progressione, entro il campo numerico, procede secondo la naturale sequenza da destra verso sinistra.
Sono escluse le combinazioni riservate a usi istituzionali o ritenute non idonee.
L’adozione del decreto consente di dare attuazione anche all’ulteriore obbligo, recato dall’art. 1 c. 75-vicies quinquies L. 160/2019, concernente la copertura del monopattino dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’art. 2054 c.c.
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