La Rivista del Sindaco


Le singole novità recate dal decreto sicurezza 2025

Modifiche in materia di danneggiamento in occasione di manifestazioni
Approfondimenti
di Piccioni Fabio
16 Maggio 2025

 

Il D.L. 11/4/2025 n. 48, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario, in vigore dal 12/4/2025, all’art. 12 - inserito nel capo II, concernente Disposizioni in materia di sicurezza urbana - prevede ulteriori modifiche al delitto di danneggiamento.

Art. 635
Danneggiamento

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui
1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625; 
2. opere destinate all'irrigazione; 
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento; 
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. 

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se i fatti di cui al primo periodo sono commessi con violenza alla persona o con minaccia, la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e della multa fino a 15.000 euro. 

Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione delle condotte previste nell'articolo 583-quater, secondo comma, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata. 

Per i reati di cui, di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. 
Nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.


La struttura della disposizione  

Il delitto di danneggiamento vive ormai da anni una storia travagliata. 
Infatti, l’art. 635 c.p. è stato integralmente riscritto dall’art. 2 c. 1 lett. l) D.Lgs. 15/1/2016 n. 7, recante Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili.

Successivamente, è stato modificato dall’art. 7 D.L. 14/6/2019 n. 53, recante Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, convertito con modifiche nella L. 8/8/2019 n. 77, che, dopo aver espunto dalla fattispecie base di cui al primo comma il riferimento alle “manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico”, ha ricollocato la relativa ipotesi nel comma 3, punita con la pena della reclusione da 1 a 5 anni. 

Poi, l’art. 5 c. 1 L. 9/3/2022 n. 22, recante Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, previa introduzione nel libro II del codice penale del nuovo Titolo VIII-bis, concernente i delitti contro il patrimonio culturale, ha modificato il numero 1 del secondo comma dell’art. 635.

La novella recata dall’art. 2 c. 1, lett. n), D.Lgs. 10/10/2022 n. 150, c.d. riforma Cartabia, con l’introduzione di un nuovo comma 5, ha reso procedibile a querela di parte il delitto limitatamente all’ipotesi prevista dal primo comma, di competenza materia del giudice penale di pace. La procedibilità d’ufficio è stata mantenuta nell’ipotesi in cui il fatto sia commesso in occasione del delitto previsto dall’art. 331, nonché quando la persona offesa sia incapace per età o infermità.

L'art. 3 c. 1 L. 22/1/2024 n. 6, recante Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, ha sostituito integralmente il comma 3 dell’art. 635, limitandosi ad aggiungere alla pena detentiva anche la pena pecuniaria della multa fino a 10.000 euro.

L’art. 1 c. 1 lett. b) D.Lgs. 19/3/2024 n. 31, recante Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, al fine di emendare il paradosso - derivante dal difetto di coordinamento con l’ipotesi di furto di cui all’art. 624 c. 3 - ha esteso la procedibilità a querela prevista dal primo periodo del comma 5 dell’art. 635, anche al caso previsto dal comma 2, n. 1, limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell’articolo 625 c. 1, n. 7.

L’art. 1 D.L. 1/10/2024 n. 137, recante Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, sociosanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria, convertito con modificazioni dalla L. 18/11/2024 n. 171, ha inserito nell’art. 635 c.p. un nuovo comma, dopo il terzo, concernente il danneggiamento di beni destinati all’assistenza sanitaria, con equiparazione punitiva al danneggiamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico.

In chiave di coordinamento, è previsto che il Tribunale monocratico subordina la concessione della sospensione condizionale all’adempimento di determinati comportamenti riparatori speciali. Da un lato, un facere imposto a ristoro della condotta antigiuridica: eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato; dall’altro, in alternativa, sempre che il condannato non si opponga, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, secondo le modalità stabilite dal giudice in sentenza, per un tempo non superiore alla durata della pena sospesa.


Le novità legislative

L’art. 12 D.L. 48/2025 inserisce un nuovo periodo nel comma 3 dell’art. 635 concernente il delitto di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. 

Infatti, la condotta che si concretizza nel:  

  • distruggere”: cagionare l’annientamento della cosa nella sua funzione strumentale (demolizione, rottura, ecc.); 
  • disperdere”: far uscire la cosa dalla disponibilità del soggetto, in modo che non sia più in grado (se non con notevole difficoltà) di recuperarla; 
  • deteriorare”: cagionare la diminuzione della funzione strumentale della cosa;
  • rendere inservibili”: rendere la cosa inidonea, totalmente o parzialmente, a svolgere la sua funzione;

cose mobili o immobili altrui, in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, commessa con violenza alla persona (art. 610 c.p.) o con minaccia (art. 612 c.p.), comporta la pena della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e della multa fino a 15.000 euro. 

In tal modo, vengono a configurarsi due diverse fattispecie di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico: 

  • una, “semplice”, punita con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa (da 50) fino a 10.000 euro;
  • l’altra, con violenza alla persona o minaccia, punita con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e con la multa (da 50) fino a 15.000 euro.

In entrambi i casi, la cornice edittale comporta, come conseguenza, la possibilità di procedere all’arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell’art. 381 c.p.p.


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