La Rivista del Sindaco


STRETTA SULLE PARTECIPATE A CONTROLLO PUBBLICO

Società Partecipate
di La Posta del Sindaco
16 Novembre 2016

Entro la fine dell’anno le Società dovranno adeguare gli statuti: vincoli sulle attività svolte, sul fatturato delle “in house” e su governance e compensi

Il Sole 24 Ore dello scorso 16 novembre ha dedicato una serie di articoli - a firma di Angelo Busani - ad alcune delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.  
Partecipate solo per attività-core  - Secondo le disposizioni del Dlgs 175/2016 le società a controllo pubblico avranno tempo fino al 31 dicembre 2016 per adeguare i loro statuti. Il controllo può essere esercitato su una società controllata nel caso in cui l’amministrazione pubblica detenga la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, oppure un numero di voti sufficiente ad esercitare un’influenza dominante o, anche, nel caso in cui il controllo si eserciti in virtù di particolari vincoli contrattuali.  

I vincoli cui dovranno attenersi le amministrazioni pubbliche, e che dovranno essere percepiti nei nuovi statuti, riguardano in particolare la natura delle attività delle società (anche nel caso in cui le pa siano socie di minoranza): queste non potranno essere estranee a quelle strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Le attività delle società a partecipazione pubblica dovranno avere esclusivamente (salvo speciali deroghe) ad oggetto: la produzione di un servizio di interesse generale, inclusi realizzazione e gestione di reti e impianti funzionali ai servizi;  la progettazione e la realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;  la realizzazione e la gestione di un’opera pubblica o l’organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato con un imprenditore appositamente selezionato;  l’autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente pubblico partecipante, i cosiddetti servizi di committenza; la valorizzazione del patrimonio immobiliare della pubblica amministrazione; la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane. 

Vincoli anche sugli organi amministrativi delle controllate, che dovranno essere costituiti da un amministratore unico. Deroghe a questo principio possono essere contemplate - con apposito decreto del presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 23 marzo 2017 - per specifiche ragioni di adeguatezza amministrativa. In tali casi potrebbe essere previsto un consiglio di amministrazione formato da tre o cinque membri oppure l’adozione del sistema dualistico o di quello monistico. Nel caso in cui la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto deve prevedere che i componenti siano selezionati in base ali criterio di equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate (legge 120/2011). 

Società in house con vincoli di fatturato - Il Dlgs 175/2016 prevede requisiti che dovranno diventare parte integrante degli statuti anche per le società in house e per le società a partecipazione mista pubblico-privata. Lo statuto delle “in house”, ovvero delle società sulle quali l’amministrazione pubblica esercita il “controllo analogo” (identico cioè a quello esercitato sui propri servizi) e che ricevono dalla controllante affidamenti diretti, dovrà prevedere che oltre l’80% del proprio fatturato scaturisca da attività ricevute in affidamento dall’ente pubblico socio, e che la produzione ulteriore sia consentita solamente a condizione che questa consenta il conseguimento di economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società.  Quanto invece alle società costituite per realizzare e gestire un’opera pubblica o per organizzare e gestire un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato con un socio privato (selezionato tramite procedura di evidenza pubblica), il vincolo prevede che la quota di partecipazione del privato non possa essere inferiore al 30% e che la durata della partecipazione privata non possa essere superiore alla durata dell’appalto o della concessione. Inoltre lo statuto dovrà prevedere i meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio.  

Raccomandazione per evitare poltrone inutili - Parte rilevante del Decreto è anche dedicata agli amministratori delle partecipate con il duplice obiettivo di assicurare una  struttura di governo societario efficiente e di evitare la proliferazione di posti di comando non necessari e di compensi ingiustificati. Oltre alla previsione di un amministratore unico a capo delle società - a meno di deroghe già citate nell’articolo precedente - le società non potranno istituire organi diversi da quelli previsti dal Codice civile (ad esempio comitati “scientifici”, commissioni di studio o di indagine, etc.). Qualora questi dovessero essere costituiti, nei soli casi previsti dalla legge, ai componenti non potrà essere riconosciuta una retribuzione superiore al 30% del compenso deliberato a titolo di componente dell’organo amministrativo e, in ogni caso, la retribuzione dovrà essere commensurata alla qualificazione professionale e all’entità dell’impegno richiesto.  Le società a controllo pubblico dovranno inoltre predisporre annualmente, e pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, una relazione sul governo societario che tenga conto di appositi strumenti relativi a: regolamenti interni che garantiscano la conformità delle attività svolte al rispetto delle norme di tutela della concorrenza e della proprietà industriale o intellettuale; l’istituzione di un ufficio di controllo interno che collabori con l’organo di controllo; il rispetto di codici di condotta sulla disciplina dei comportamenti nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori ed eventuali altri portatori di legittimi interessi; programmi di responsabilità sociale d’impresa.

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