La Rivista del Sindaco


Interessi moratori e debiti fuori bilancio

Analisi della deliberazione n. 76/2025 - Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per la Calabria
Approfondimenti
di Braccioni Ennio
22 Luglio 2025

 

Con la deliberazione n. 76/2025 la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per la Calabria ha escluso la possibilità di ricomprendere gli interessi moratori nella fattispecie dei debiti fuori bilancio di cui all’articolo 194, comma 1, lettera e), del TUEL, in quanto tale norma subordina la possibilità di riconoscere i debiti derivanti dalla acquisizione di beni e servizi disposta in violazione degli obblighi di cui all’articolo 191 per l’ente, alla esistenza degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento, utilità ed arricchimento che evidentemente non sussistono nel caso degli interessi moratori.

La conclusione cui sono pervenuti i giudici contabili calabresi non rappresenta peraltro una novità, in quanto da tempo la magistratura contabile era pervenuta alla stessa affermazione, peraltro con la medesima motivazione.

 

Al riguardo si ricordano le seguenti pronunce:

Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana - n. 142/2014, secondo la quale nella fattispecie di debito fuori bilancio riconoscibile non possono rientrare gli oneri per interessi e in generale tutti i maggiori esborsi conseguenti al ritardato pagamento di servizi o forniture, oneri che rappresenterebbero per l’Ente un ingiustificato danno patrimoniale: in quanto tali da essi non deriverebbe nessuna utilità o arricchimento a favore dell'ente stesso, e di tali oneri debbono rispondere i soggetti che con il loro comportamento li hanno determinati.

Corte dei conti, Sezione di Controllo per la Puglia, n. 149/2015, secondo la quale il riconoscimento di un debito fuori bilancio che derivi dall'acquisizione di un bene o servizio in assenza di impegno di spesa risulta possibile, sempreché sussistano le condizioni previste dall’articolo 194, comma 1, lettera e), del TUEL, con la conseguenza che ogni volta che l'ente abbia seguito una procedura irregolare può attuare una sorta di regolarizzazione a posteriori, ma non in maniera automatica, essendo demandata al consiglio comunale la valutazione della sussistenza dei presupposti della norma, tra cui la “utilità” della prestazione. In mancanza del requisito dell’utilità il comune non può riconoscere spontaneamente alcun debito né, tantomeno, quello per interessi che per sua stessa natura non produce affatto utilità all’ente.
Gli interessi moratori rientrano in tutti quei maggiori esborsi che l'ente si trova a dover affrontare in quanto conseguenti al ritardato pagamento (di lavori, servizi, forniture o di sentenze); tali esborsi rappresentano per l’Ente un ingiustificato danno patrimoniale, in quanto da tali oneri non deriva nessuna utilità e nessun arricchimento per l’Ente.

Conseguentemente di tali oneri devono rispondere i soggetti che con il loro comportamento, omissivo o comunque di ritardo, li hanno determinati, e questa è una posizione pacifica e consolidata della Corte dei conti.

Possiamo poi fare una considerazione di tipo più generale: ogni volta che siamo di fronte all'acquisizione di un bene o di un servizio in assenza di impegno di spesa è sempre possibile regolarizzare, sempre che sussistano le condizioni previste 194 comma 1 lettera e) del TUEL: è sempre possibile una sorta di regolarizzazione a posteriori  mediante la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, ma questa regolarizzazione non è mai una cosa automatica, essendo demandata al consiglio comunale la valutazione dell'esistenza dei presupposti richiesti dalla norma, tra cui la utilità della prestazione.

In mancanza del requisito dell'utilità - come nel caso degli interessi moratori - il comune non può di norma riconoscere spontaneamente alcun debito, né tantomeno quello per interessi, che per sua stessa natura non produce nessuna utilità per l'ente.

Al riguardo si può ricordare la sentenza della Corte dei conti delle Marche n. 21/2024, secondo cui sono stati dichiarati responsabili di danno erariale, conseguente all’inutile pagamento di interessi moratori, il Sindaco e la Giunta comunale che non hanno autorizzato il pagamento alla ditta, in attesa del trasferimento dei fondi da parte della Regione, per le opere pubbliche realizzate in somma urgenza; ed anche il responsabile finanziario è stato ritenuto responsabile, dal momento in cui pone il visto della copertura finanziaria della spesa, pur in assenza di risorse finanziarie iscritte in bilancio, rinviando ad una asserita futura copertura finanziaria esterna.

I criteri sopra ricordati sono però da ritenere validi in generale, in quanto si possono avere delle situazioni particolari in cui l’Ente deve necessariamente procedere al pagamento di tali somme, ovviamente adottando la delibera di riconoscimento ex art 194 del TUEL.

La stessa delibera della Corte dei conti n. 76/2025 citata all’inizio precisa che non può però negarsi in assoluto la sussistenza di un interesse sostanziale dell’ente al pagamento degli interessi moratori: al riguardo si possono ipotizzare le seguenti situazioni in cui l’ente sarebbe legittimato a procedere al pagamento degli interessi:

  • interessi che sono stati liquidati con sentenza (CdC Emilia Romagna n. 205/2014);
  • il pagamento degli interessi è condizione per ulteriori forniture o per evitare sospensione delle forniture, come nei contratti di somministrazione;
  • per evitare un contenzioso che vedrebbe comunque coinvolto l’Ente, con conseguenti ulteriori oneri, e quindi al fine di evitare contenziosi con probabili effetti sfavorevoli ovvero l’imputazione del pagamento ex art.1194 c.c.

Detta delibera evidenzia poi che in tali casi l’ente dovrà valutate l’opportunità di procedere a una transazione, previa verifica della sussistenza delle reciproche concessioni quale potrebbe configurarsi nel caso della disponibilità del creditore a concedere dilazioni/parziale rinuncia al credito vantato e, quindi, procedere secondo l’ordinaria procedura di spesa assumendo tempestivamente l’impegno di spesa e provvedere, quanto prima, al relativo pagamento per evitare la formazione di ulteriori interessi ed il rischio di subire azioni esecutive in sede giudiziaria (CdC Sez. Puglia, n.149/2015).

 

Si tenga infine conto che nei casi sopra ricordati l'adozione di una delibera di riconoscimento di debito non comporta la conseguenza che l’onere rimanga sempre e comunque a carico del bilancio dell’ente, in quanto ben potrebbero sussistere situazioni di responsabilità (e conseguentemente ipotesi di danno erariale): per questo la deliberazione consiliare di riconoscimento di debito dovrà contenere espressa riserva di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili, potendo altresì disporre l’avvio del procedimento di verifica di eventuali responsabilità finalizzato alle conseguenti azioni di rivalsa, procedimento che potrebbe comunque essere attivato dalla Procura Regionale della Corte dei conti.


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