La Rivista del Sindaco


Le singole novità recate dal decreto sicurezza 2025

Modifiche in materia di violenza o minaccia e resistenza a un pubblico ufficiale
Approfondimenti
di Piccioni Fabio
15 Luglio 2025

 

Il D.L. 11/4/2025 n. 48, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario, in vigore dal 12/4/2025, all’art. 19 - inserito nel capo III, concernente Misure in materia di tutela del personale delle forze di polizia, delle forze armate e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 - prevede 3 modifiche al codice penale.


1)
Art. 336
Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale

Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola. 
La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone di cui al primo e al secondo comma a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa. 
Nelle ipotesi di cui al primo e al terzo comma, se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, la pena è aumentata fino alla metà.


L’art. 336 contempla due distinte ipotesi di reato. 
Il primo comma, punisce la condotta finalizzata a costringere il pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) o l’incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.) a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio; il terzo comma, quella orientata al compimento di un atto d’ufficio.

La condotta che, in entrambe le figure, consiste nell’utilizzo della violenza (energia fisica) o minaccia (prospettazione di un male ingiusto) nei confronti del soggetto passivo, è animata dal dolo specifico. 

La violenza assorbe il reato di percosse, ma non quello di lesioni.
La L. 4/3/2024 n. 25, ha inserito una nuova disposizione recante una circostanza speciale, a effetto speciale, dell’ipotesi prevista dal primo comma, in forza della quale la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.

Il D.L. 48/2025 inserisce un nuovo comma 4 che prevede una circostanza a effetto speciale, di entrambe le ipotesi previste dal primo e dal terzo comma, grazie alla quale la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.


2)
Art. 337
Resistenza a un pubblico ufficiale

Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 
Se la violenza o minaccia è posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio, la pena è aumentata fino alla metà.


Nell’art. 337 soggetto passivo è non solo il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, ma anche coloro che, su richiesta, prestino assistenza ai funzionari pubblici. La violenza o minaccia deve essere orientata a ostacolare un atto d’ufficio o di servizio in fase di esecuzione.
Anche in questo caso, la condotta che consiste nell’utilizzo della violenza o minaccia nei confronti del soggetto passivo, è animata dal dolo specifico.

La giurisprudenza, pur ammettendo il concorso fra i reati di violenza e resistenza, ritiene che la prima fattispecie risulti integrata quando la condotta preceda il compimento dell’atto, mentre la seconda quando sia posta in essere durante l’esecuzione dello stesso.

Ai fini dell’integrazione del reato, non è necessario che sia concretamente impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell’ufficio o del servizio, indipendentemente dall’esito, positivo o negativo, di tale azione e dall’effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti indicati.

Anche in questo caso, il D.L. 48/2025 inserisce un nuovo comma 2 che prevede una circostanza speciale, a effetto speciale, della resistenza, grazie alla quale se la violenza o minaccia è posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio, la pena è aumentata fino alla metà.


3)
Art. 339.
Circostanze aggravanti

Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte. 

Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni. 

Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone. 

Le disposizioni del primo comma si applicano anche se la violenza o la minaccia è commessa al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.


L’art. 339 prevede due serie di aggravanti per i delitti di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e resistenza a un pubblico ufficiale - ma anche di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti.

Il comma 1 imposta una circostanza a efficacia comune, se la violenza o la minaccia sia commessa: 

  • nel corso di “manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico” (introdotto dal D.L. 53/2019);
  • con “armi”, la cui definizione è rinvenibile nell’art. 585 c. 2 c.p.; 
  • da “persona travisata”, in maniera tale da rendere difficile il proprio riconoscimento;
  • da “più persone riunite”, cioè almeno due operanti di comune accordo; 
  • con “scritto anonimo”, che non consente l’identificazione del suo autore;
  • in “modo simbolico”, mediante utilizzo di espressioni non letterali idonee a produrre intimidazione; 
  • valendosi della “forza intimidatrice” derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte, capaci di incutere timore.

Il comma 2, imposta una circostanza a efficacia speciale, se la violenza o la minaccia sia commessa: 

  • da più di 5 persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di 1; 
  • da più di 10 persone, pur senza uso di armi;
  • mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti a offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone (comma 3).

Il D.L. 48/2025 inserisce un nuovo comma 4 che estende l’applicazione dell’aggravante di cui al comma 1 se la violenza o la minaccia è commessa al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.


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