Il Dm dello Sviluppo economico presenta, con il comma 3 dell’articolo 2, la possibilità di sfruttare il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, fornendo disposizioni applicative della disciplina del credito d’imposta come da legge 160/19, articolo 1, comm198-207. Una notizia che potrebbe portare un po’ di sollievo alle imprese, che si troveranno a gestire (per il 2020) con più tranquillità l’innovazione tecnologica.
La norma chiarisce che il beneficio sarà attivabile dalle attività che hanno come scolpo il progresso, l’avanzamento delle conoscenze o delle generali capacità scientifiche o tecnologiche, non riferendosi invece al perseguimento del semplice avanzamento o progresso delle conoscenze, oppure delle capacità proprie della singola impresa. In pratica, l’avanzamento o il progresso sono calcolati in termini generali e non sulla singola impresa.
La prima precisazione riguarda il fatto che il credito sarà sfruttabile in caso di adattamento delle conoscenze o delle capacità relative a un campo scientifico o tecnico per portare un avanzamento in un altro campo, in relazione al quale tale adattamento non sia facilmente attuabile. Il secondo punto chiarisce che il beneficio non decadrà in caso le attività svolte in relazione a un progetto di ricerca e sviluppo non portino al risultato a cui si mirava, o lo raggiungano solo in parte. Si passa poi al terzo punto, in cui l’ambito di applicazione del beneficio viene esteso anche allo studio di un particolare progresso tecnologico o scientifico che risulti poi ottenuto da altri soggetti, se l’impresa all’inizio della ricerca e sviluppo era all’oscuro di tale raggiungimento. In tal caso il beneficio si estende perché tali lavori possono ugualmente rappresentare un avanzamento tecnologico o scientifico, ma decade in ogni caso se a raggiungerlo sono stati soggetti legati all’impresa stessa, con cui condividono un controllo comune.
L’articolo 3, commi 2 e 3, porta altre indicazioni interessanti per le attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta. Soprattutto riguardo all’ammissibilità delle attività finalizzate alla realizzazione o all’introduzione di prodotti, miglioramenti significativi o processi innovativi, rispetto a quanto già ottenuto o applicato dall’impresa. Ne risulta che il requisito della novità o del miglioramento rilevante è declinato rispetto a quanto l’impresa stessa già conosce.
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