La Commissione degli Affari Istituzionali ha dato il via libera al DDL relativo alla possibilità di utilizzare come metodo di scelta il sorteggio per stabilire il revisore dei conti delle società partecipate, incontrando però la bocciatura dell'Assemblea regionale Siciliana, rifacendosi alla Raccomandazione della Commissione Europea del 16 maggio 2002.
Il revisore deve essere una figura indipendente dal cliente il cui bilancio è oggetto di controllo, come sottolineato anche dalla Commissione Europea, sia riguardo il profilo formale sia quello intellettuale. In caso di preesistenti relazioni di lavoro, finanziarie o di altro genere, tra lui e il cliente, il revisore non può accettare l'incarico, proprio per non intaccare il principio di indipendenza. Al fine di non permettere a terzi di mettere in dubbio la sua capacità di svolgere il proprio compito in maniera integra e obiettiva, il revisore deve considerare solo gli elementi rilevanti per esercitare il suo compito e non i fattori estranei.
Simili pronunce arrivano anche dal Consiglio nazionale dei commercialisti (documento del 18 novembre 2004) che richiede imparzialità e onestà intellettuale da parte del revisore, e l'assicurazione che questo non abbia situazioni di incompatibilità come previste dalla legge e sia privo di qualsiasi interesse personale, che ne minerebbe i requisiti. L'indipendenza viene messa a rischio se ci sono tracce che indicano come l'amministrazione abbia partecipazione attiva alla nomina del potenziale revisore (già sufficiente a minarne l'integrità). Trattativa per la nomina che, quando non vede direttamente coinvolto il consiglio comunale, spesso ha una partecipazione da parte di sindaco o assessori.
Quanti sostengono il sorteggio come opzione per selezionare un revisore, vedono in questa modalità un modo per ampliare il bacino dei candidati, ed eliminare la discrezionalità politica nella scelta, evitando di avvicinare controllori e controllati. Chi è contrario a questa ipotesi la ritiene un distacco troppo brusco da quanto prevede il codice civile per tutte le altre società commerciali rispetto a quanto accadrebbe per le partecipate, sostenendo anche che si rischia di coinvolgere nelle questioni pubbliche professionisti meno preparati e competenti.
Ad oggi, l'ente che detiene il capitale di una partecipata e nomina i revisori non è il soggetto controllato (individuabile nella stessa partecipata e nei suoi amministratori), ma è anch'esso controllore. Un altro organo di vigilanza e controllo che eleggeva revisori è il consiglio comunale. Spesso però gli amministratori delle partecipate (sindaco e assessori) si ritrovavano attivamente a scegliere (almeno in parte) l'organo di revisione contabile, cosa che contrasta con il principio di indipendenza a cui dovrebbe essere soggetto un revisore. Situazione che ha portato al sorteggio.
Un argomento questo spinoso e delicato, perché non sempre (parlando di influenza politica) le amministrazioni finivano poi per scegliere il candidato più competente ed a cui con il sorteggio si è sperato di porre un freno... ma anche questa soluzione presenta purtroppo alcune ombre.
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