Per i professionisti, uno dei grandi vantaggi dell'identificazione e autenticazione elettronica è la possibilità di permettere di riorientare l'attività professionale, per interagire al meglio con i diversi Stati membri e soprattutto sfruttare al meglio gli strumenti digitali al fine di contattare i clienti in via più semplice e sicura. L'UE sta spingendo infatti per la traduzione operativa, da realizzare a livello nazionale, riguardo servizi fiduciari, e firme, sigilli e documenti elettronici.
Nel regolamento 910/2014/Ue (regolamento eIDAS, ovvero electronic identification authentication signature) sono stati fissati importanti principi unionali, e altrettanto di rilievo sono i provvedimenti nazionali atti ad occuparsi della traduzione in pratica della loro operatività, tra cui spicca il decreto legislativo 217/2017, che ha portato a modificare dall'anno successivo le linee guida che l'Agid sta per varare, il Cad (Codice dell'amministrazione digitale) e il regolamento che riguarda lo Spid. Approfittando degli strumenti di identificazione atti a finalizzare la stesura dei contratti, già da oggi, i professionisti digitali hanno la possibilità di erogare servizi in rete, al fine di occuparsi di servizi consulenziali oppure di assicurarsi benefici specifici dalle amministrazioni per gestire le singole pratiche.
L'intervento dell'eIDAS riguarda principalmente il piano giuridico, il valore delle firme elettroniche e si occupa di stabilire come a una firma elettronica non possano essere negati gli effetti giuridici, solo per il fatto di essere elettronica, assicurandosi che sia ammessa in ogni caso, in qualità di prova nei processi giudiziali. Tutti i tipi di firma elettronica, tra cui la nostra firma digitale, sono riconosciuti e qualificati in tutta l'Unione Europea, ed è accettata per utilizzare i servizi erogati online da una qualsiasi pubblica amministrazione degli Stati membri. Inoltre, la firma elettronica deve essere considerata equivalente ad una firma autografa, ai fini degli effetti giuridici, come stabilito dall'articolo 25, comma 3.
Risulta evidente come questi principi, siano per il professionista delle forti agevolazioni per gestire la propria attività professionale grazie alla moderna tecnologia digitale, che si parli di svolgere una trattativa o di affrontare un processo giudiziario, quindi rapportarsi con le autorità italiane ed estere. Principi che si estendono, o si ritrovano con analoghi diritti, per quanto riguarda i sigilli elettronici (ovvero i sigilli che servono a garantire l'origine e l'integrità di dati elettronici a essi associati) che godono di ammissibilità probatoria in giudizio.
Un'altra novità utile al professionista nello svolgimento della sua attività è la possibilità di fare ricorso ai servizi fiduciari che alcuni soggetti pubblicamente riconosciuti hanno realizzato al fine di garantire la possibilità di creare, verificare e autenticare in rete le identità digitali (come le firme elettroniche e i sigilli elettronici). Nel nostro paese, proprio per garantire e rendere più semplici le interrelazioni tra privati ed enti pubblici è stato ideato lo Spid (sistema pubblico di identità digitale), di cui anche un professionista si può munire, per erogare servizi alle comunità digitali. Anche l'Agid ha in cantiere un progetto, destinato al rilascio di un'identità digitale per uso professionale, in pratica uno Spid dedicato ai professionisti. Questa identità digitale conterrà "uno scopo" (identity purpose) e sarà individuabile in quanto tale.
Le identità digitali non sono appannaggio del solo singolo professionista, ma possono essere relative alle organizzazioni, permettendo ai vari componenti di agire ed essere riconosciuti sotto un'unica identificazione. L'UE si sta adoperando, con un apposito percorso di notifica che permetta agli strumenti di identificazione nazionali di diventare europei, affinché questi riconoscimenti di identità digitali possano superare i limiti imposti dalle frontiere degli Stati. Cosa per cui l'Italia si è già preparata, creando lo Spid
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