Con l'Ici veniva considerata abitazione principale quella in cui era riconosciuta la residenza anagrafica del soggetto passivo, con la precisazione che per abitazione principale si intendeva quella in cui contribuente e famiglia avessero dimora abituale. Questo finiva per rendere la condizione di residenza anagrafica subordinata e non vincolante alla condizione di abitazione principale. Con l'Imu questo aspetto è cambiato e l'abitazione principale è diventata quella in cui contribuente e famiglia "dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente", non basta più la residenza ma è necessaria la dimora abituale.
Le agevolazioni sono applicate a un solo immobile, anche nel caso in cui i famigliari siano stati riconosciuti avere residenza e dimora abituale in un altro immobile del Comune. Invece, nel caso in cui i vari componenti del nucleo famigliare si siano divisi per alloggiare in due abitazioni di due diversi comuni, stabilendo in ognuna residenza e dimora abituale, allora, con la circolare 3/2012 la Finanza stabilisce la possibilità di considerare entrambe abitazioni principali.
Poiché si sono verificati diversi casi in cui i contribuenti tentavano di far passare la propria casa turistica come dimora abituale, ci si è trovati nella necessità di stabilire dei canoni con cui la giustizia potrà identificare quale sia la prima casa di un contribuente. Con la sentenza 14793/2018, la Cassazione ha disconosciuto una presunta abitazione principale avvalendosi dei dati relativi ai bassi consumi elettrici. Con la sentenza di secondo grado si è confermato che: "ritenuto che l'elemento presuntivo dei bassi consumi elettrici nel triennio fosse una sufficiente fonte di convincimento per ritenere superata la presunzione di residenza effettiva nel Comune di Rio dell'Elba, fondata sulle risultanze anagrafiche, in quanto, elemento sintomatico di una presenza nell' abitazione oggetto d'imposizione non abituale", in questo modo l'amministrazione comunale potrà arrivare a negare l'agevolazione Ici relativa all'abitazione principale. Altre discriminanti, oltre ai consumi ridotti, possono essere la frequenza scolastica dei figli in un altro comune o l'assenza di un medico curante. La norma Imu, ribalta la circolare del 3/2012, sul punto che sosteneva come componenti dello stesso nucleo abbiano la residenza in Comuni diversi, in quanto sentenzia come abitazione principale quella in cui il contribuente e "il suo nucleo famigliare" risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.
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