La Rivista del Sindaco


TRASPARENZA PA: ARRIVA L’ACCESSO GENERALIZZATO AGLI ATTI

Qualità della PA
di La Posta del Sindaco
19 Dicembre 2016

Entro il 23 dicembre tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute ad attuare il Foia (Freedom of information act)

Scade il 23 dicembre il termine entro cui tutte le pubbliche amministrazioni - compresi gli enti pubblici economici, gli ordini professionali, le società controllate e le partecipate - devono adeguarsi al decreto legislativo n. 97/2016, attuativo della riforma Madia, che introduce anche in Italia l’istituto anglosassone del “Foia” (Freedom of information act). Segnaliamo, da “Italia Oggi”, un articolo che riassume le modalità di accesso agli atti e, da “Il Sole 24 Ore”, un articolo che descrive le tipologie di informazioni che le Pa sono obbligate a pubblicare sul sito istituzionale. 
P.a., trasparenza sotto l’albero (di Francesco Cerisano da Italia Oggi del 16 dicembre 2016) 
Il Foia introduce l’accesso civico generalizzato agli atti, ovvero riconosce ai cittadini il diritto non soltanto di chiedere ed ottenere, in caso di inadempienza, i dati e i documenti che le amministrazioni pubbliche sono obbligate a pubblicare - il così detto “accesso civile semplice” - ma anche tutti gli atti ulteriori rispetto a quelli con obbligo di pubblicazione: l’accesso generalizzato vero e proprio. Praticamente qualunque cittadino potrà chiedere informazioni sull’attività delle Pa ed avere accesso ai documenti anche senza essere portatore di un interesse particolare o una motivazione specifica.  Esistono però delle limitazioni, in primis dettate dalla ragionevolezza: le richieste di accesso dovranno essere precise e riguardare una specifica documentazione e non istanze generiche riguardanti un complesso di atti non individuati con esattezza. Né le Pa saranno tenute, per rispondere alle richieste di accesso dei cittadini, a raccogliere informazioni che non siano già nella loro disponibilità: in altre parole non potranno rielaborare i dati.  

Esiste poi un limite di accesso legato alla tutela di altri interessi pubblici (segreto di stato, sicurezza e ordine pubblici, sicurezza nazionale, difesa, politica e stabilità finanziaria dello Stato, relazioni internazionali) o privati (protezione dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici della persona) che possono rendere legittimo il rifiuto della Pa a fornire determinati dati o documenti. Il procedimento di accesso dovrà concludersi entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con una risposta di accoglimento o di rifiuto della richiesta o, anche, di accoglimento parziale. L’ultima fattispecie è prevista qualora le amministrazioni ravvisino la sussistenza di limiti all’accesso soltanto per alcuni dati o parti del documento richiesto, in tal caso però dovrà essere consentito l’accesso per tutte le restanti parti o dati.  Per aiutare i Comuni ad affrontare in modo consapevole questa “rivoluzione” del principio di trasparenza, l’’Anci ha predisposto un vademecum operativo con istruzioni tecniche, linee guida e modulistica per l’utilizzo sia dal lato delle amministrazioni che dei cittadini. 

Trasparenza Pa, conto alla rovescia (di Valeria Uva da Il Sole 24 Ore del 19 dicembre 2016) 
Oltre a dover consentire l’accesso generalizzato ad atti e informazioni - fatti salvi i limiti descritti nel precedente articolo - il Foia allunga in maniera consistente la lista delle informazioni che le amministrazioni pubbliche, comprese quelle locali, sono tenute a pubblicare sui rispettivi siti istituzionali. Chi non si adegua rischia pesanti sanzioni come, ad esempio, una multa da 500 a 10 mila euro nel caso di omessa pubblicazione di redditi e patrimoni di politici e dirigenti. A comminare le sanzioni sarà direttamente l’Anac di Raffaele Cantone, che ha messo a punto un apposito regolamento entrato già in vigore il 5 dicembre scorso.  Secondo l’articolo del Sole, però, il Foia e la nuova trasparenza partono con un punto debole. Infatti trattandosi di un decreto che fa parte della legge Madia di riforma della pubblica amministrazione, anche questo sarebbe stato emanato con il semplice parere delle Regioni e senza invece l’intesa che sarebbe stata necessaria secondo la Corte costituzionale. Si potrebbe quindi configurare un possibile vulnus suscettibile di togliere forza agli obblighi di trasparenza e di accesso pieno in capo alle amministrazioni. Almeno fino a quando non si raggiungerà davvero l’accordo con le Regioni e si metterà a riparo la legge di riforma della Pa.  

Di seguito le principali tipologie di informazioni che le Pa sono obbligate a pubblicare in attuazione del Foia. 
Costi della politica. Redditi e patrimoni di assessori e consiglieri di Regioni e Comuni con oltre 15 mila abitanti. 
Stipendi dei dirigenti. Compensi complessivi per controllare il rispetto del tetto di reddito limite di 240 mila euro annui. 
Società controllate. Dati su incarichi di consulenza, collaborazione e arbitrati entro 30 giorni dal conferimento, comprensivi di Cv, compensi e modalità di selezione degli incaricati. 
Concorsi pubblici. Criteri di valutazione delle commissioni e tracce delle prove scritte. 
Opere pubbliche. Informazioni su programmazione, tempi e costi. 
Appalti di lavori, servizi e forniture. Informazioni su aggiudicatario del bando, criteri di selezione, tempi di completamento dell’opera e dei costi pagati. 
Debiti Pa. Informazioni sui debiti di ciascuna amministrazione e sul numero dei creditori. 
Liste di attesa delle Asl. Informazioni sui criteri di formazione delle liste.

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