Con la recente FAQ n. 53 del 18 ottobre scorso, la Commissione Arconet è intervenuta a fornire alcune prime anticipazioni in merito alla prossima revisione dei principi contabili necessaria per recepire le novità introdotte dal nuovo codice dei contratti (D. Lgs. n. 36/2023).
La nuova articolazione dei livelli di progettazione
Il nuovo codice articola la progettazione in materia di lavori pubblici secondo due livelli: il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) e il progetto esecutivo, eliminando quindi la fase di progettazione definitiva (art. 41). Considerato che il PFTE deve essere elaborato e sviluppato prevedendo un grado di approfondimento equivalente di fatto al vecchio progetto definitivo, in attesa dell’aggiornamento del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), la Commissione ritiene che l’avvio formale delle procedure di affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica consenta la conservazione del FPV, in quanto corrisponde alla sostanziale applicazione del principio contabile.
L’impatto sul Fondo Pluriennale Vincolato
La FAQ pare confermare indirettamente che il punto 5.4.9 dell’allegato 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011 si applicherà solo al di sopra del limite per l'affidamento diretto, che il D.Lgs. 36/2023 ha innalzato da 40.000 euro a 150.000 euro. Non pare pertanto più possibile conservare e quindi riportare nel bilancio il FPV per tutte le opere di importo inferiore a 150.000 per le quali non risultino sussistere obbligazioni giuridicamente perfezionate per l’intero quadro economico. Ricordiamo che, di norma, il FPV ospita risorse impegnate con esigibilità successiva a quella delle entrate correlate. Fra le eccezioni, rientrano, in base al punto 5.4.9. dell’allegato 4.2, proprio i lavori pubblici a condizione che le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale delle opere pubbliche siano state impegnate anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per l’acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l’abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l’allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l’assolvimento delle attività necessarie per l’esecuzione dell’intervento da parte della controparte contrattuale. In assenza di impegni, sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
La FAQ conferma indirettamente che tale disciplina si applica adesso al di sopra del limite per l'affidamento diretto, che il nuovo codice ha innalzato da 40.000 euro a 150.000 euro. Non pare pertanto più possibile conservare e quindi riportare nel bilancio il fondo pluriennale vincolato per tutte le opere di importo inferiore a 150.000 per le quali non risultino sussistere obbligazioni giuridicamente perfezionate per l’intero quadro economico.
Di seguito, il punto 5.4.9 come riscritto dalla Commissione:
"Alla fine dell’esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l’affidamento diretto dei contratti, sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto a condizione che siano verificate le seguenti prime due condizioni, e una delle successive:
5. entro l’esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente l’esecuzione dell’intervento, sono state formalmente attivate le procedure di affidamento. In assenza di aggiudicazione definitiva delle procedure di cui al periodo precedente entro l’esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell’avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo. "
Conclusioni
Quelli evidenziati nella FAQ n. 53 sono solo alcuni dei riflessi che il Nuovo Codice dei Contratti avrà sulla disciplina contabile. Altre modifiche a quest’ultima saranno necessarie (basti pensare che nella procedura di assunzione di mutui l’art. 204 del Tuel continua a prevedere che gli enti possano accedere al debito previa presentazione di un progetto definitivo/esecutivo, non più previsto, come abbiamo detto).
Sarà quindi necessario un lavoro di revisione più complessivo, che difficilmente potrà essere operato solo a livello di fonti secondarie.
Articolo di Matteo Barbero
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