Con un comunicato pubblicato il 18 luglio 2024 sul portale del Pareggio di Bilancio la Ragioneria Generale dello Stato ha reso note le disposizioni contabili che gli enti locali debbono osservare per la regolazione delle risorse COVID-19, come definite dal decreto interministeriale del 19 giugno 2024, disposizioni da applicare a partire dal Bilancio di Previsione 2024/2026 fino a quello del triennio 2027/2029.
Il comunicato contiene anche esempi pratici per le diverse casistiche che possono al riguardo presentarsi. Per procedere all’esame dei contenuti del comunicato si ritengono necessarie alcune precisazioni preliminari.
Innanzitutto, per non appesantire troppo la esposizione, nel prosieguo di questo testo verrà inizialmente fatto riferimento ai soli comuni: gli specifici aspetti che interessano i restanti enti (province e città metropolitane, unioni dei comuni e comunità montane) verranno evidenziati separatamente nell’ultimo paragrafo dedicato a tali enti.
Si tenga poi conto che l’articolo 1, comma 508, della legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 113 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 da destinare a due finalità distinte, seppure tra loro collegate:
Quest’ultima precisazione si è resa necessaria in quanto sia il decreto interministeriale del 19 giugno 2024 (il cui allegato C riguarda i comuni) che il comunicato della RGS pubblicato il 18 luglio tengono conto delle risorse del fondo di cui al citato comma 508 solamente per quanto riguarda la prima quota relativa alla assegnazione agli enti locali risultanti in deficit complessivo di risorse, ma non tengono conto delle risorse residue relative alla seconda quota, che è stata ripartita a favore degli enti locali con successivo decreto interministeriale, ad oggi ancora in corso di adozione, e del quale in data 2 luglio il Ministero dell’interno ha reso noti i prospetti allegati.
Il comunicato della RGS
Il comunicato ha indicato le codifiche da utilizzare per la registrazione in bilancio dei fondi interessati alle operazioni di contabilizzazione: per la parte spesa l’importo da restituire andrà registrato tra i trasferimenti (macroaggregato 104), utilizzando la voce del piano dei conti finanziario U.1.04.01.01.001 “Trasferimenti correnti a Ministeri”, mentre per l’entrata le risorse assegnate a ciascun ente a valere del fondo di cui al citato comma 508 vanno contabilizzate in entrata al titolo 2 del bilancio (voce E.2.01.01.01.001 “Trasferimenti correnti da Ministeri”).
Entrando ora nel merito del contenuto del comunicato della RGS, si evidenzia che oltre duemila comuni non sono dal punto di vista operativo destinatari delle disposizioni contabili contenute nel comunicato stesso: sono gli enti che non presentano né un deficit finale né un surplus, in quanto hanno utilizzato totalmente le risorse assegnate, sia per ciò che riguarda i fondi Covid che i ristori specifici di spesa: questi enti presentano il valore “zero” in tutte le colonne del prospetto allegato C al decreto interministeriale del 19 giugno e non debbono quindi né effettuare alcuna restituzione allo Stato né riceveranno risorse ulteriori nell’ambito delle operazioni di conguaglio dei fondi Covid.
Per i restanti enti le situazioni che possono presentarsi sono diverse, e vengono prese in esame dal comunicato della RGS con degli esempi che chiariscono in maniera dettagliata le diverse casistiche.
Enti con eccedenza complessiva di risorse
Vengono innanzitutto presi in considerazione gli enti che presentano una eccedenza complessiva di risorse, e che quindi sono tenuti alla restituzione dei fondi Covid: per tali enti possono verificarsi due distinte fattispecie, per le quali il comunicato espone due esempi:
Caso A: comprende gli enti che sono tenuti alla restituzione dei fondi in quanto hanno ricevuto risorse complessive in eccesso rispetto al fabbisogno certificato, e che pertanto nell’allegato C del decreto interministeriale del 19 giugno presentano un valore positivo nella colonna “surplus finale” (seconda colonna del prospetto allegato C) e/o presentano un valore positivo nella terza colonna del prospetto “Ristori non utilizzati al 31.12.2021”, non avendo totalmente utilizzato detti ristori specifici di spesa.
A titolo meramente indicativo, e al solo fine di facilitare la comprensione dei dati esposti nell’esempio del comunicato, si rileva che rientrano in questa tipologia enti:
Per quanto concerne le operazioni contabili da porre in essere, si deve tenere conto di quanto stabilito dall’articolo 2, comma 2, del ricordato decreto interministeriale del 19 giugno, in forza del quale l’importo da restituire verrà trattenuto dal Ministero dell’interno in quote costanti negli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, a valere sulle somme spettanti ai comuni a titolo di Fondo di Solidarietà Comunale, e gli enti dovranno accertare in entrata l’intero l’ammontare del FSC spettante (al lordo cioè della quota trattenuta dal Ministero) e impegnare in spesa l’importo della restituzione stessa, provvedendo quindi a regolarizzare l’importo della trattenuta mediante emissione di mandato di pagamento versato in quietanza di entrata, cioè mediante regolazione contabile di mandato e reversale, in evidente applicazione del principio contabile dell’integrità, secondo cui le entrate e le spese devono essere iscritte in bilancio al lordo, senza compensazioni di partite; in caso di incapienza dei fondi su cui operare la ritenuta, si applicheranno le disposizioni dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge n. 228/2012 (trattenute su qualsiasi altra entrata spettante ai comuni, come ad esempio l’IMU).
Relativamente ai comuni che rientrano nella fattispecie di cui al caso A, l’esempio numerico che viene proposto dal comunicato della RGS, al quale si rimanda per ogni ulteriore dettaglio, chiarisce che:
Caso B: comprende gli enti che sono tenuti alla restituzione dei fondi Covid in quanto presentano per la voce “Ristori non utilizzati al 31.12.2021” (terza colonna dell’allegato C del decreto interministeriale del 19 giugno) un importo superiore a quello positivo del “deficit finale” (prima colonna dell’allegato C); rientra in questa casistica, ad esempio, il comune di Giardini-Naxos (ristori non utilizzati: 578.910; deficit finale: 163.666; importo da restituire: 415.244).
Al riguardo l’esempio numerico che viene proposto dal comunicato della RGS precisa, per gli enti rientranti in questa fattispecie, che:
Enti con deficit complessivo di risorse
Oltre ai due casi sopra illustrati, possono aversi situazioni in cui gli enti non solo non debbono restituire fondi, ma debbono invece ottenere ulteriori risorse, in quanto presentano complessivamente un deficit rispetto alle risorse precedentemente ottenute; anche queste situazioni possono presentarsi in due fattispecie distinte, che il comunicato della RGS contempla rispettivamente sotto le lettere C) e D).
Caso C: riguarda gli enti che presentano nella prima colonna “deficit finale” dell’allegato C del decreto interministeriale del 19 giugno un valore positivo (hanno cioè ricevuto risorse complessive in misura inferiore rispetto al fabbisogno certificato) per un importo superiore all’importo positivo dei ristori specifici di spesa non utilizzati al 31.12.2022 che debbono essere restituiti (terza colonna dell’allegato C); rientra in questa casistica, ad esempio, il comune di Verona (deficit finale: 686.234; ristori non utilizzati: 39.446; importo da ricevere 646.788).
Tenendo conto che anche gli importi che debbono essere erogati agli enti a valere del fondo di cui al sopra ricordato comma 508 vengono rateizzati in quote costanti nel quadriennio 2024-2027, l’esempio numerico che viene proposto dal comunicato della RGS precisa, per gli enti rientranti in questa fattispecie, che:
Caso D: l’ultimo caso riguarda gli enti che presentano nella prima colonna “deficit finale” dell’allegato C del decreto interministeriale del 19 giugno un valore positivo, in quanto hanno ricevuto risorse complessive in misura inferiore rispetto al fabbisogno certificato, e non hanno ristori specifici di spesa da restituire; rientra in questa casistica, ad esempio, il comune di Messina, con un deficit finale pari a 2.152889.
Gli enti rientranti in questa fattispecie non debbono ovviamente restituire alcuna somma allo Stato, e conseguentemente non dovranno effettuare alcuna operazione di regolarizzazione contabile: gli stessi dovranno prevedere in entrata al titolo secondo del bilancio (E.2.01.01.01.001) la quota annua dell’importo che sarà erogato sul fondo di cui al comma 508, indicata nell’ultima colonna dell’allegato C del decreto interministeriale del 19 giugno, quota annua che verrà effettivamente riscossa a seguito della erogazione da parte del competente ministero.
Province e città metropolitane, unioni dei comuni e comunità montane
Quanto visto per i comuni è valido anche per le province e le città metropolitane, con l’unica differenza che le trattenute che il Ministero dell’interno andrà ad effettuare riguarderanno, anziché il Fondo di Solidarietà Comunale (previsto per i soli comuni), il Fondo Unico di cui all’articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Il comunicato della RGS riguarda poi anche le unioni dei comuni e le comunità montane, cui si applicano le stesse regole previste per i comuni, salvo che per la eventuale restituzione di somme: stante infatti la impossibilità di effettuare trattenute da parte del Ministero per la assenza di trasferimenti erariali correnti continuativi, questi enti dovranno provvedere al versamento diretto in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 degli importi a loro carico (indicati nella colonna “Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Quota annuale 2024-2027”) entro il 30 settembre di ciascun anno, all’entrata del bilancio dello Stato, capitolo di capo X di entrata n. 3465, articolo 4, denominato “Rimborsi e concorsi diversi dovuti dai comuni”.
Articolo di Ennio Braccioni
(1) Con la FAQ n. 38 del 17 dicembre 2020/agg. 8 aprile 2021 la Ragioneria Generale dello Stato ha precisato che, ai fini della compilazione del prospetto a2) allegato al rendiconto di gestione:
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