La Rivista del Sindaco


Il subentro dei dati elettorali in ANPR

Le novità del d.m. 17 ottobre 2022 e le indicazioni della circolare n. 118 del 21.11.2022
Approfondimenti
di Turci Elena
01 Dicembre 2022


Introduzione
Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 267 del 15 novembre 2022 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’Interno del 17 ottobre 2022, recante “modalità di integrazione nell’ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all’iscrizione nelle liste di sezione di cui al d.p.r. 20 marzo 1967, n. 223”, emanato ai sensi dell’art. 62, commi 2-ter e 6-bis, del d.lgs. 82/2005, di concerto con il Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione.
L’art. 62, comma 2-ter, del CAD, ai sensi del quale “con uno o più decreti di cui al comma 6-bis sono definite le modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223”, è stato introdotto dall’art. 39 “semplificazione di dati pubblici” del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, ponendo i relativi oneri a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR.
La nuova disciplina, pertanto, si colloca nell’ottica del rafforzamento delle strutture amministrative e dell’accelerazione e snellimento delle procedure, nonché della loro digitalizzazione, in un percorso già segnato - in materia elettorale - dalla piattaforma di raccolta elettronica delle sottoscrizioni per i referendum e i progetti di legge di iniziativa popolare.
Il T.U. 223/1967 continua a rappresentare il quadro normativo di riferimento per la tenuta e l’aggiornamento delle liste elettorali, e il decreto in questione si muove, dunque, dettando una serie di prescrizioni ad oggi in linea con i principi generali contenuti nelle norme quadro, fino a che il legislatore non apporterà una serie di modifiche tali da consentire maggiori aperture rispetto a quanto disciplinato con il nuovo D.M.
In tale contesto, attualmente, la principale novità, rappresentata dall’implementazione di ANPR con i dati elettorali, trova il limite consistente nelle posizioni elettorali ricadenti nell’ambito di competenza di due Ufficiali Elettorali (si pensi al soggetto emigrato in altro comune, cancellando per l’Ufficiale Elettorale del comune di provenienza e iscrivendo per l’Ufficiale Elettorale del Comune di nuova residenza) che non può essere rimosso se non con una modifica che intervenga sul T.U. citato.
Il decreto del Ministro dell’Interno del 17 ottobre 2022 definisce l’adeguamento e l’evoluzione delle caratteristiche tecniche dell’ANPR per la sua integrazione con le liste elettorali e delinea i compiti dell’Ufficiale Elettorale di ogni Comune ai fini del primo inserimento e dei successivi aggiornamenti dei relativi dati elettorali su ANPR.
In data 21 novembre u.s., il Ministero dell’Interno è intervenuto nuovamente sul tema con la Circolare n. 118, fornendo le prime istruzioni operative ai Comuni per il conferimento dei dati elettorali su ANPR.  
Si ritiene opportuno analizzare le disposizioni del predetto decreto, evidenziandone “i lavori preparatori”, ovvero il confronto in sede di “tavolo di lavoro” tra i ministeri interessati e i comuni coinvolti, e le valutazioni contenute nel parere del Garante della Privacy.
All’intervento di quest’ ultimo, in particolare, si deve il fatto che lo schema di decreto sia stato integrato con un ulteriore allegato tecnico (All. 2) recante la necessaria descrizione dei “Servizi di ANPR per i comuni e per i cittadini”.

Art. 1 - Oggetto
L’adeguamento delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell’ANPR rappresenta l’operazione preliminare necessaria per l’integrazione delle liste elettorali e l’implementazione dei dati di iscrizione nelle medesime.
La scheda ANPR di ogni cittadino sarà integrata da un’apposita sezione contenente i “dati elettorali” del medesimo; i campi relativi ai predetti dati sono descritti nell’apposito Allegato 1 “Dati liste elettorali”.

Art. 2 - Modalità di integrazione
Al primo comma “i dati dei cittadini iscritti nelle liste elettorali” ha sostituito la locuzione originaria “i dati del cittadino relativi alla propria iscrizione nelle liste elettorali”: tale formulazione, leggermente diversa, non consente di rilevare un cambio sostanziale di significato.
Comunque, con riferimento ai dati dei cittadini iscritti nelle liste elettorali, preme ribadire che - come sottolineato dal Garante della Privacy - sono trattate diverse categorie di dati personali, ivi inclusi dati relative a condanne penali e reati, tale dovendo considerarsi anche la mera informazione sulla “non inclusione” di un cittadino nelle liste elettorali, nelle fattispecie contemplate dall’art. 2 del d.p.r. 223/1967.
Il secondo comma rimanda all’Allegato 1 – “Dati liste elettorali” del medesimo decreto, che ne costituisce parte integrante. La struttura dei campi contenuti in tale sezione comprende:

  1. il possesso del diritto di elettorato attivo;
  2. il comune di iscrizione elettorale nella lista generale ordinaria, il numero e la sede della sezione elettorale;
  3. i dati relativi all’eventuale iscrizione nelle liste generali aggiunte regionali/comunali di Bolzano, Trento e della Valle d’Aosta, nonché il comune di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, il numero e la sede della sezione elettorale;
  4. i dati relativi all’eventuale iscrizione nelle liste generali aggiunte UE per le elezioni comunali e/o elezioni del Parlamento Europeo, nonché il comune di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, il numero e la sede della sezione elettorale;
  5. gli ulteriori dati sullo status di elettore per i vari tipi di consultazione, con indicazione della circoscrizione per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo; indicazione della circoscrizione e del collegio plurinominale e uninominale per l’elezione dei membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; l’indicazione della circoscrizione delle elezioni regionali e circoscrizionali

Art. 3 - Servizi ANPR per l’ufficio elettorale del comune
Al primo comma, confrontando la bozza del decreto con il testo definitivamente approvato, è stata introdotta la formale distinzione tra “L’Ufficiale elettorale nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nonché il responsabile dell’ufficio elettorale nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti elettori”. Essi registrano in ANPR i dati di cui all’art. 2, in conformità all’art. 4-bis del d.p.r. 223/1967, ai sensi del quale alla tenuta e all’aggiornamento delle liste elettorali provvede l’Ufficio elettorale.
Sarà esclusivamente l’Ufficiale elettorale a poter aggiornare i dati elettorali dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del proprio Comune, in base alle risultanze delle revisioni elettorali e a poter consultare i dati anagrafici associati ai dati elettorali dei cittadini registrati in ANPR, assicurando così la segregazione del dato elettorale nell’ottica del rispetto della riservatezza di tali dati e di un’ulteriore valorizzazione del ruolo di tale figura, unica all’interno di ciascun Comune.  
Rispetto alla bozza di decreto, nel testo definitivamente approvato, al secondo comma, è stato introdotto il riferimento ad uno specifico allegato, l’Allegato 2 - “Servizi per comuni e cittadini - specifiche tecniche”, in cui sono descritti i servizi e le relative specifiche tecniche che ANPR assicura ai comuni per la tenuta e l’aggiornamento delle liste elettorali.
I servizi per i comuni, erogati in modalità web service ovvero attraverso una web application sono:

  1. registrazione degli utenti e l’individuazione degli strumenti di accesso dell’Ufficiale elettorale di ciascun comune;
  2.  registrazione dei dati, descritti nell’Allegato 2, ai fini della tenuta delle liste elettorali;
  3. consultazione dei dati secondo tipo di operazione e intervalli di ricerca, ed estrazione dei dati di ANPR, anche al fine del rilascio dei certificati ai cittadini;
  4. rilascio di certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici, a prescindere dal comune di residenza dell’elettore, al fine di garantire e agevolare l’esercizio dell’elettorato attivo e dell’elettorato passivo costituzionalmente tutelati;
  5. aggiornamento delle liste elettorali, che consente ai comuni l’aggiornamento dei dati relativi alle liste elettorali, ma non mantiene traccia dello “storico” precedente la modifica.

Il terzo comma ha recepito i rilievi del Garante della Privacy in ordine all’identificazione informatica “con credenziali almeno di livello di sicurezza pari a 2”, inciso non presente nello schema di decreto. L’Ufficiale elettorale potrà accedere mediante smart card dedicata, ovvero mediante le modalità di cui ai commi 2-quater e 2-nonies dell’art. 64, nonché dell’art. 64-bis del CAD, con livello di sicurezza almeno pari a 2.
Anche il quarto comma è stato introdotto dopo i rilievi del Garante della Privacy, per il quale “è necessario prevedere che, nelle more della definizione del quadro di garanzie e regole delle identità SPID ad uso professionale, è ammesso l’utilizzo di identità SPID ad uso personale da parte dell’Ufficiale elettorale del comune, escludendo l’uso di dati personali attinenti alla sfera privata del soggetto (es. e-mail e numero di cellulare personali, domicilio privato, etc.) forniti ai Service Provider”.

Art. 4 - Servizi per i cittadini registrati in ANPR
Rispetto alla versione originaria del decreto, non sono state rilevate modifiche inerenti al primo comma.
Il secondo comma, in base alle considerazioni del Garante della Privacy, rispetto alla bozza di decreto, ha previsto la specifica “dell’esclusivo riferimento alla propria posizione” per la richiesta dei certificati di godimento dell’elettorato attivo da parte dei cittadini.
Inoltre, è stato introdotto il riferimento all’Allegato 2 - “Servizi per comuni e cittadini - specifiche tecniche” che descrive i servizi e le relative specifiche tecniche che ANPR assicura al cittadino:

  1. accesso ai servizi, possibile dall’area riservata del sito web di ANPR, previa identificazione del cittadino mediante le modalità di cui ai commi 2-quater e 2-nonies dell’art. 64, nonché dell’art. 64-bis del CAD, con livello di sicurezza almeno pari a 2, e verifica di effettiva iscrizione del cittadino in ANPR;
  2. consultazione, verifica ed eventuale richiesta di rettifica dei propri dati di cui all’Allegato 1;
  3. richiesta di certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici, che i cittadini possono richiedere, e ottenere in formato digitale, per il tramite dei comuni a prescindere dal comune di residenza dell’elettore. Nel caso in cui il cittadino sia residente in un comune ove vince il “multilinguismo”, il sistema ANPR emette il certificato multilingue.

Nell’allegato 2 sono descritte ulteriori specifiche tecniche dei servizi di certificazione, come la registrazione degli accessi ai servizi di certificazione, il contrassegno, la verifica del certificato elettorale tramite contrassegno.
È rilevante sicuramente, in questa sede, notare come la volontà precisa del legislatore sia stata quella di consentire l’accesso da Portale ANPR, anche ai singoli cittadini, di alcuni servizi dedicati, tra cui la consultazione della propria posizione elettorale e l’estrazione dei certificati relativi al godimento dell’elettorato attivo, con un immediato beneficio per i Comuni dovuto alla minore richiesta ed emissione dei certificati elettorali.
È da pensare, a questo punto, che la prospettiva di superamento della tessera elettorale non sia poi così lontana, immaginando che ciascun cittadino, in futuro, potrebbe utilizzare il documento che attesta la sua posizione elettorale scaricabile direttamente dal Portale ministeriale anche come idoneo per essere ammesso al voto.

Art. 5 - Misure di Sicurezza
In relazione a tale articolo, si rileva che, vista l’introduzione dell’Allegato 2 relativo ai servizi per i comuni e per i cittadini, è cambiato il riferimento all’allegato contenente le “Misure di sicurezza”, ora Allegato 3.
Il Garante della Privacy, pur osservando che i trattamenti disciplinati dal decreto presentano un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, in considerazione delle tipologie di dati trattati e del loro trattamento “su larga scala”, ha ritenuto adeguate le misure previste per il contenimento dei rischi considerati nella valutazione di impatto relativa ai trattamenti disciplinati ed effettuati dall’ANPR.
L’Allegato 3, in particolare, contiene prescrizioni precise riguardanti l’infrastruttura di sicurezza a supporto dell’ANPR che devono garantire:

  1. integrità e riservatezza dei dati garantiti dall’apposizione di firma ai messaggi scambiati nell’interazione tra Comune e ANPR e con l’adozione di sistemi di autenticazione forti per l’accesso al servizio erogato dal Ministero dell’Interno;
  2. sicurezza dei servizi e dell’accesso ad essi attraverso una serie ben precisa di tecnologie e procedure;
  3. tracciamento delle operazioni effettuate attraverso un sistema di log analysis che consenta di analizzare periodicamente gli accessi al sistema e le informazioni riguardanti le operazioni per la verifica della correttezza e legittimità del trattamento dei dati.

Art. 6 - Titolarità del trattamento dei dati
I titolari del trattamento dei dati sono il Ministero dell’Interno per la conservazione, la comunicazione e l’adozione delle relative misure di sicurezza, ed il Sindaco per la registrazione dei dati; sono nominati responsabili del trattamento, per quanto di loro competenza, Sogei S.p.a. e PagoPA S.p.a.
In sede di adozione del testo definitivo, l’unica novità rispetto alla bozza di decreto, riguarda, al primo comma, la specificazione dell’ambito di titolarità del trattamento dei dati riguardanti il Sindaco nell’attività di registrazione dei dati, con il riferimento agli Allegati 1 e 2.
Anche in questo caso, infatti, i rilievi del Garante della Privacy hanno evidenziato che “con riferimento all’art. 6, è necessario specificare, per ciascun titolare effettivamente coinvolto, le tipologie di dati oggetto del trattamento, le categorie di interessati coinvolti (operatori, cittadini, etc.) le finalità del trattamento stesso”.

Art. 7 - Disposizioni finali
Al primo comma, il termine originario di “sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto” previsto nella bozza di decreto per la registrazione su ANPR dei dati da parte dei Comuni è stato sostituito dai dodici mesi dalla comunicazione del Ministero dell’Interno dell’attivazione del servizio”.
La circolare n. 118 precisa poi a tutti i Comuni che tale servizio verrà attivato dal 1° dicembre 2022 e che, quindi, i dodici mesi di cui sopra decorreranno da questa data.
La stessa circolare detta poi alcune istruzioni più propriamente tecniche che l’Ufficiale Elettorale dovrà seguire per garantire la registrazione dei dati e il loro aggiornamento.  
Al terzo comma, inoltre, dopo l’aggiunta dell’allegato relativo ai “servizi per comuni e cittadini”, si ribadisce che gli stessi potranno essere oggetto di aggiornamento con decreti direttoriali del Ministero dell’Interno.

Note finali
Può considerarsi quindi ben definita ormai la strada che porterà, dopo molto tempo, ad una consistente semplificazione dei procedimenti elettorali e ad un ben percepibile vantaggio per ogni cittadino che sia anche elettore; il Decreto Ministeriale e la successiva circolare di cui abbiamo trattato nel presente articolo sono solo l’inizio del percorso, cui faranno seguito ulteriori lavori di studio e interventi da parte del legislatore.


Articolo di Elena Turci


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