La Rivista del Sindaco


Didattica a distanza e validità dei voti

Modelli di Gestione
di La Posta del Sindaco
02 Giugno 2020

Avvicinandosi la data di chiusura delle scuole, che come tante realtà hanno sofferto e affrontato al meglio questo periodo con i mezzi a disposizione, è sorta sempre più spesso una domanda riguardante l’ambito scolastico che concerne la validità legale dei voti assegnati dall’inizio della Didattica a Distanza (con il Dl 6/2020, 23 febbraio) fino alla regolarizzazione della valutazione a distanza avuta con il Dl 18/2020, 17 marzo. La didattica online ha vissuto momenti di dubbio e d’incertezza, che ora iniziano a dover avere risposte chiare e concrete, con l’avvicinarsi dell’anno scolastico.

Per affrontare l’argomento validità dei voti assegnati con la didattica a distanza, leggiamo nell’articolo 87, comma 3, Dl 18/2020, in cui viene stabilito che:
la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza da Covid-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 (fino al 31 luglio ndr), e comunque per l'anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”.

È stata la legge di conversione 27/2000 ad introdurre il comma 3-ter. L’entrata in vigore della disposizione contenuta nella legge medesima è stabilita ai sensi del comma 4, articolo 1, in essa presente, ed è avvenuta il giorno seguente alla pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Poiché la data di pubblicazione della legge 27/2000 è avvenuta il 29 aprile, l’entrata in vigore è caduta il 30 aprile 2020. A chiarire il punto, si può anche leggere l’articolo 11 delle preleggi, in cui si specifica che “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”. Si può quindi stabilire che sono da considerarsi nulle le valutazioni degli apprendimenti effettuate a distanza prima della data del 30 aprile 2020.

 


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