Un emendamento del decreto legge fiscale ha introdotto due modifiche al codice appalti, in modo da attribuire un punteggio maggiore alle offerte con minor impatto ambientale, e per i prodotti di filiera corta o a chilometro zero. In questo modo si cerca di dare maggior peso al rispetto dei profili ambientali. Con questo emendamento all’articolo 49 viene stabilito che nei bandi di gara sarà anche inserito un “maggior punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente, ivi inclusi i beni o i prodotti di filiera corta a chilometro zero.”
L’enfasi della disposizione cade quindi sul rapporto territoriale tra imprese e appalti, in modo da valorizzare la presenza territoriale delle aziende, privilegiando gli appalti a chilometro zero sugli altri. Un norma che non è forse compatibile con le regole comunitarie e che non pare seguire nemmeno le indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac).
L’Anac aveva infatti precisato con la delibera 1142/2018, che in sede di valutazione delle offerte per una gara d’appalto, non possano essere premiate le imprese con sede nelle vicinanze del cantiere o le cui maestranze abbiano un’anzianità professionale più rilevante. L’emendamento coinvolge tanto il comma 10, terzo periodo dell’articolo 83, quanto il comma 13 dell’articolo 95 del codice appalti. È stato chiesto all’Anac di definire i “criteri reputazionali” (ancora privi di una definitiva linea guida) in relazione all’articolo 83, e anche di stabilire quali siano i “criteri relativi alla valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l' offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit”. Così facendo, ci si riferisce alla legge 2087/2015, relativa all’introduzione della figura delle “società benefit, che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”.
I parametri per valutare il perseguimento degli obiettivi statutari da parte di tali società sono descritti nell’allegato 5, a cui rinvia la norma citata dalla legge 208. Fra gli elementi di valutazione guadagna importanza il profilo ambientale in “prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita”. La commissione ha approvato l’emendamento per fornire un indirizzo all’attività regolatoria dell’Anac, che dovrebbe considerare anche tali impatti per tutti gli operatori economici, non solo per quelle società disciplinate dalla legge 208.
Gli stessi elementi citati per l’articolo 83 diventano importanti grazie alla seconda modifica (all’articolo 95), anche in fase di valutazione delle offerte che i concorrenti presentano, lasciando così la possibilità di avere criteri premiali non solo “in relazione al maggior rating di legalità e di impresa” ma anche in caso “l’offerente si un soggetto diverso dalla società di benefit”.
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