L’articolo 80, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici, esclude dalle gare di appalto tutte quelle aziende che non sono in regola con il pagamento dei tributi locali. L’Ufficio Precontenzioso e Pareri dell’Associazione Nazionale Anti Corruzione attraverso il parere 2211/2019, chiarendo la portata della norma.
Il sopracitato articolo del Decreto Legislativo 50/2016 (noto anche come Codice dei Contratti Pubblici) sostiene che “Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d' appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all' importo di cui all' articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione”.
Quando si parla di violazioni gravi, si intende quelle derivanti da un omesso pagamento di tasse, per importi superiori a 5mila euro, come normato dalla Legge 205/2017, che ha ridotto di 5mila euro il limite minimo necessario alla verifica dei pagamenti della PA, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973 all’art.48-bis e per la verifica della regolarità fiscale come regolamentato dal Decreto Legislativo 50/2016.
I dubbi permanevano nel comma 4 dell’art.80, in quanto sosteneva che “pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”. Ecco perché l’ANAC ha altresì chiarito che i mancati pagamenti dei tributi comunali, comporta l’esclusione della partecipazione alle gare di appalto per servizi, lavori e concessioni indette dagli Enti Locali.
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