La Rivista del Sindaco


La Corte dei Conti stabilisce l’obbligo di definizione formale per il controllo pubblico all’interno delle Società

Approfondimenti
di La Posta del Sindaco
25 Giugno 2019

La sentenza 16/2019, rilasciata dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti ha un sapore in qualche modo storico, in quanto si sono occupate di inserire un punto fermo nell’identificazione del concetto di controllo all’interno del Testo Unico per le Società Partecipate.

Perché stabilire la precisa identità di tale concetto? La risposta sta nel fatto che un corretto inquadramento all’interno del TUSP, porterebbe una maggiore coscienza della centralità dello stesso, evitando presunzioni di vario tipo. Infatti, la definizione di “controllo” deve essere specificata a livello normativo, da leggi o accordi scritti.

L’innovatività di questa decisione porterà singolari benefici sui processi giuridici e/o decisionali, permettendo di comprendere meglio una serie di aspetti, dalla possibilità per i soci pubblici di un’azienda di possedere poteri gestionali all’eleggibilità della maggioranza dei consiglieri.

La miglior definizione del concetto porterà a comprendere e testare sul campo quella influenza di carattere dominante, citata nell’art.2359 c.c, per questa particolare casistica sono stati verificati Statuti e Patti Parasociali.

La sentenza in questione, sembrerebbe escludere le ipotesi effettuate in passato riguardanti un sistema di controllo congiunto a causa dell’assenza di un Testo Unico e di un impianto normativo adeguato, escludendo anche un eventuale controllo condiviso, in quanto l’interesse pubblico di singole amministrazioni potrebbe non collimare con le esigenze delle altre.

Certo è il fatto che i differenti interessi seguiti dalle diverse amministrazioni, non porterebbe ad una mancata possibilità di controllo condiviso. Questo punto di vista ha portato la Corte a stabilire che la Pubblica Amministrazione rimane “soggetto unitario” anche se il controllo è sotto l’egida di un singolo o più Enti.

Un altro aspetto interessante di tale sentenza riguarda la chiusura definitiva di un controllo pubblico “materializzato” in caso di facta concludentia (comportamenti concludenti), ciò significherebbe che il controllo stesso non può esistere in presenza di tali comportamenti, dovendosi obbligatoriamente riferire a leggi o accordi formalizzati.

La pronuncia della Corte ha messo in evidenza che i sistemi e le eventuali ipotesi di controllo debbono esistere solo in caso di prove concrete di influenza dominante, come specificato nel Testo Unico per le Società Partecipate dal legislatore. Le prove o evidenze concrete dovranno obbligatoriamente passare attraverso un iter di formalizzazione, attraverso accordi, leggi, statuti e patti, escludendo qualunque processo/comportamento sottinteso ed inespresso.


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