La Rivista del Sindaco


Paramenti derogabili per compensi di architetti e ingegneri in gare pubbliche

Modelli di Gestione
di La Posta del Sindaco
26 Aprile 2019

Solo in presenza di condizioni che legittimino motivatamente è ammessa la fissazione di compensi più bassi nelle gare pubbliche per architetti e ingegneri e non si considerano minimi inderogabili; è quanto riportato nel decreto che ne fissa i parametri per i compensi. Il 29 marzo 2019 il Consiglio di Stato ha emanato la sentenza n 2094 (in cui si legge quanto in apertura) per affrontare il delicato tema dei compensi spettanti ai progettisti che si occupano di opere pubbliche.

Un comune del teramano aveva indetto una gara applicando l'indicazione regionale (con un tetto massimo fissato all'8% dalla regione), portando il compenso a base di gare a 228mila euro, per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavoro, contabilità e collaudo tecnico-amministrativo. L'ordine provinciale degli ingegneri e architetti di Teramo ha presentato ricorso, giudicando l'importo stabilito scarso (con ben il 40% al di sotto del calcolo "pieno") e di conseguenza non conforme al dm parametri. Il ricorso portava l'attenzione su vari punti: la violazione dell'articolo 24, comma 8 del codice appalti, la mancanza di adeguate motivazioni rispetto alla soglia dell'8% e infine sul compenso che così stabilito "non garantisce un'adeguata qualità delle prestazioni professionali).

In prima istanza il ricorso era stato accolto dal Tar dell'Abruzzo, che aveva riconosciuto la mancata garanzia della qualità delle prestazioni, per essere poi respinto dal Consiglio di Stato. I giudici di secondo grado hanno stabilito che non ci fu una "elaborazione di nuovi parametri per l'individuazione dei compensi professionali da corrispondere ai professionisti contraenti", ma al contrario si era verificata "solamente la determinazione, del tutto legittima, della quota -parte del finanziamento a valere sul Fsc, scelta giustificata dall'intento di realizzare il maggior numero di interventi possibili, senza, peraltro, comprimere in maniera eccessiva i corrispettivi dovuti ai professionisti che contribuiscono all' esecuzione dell' intervento".

La norma del codice di Consiglio di stato precisa come sia fuori discussione che "il legislatore abbia inteso fare delle tabelle ministeriali il punto di partenza di ogni determinazione sui corrispettivi dovuti ai professionisti così che le stazioni appaltanti possano procedere a determinazioni dei corrispettivi professionali in via forfettaria, ma da ciò non può ricavarsi un divieto imperativo di non discostarsi dalle tabelle ministeriali" e neppure "i corrispettivi posti dalle tabelle ministeriali costituiscano minimi tariffari inderogabili." Inutile dire che per stabilire i compensi in riduzione servono elementi specifici e con motivazione, ma la sentenza rimane chiara nell'affermare  che "nell' imporre alle stazioni appaltanti di utilizzare i corrispettivi previsti dalle tabelle ministeriali solo quale parametro iniziale del calcolo del compenso da porre a base di gara, con possibilità di apportare riduzioni percentuali giustificate dalle ragioni che esse potranno discrezionalmente sviluppare".

 


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