La Rivista del Sindaco


IMPOSTA DI SOGGIORNO SOLO SE COMUNE IN LISTA REGIONALE

Territorio e governo locale
di La Posta del Sindaco
29 Maggio 2017

Tar Toscana: spetta alle Regioni individuare i Comuni che possono richiedere il tributo

Imposta di soggiorno al vaglio (di Sergio Trovato su “Italia Oggi” del 29 maggio 2017) 
Soltanto i Comuni capoluogo e le Unioni di Comuni possono decidere autonomamente se richiedere ai turisti una tassa di soggiorno, tutti gli altri per poterlo fare devono prima essere stati inseriti in un apposito elenco stilato dalla Regione di appartenenza, previo accertamento della loro vocazione turistica. In caso contrario, la richiesta degli albergatori di versare il tributo, per conto del Comune, può essere contestata e rispedita al mittente dai turisti. Questo quanto stabilito dal Tar Toscana, prima sezione, con la sentenza 647 del 5 maggio 2017. I giudici amministrativi hanno dato torto ad un Comune chiamato in causa ritenendo condizione non sufficiente l’inclusione nell’elenco dei Comuni “a economia prevalentemente turistica”, come sostenuto dall’Ente. Infatti l’elenco - adottato ai sensi della legge regionale n. 28/1999 di recepimento del dlgs. n. 114/1998 - ha, secondo i giudici del Tar, delle differenti finalità, e cioè quelle di regolare le funzioni amministrative in materia di commercio, di favorire la migliore distribuzione delle merci e dei prodotti, nonché di garantire la trasparenza del mercato e la concorrenza. L’attribuzione alla Regione del compito di predisporre gli elenchi dei Comuni che possono avere la possibilità di imporre una tassa di soggiorno si inquadra nel riparto di competenze tra Stato e Regioni previsto dall’articolo 117 della Costituzione. Mentre sarebbe escluso che possa essere il Comune da solo a stabilire la propria vocazione turistica in base ad indici quali, ad esempio, l’affluenza negli alberghi del proprio territorio. Quanto agli obblighi che incombono sui titolari di strutture ricettive e alla loro qualificazione dal punto di vista giuridico, le sezioni della Corte dei conti riunite in sede giurisdizionale (sentenza n. 22/2016) hanno posto fine a una questione dibattuta da tempo. Alberghi, B&B e via dicendo non sono da considerarsi né sostituti né responsabili d’imposta, ma agenti contabili tenuti a presentare il conto giudiziale relativamente all’attività svolta per conto del Comune (incassare e riversare all’Ente i tributi versati dai clienti). La questione della funzione attribuita ai titolari delle strutture ricettive è importante, tenuto conto che molti Comuni hanno già deliberato l’istituzione dell’imposta di soggiorno, nonostante non sia ancora stato emanato il regolamento governativo che avrebbe dovuto fornire indicazioni di dettaglio in ordine alla sua applicazione. Di fatto, la mancata emanazione non impedisce alle Amministrazioni di istituire, con un proprio regolamento, l’imposta di soggiorno (se Comuni capoluogo, Unioni di Comuni o se inclusi negli elenchi stilati dalla Regione). Unico soggetto passivo dell’imposta è colui che pernotta nelle strutture ricettive. Le somme richieste devono essere proporzionali al prezzo fissato dalla struttura e non possono superare il tetto massimo di 5 euro a notte. Il ricavato dell’imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo (compresi interventi di sostegno alle strutture ricettive), opere di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali o per servizi pubblici locali. I Comuni possono inoltre sostituire l’imposta, in tutto o in parte, con eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell’ambito del loro territorio. 

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