La Rivista del Sindaco


Legittime le registrazione all'interno di una stazione di polizia

Approfondimenti
di La Posta del Sindaco
05 Marzo 2019

L'Unione Europea tra le normative in materia di trattamento dei dati personali, disciplina anche il caso di eventuali registrazioni avvenute all'interno di una stazione di polizia e la successiva diffusione del filmato su Youtube. Risulta però diritto e dovere di un giudice nazionale la verifica tramite la quale si giunge a scoprire se la registrazione e la successiva diffusione hanno come uno scopo la divulgazione al pubblico di informazioni, idee o opinioni, questo perché se ci si trova in presenza di un'attività giornalistica, allora perde di autorità la normativa dell'Unione riguardante i dati personali. A stabilire questo è stata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in cui per mezzo dell'intervento di ben sette Stati membri (Italia inclusa) si è giunti alla conclusione tramite la sentenza c-345/17.

La vicenda coinvolgeva la direttiva 95/46 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, che nel 2016 è stata sostituita dal regolamento 679. Durante una propria deposizione in un commissariato, un uomo aveva filmato il tutto per poi diffonderlo tramite il sito Youtube. L'Agenzia lettone (stato in cui l'uomo si trovava e di cui fa parte) per la protezione dei dati aveva ordinato la rimozione del video, una decisione che hanno condiviso anche i tribunali interni. Prima di emettere il proprio verdetto, i giudici della corte suprema lettone hanno chiamato in causa gli eurogiudici per avere aiuto.

La prima precisazione da parte di Lussemburgo ha chiarito che la registrazione del video all'interno di un commissariato durante una deposizione (e la relativa diffusione su internet) sono argomento della disciplina sui dati personali, e da questa deve essere trattata. Fatto che rimane valido anche in caso di una sola registrazione. La comparsa del filmato su internet è quindi un trattamento parzialmente o intermante automatizzato dei dati. Facendo un doveroso distinguo, la Corte Ue ha dichiarato necessario, per le autorità nazionali, intraprendere le proprie nozioni, considerando l'importanza della libertà d'espressione, in caso ci sia la possibilità di applicare la deroga per trattamento dei dati personali a scopi giornalistici. Su questo aspetto,  gli eurogiudici hanno voluto lasciare autonomia ai tribunali nazionali, pur fornendo i necessari elementi per una corretta interpretazione della nozione di attività giornalistica. Quest'ultima infatti prescinde dalla qualifica di giornalista professionista e dal supporto utilizzato per diffondere il video. La finalità del video risulta quindi di centrale importanza: se si ha come solo scopo la diffusione di informazioni per il pubblico, deve scattare l'eccezione che viene prevista per l'attività giornalistica.


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