Al fine di coprire le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, riguardo gli interventi per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico e gli interventi sulle opere pubbliche nelle zone a rischio sismico 1 e 2, è stata prevista una spesa di oltre 24 milioni di euro, per le 266 richieste dei Comuni ammesse. Il contributo per quest'anno è stato attribuito ai comuni che hanno trasmesso la propria istanza entro il 15 giugno 2018.
Così è stato stabilito dal Ministero dell'interno e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con un decreto datato 19 ottobre 2018, e il contributo sarà erogato entro il 15 novembre 2018 ai comuni che sono stati scelti per poterne beneficiare. Onde evitare di vedersi confiscato il contributo dal ministero, sarà poi compito di ogni comune beneficiario consegnare la progettazione, entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto come termine ultimo di scadenza.
La cifra prevista per coprire questo tipo di aiuto da parte dello stato era stata stanziata a 25 milioni nel 2018 (e 30 milioni per il 2019), mentre l'ammontare complessivo delle istanze presentate si è rivelato pari a oltre 144 milioni di euro. Per questo si è dovuto agire secondo le priorità previste nell'articolo 41-bis del DL 50/2017, portando alla creazione della graduatoria (come da decreto, allegato 2) secondo cui le posizioni valide sono quelle dal numero 1 alla 265. Infatti, la regola stabilita dall'articolo 41-bis del DL 50/2017 riporta l'ordine secondo cui le richieste di contributo devono essere ordinate: si prende in considerazione l'incidenza del fondo cassa del 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.
I dati saranno considerati in base a quanto riportato nella banca dati delle amministrazioni, senza considerare quelle richieste contributive dei comuni che non abbiano rispettato la data della presentazione della richiesta nel trasmettere i dati dell'ultimo rendiconto di gestione approvato alla banca. Sono oggetti di esonero dall'obbligo di presentare il rendiconto delle somme ricevute (relativamente ai dati finanziari e di avanzamento procedurale), solo i Comuni beneficiari dei contributi che, stando alle richieste del Monitoraggio delle opere pubbliche e della Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDPA), si conformano agli adempimenti informativi.
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