Stando alla sentenza n. 137/2018 emessa dalla Ctp di Como (sez n. 3), l'Imu può essere imposta anche agli immobili di una società in liquidazione, perché non si può invocare il fatto che gli stessi non siano più impiegati per un'attività produttiva, alla cessazione dell'attività.
Il comune di Veniano si era visto impugnare un avviso di accertamento Imu da parte di una srl in liquidazione. In seguito all'omissione del versamento Imu del 2017, il comune richiedeva una cifra di circa 35mila euro, che la società si rifiutava di pagare, sostenendo che con la cessazione dell'attività gli immobili erano diventanti "collabenti", cioè impossibilitati a produrre un proprio reddito. Il comune, da parte sua, ha sostenuto che l'imposta patrimoniale riguarda il possesso di vari beni, tra cui gli immobili, che questi facessero o meno parte dell'esercizio di impresa della società.
Da parte dei giudici provinciali è stato necessario analizzare il presupposto normativo dell'imposta municipale, riguardante il possesso di immobili (come da articolo 13, comma 2 del DL n. 201/2011), in cui la Consulta ritiene il presupposto Imu una espressione "della capacità contributiva che, quale idoneità del soggetto all'obbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza. In pratica, se è vero che gli immobili collabenti sono esclusi dall'Imu, ci si riferisce in particolare a quelli fatiscenti in stato di degrado e impossibilitati ad avere una propria capacità di reddito (e inseriti quindi nell'apposita categoria catastale F/2), mentre non vengono considerati tali gli immobili destinati a uso produttivo, indipendentemente dallo stato di liquidazione della società e dal fatto che non siano attualmente impiegati in un'attività di produzione.
Lo stato degli immobili della società ricorrente, stabiliti di categoria D, non avevano avuto un calo né un azzeramento di valore in seguito allo stato di liquidazione della società stessa. Il Ctp ha quindi rigettato il ricorso della srl, confermando l'obbligo di imposta dell'Imu, in conformità a quanto stabilito dalla Corte costituzionale, che ha posto il solo possesso di un immobile con un manifesto valore economico come indice di ricchezza, al di là del corrente utilizzo nel ciclo produttivo, che in questo caso non rientra nei presupposti per l'esenzione dall'Imu.
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