La Rivista del Sindaco


Prescrizione breve per le tasse locali

Scadenze
di La Posta del Sindaco
23 Luglio 2018

Con la sentenza 2479 del 29 maggio 2018, la commissione tributaria di Milano ha stabilito che i tributi riguardanti le entrate locali devono essere prescritti su base quinquennale, metà del tempo che deve trascorrere per veder prescritti i crediti connessi ai tributi erariali, fissato a 10 anni. Essendo i contributi e canoni locali legati a prestazione periodiche, rientrano di fatto nella norma civilistica che ne prevede la prescrizione dopo 5 anni. Ci sarà quindi la possibilità di svolgere azioni di recupero in tempi più brevi, per quanto riguarda le entrate locali. Questo quanto stabilito dal giudice d'appello, che fissa quindi a 5 anni il termine " per la riscossione di diversi tributi, contributi e canoni, per l' uso di suolo pubblico, per la concessione d' uso per passo carrabile ed il canone acqua". Si deve fare riferimento alla notifica di ingiunzione o di pagamento della cartella per la prescrizione quinquennale.

Il codice civile (con la disciplina contenuta nell'articolo 2948) stabilisce la prescrizione dopo cinque anni per le prestazioni periodiche, definizione in cui rientrano anche le entrate locali, invece si specifica che "per quelli aventi natura erariale occorre fare riferimento al temine decennale". Avvalorandosi di quanto riportato nell'articolo 2948, la giurisprudenza ha preso una posizione netta e decisa per quanto riguarda i termini dell'esperimento delle azioni esecutive. Con la sentenza 47/2017, la commissione tributaria regionale di Roma ha dichiarato il termine di prescrizione quinquennale è applicabile al recupero forzoso del credito riguardante la tassa sui rifiuti, trattandosi appunto di una prestazione periodica a carico del contribuente. Oltre il termine di 5 anni, le azioni esecutive espresse al fine di riscossione per mezzo ingiunzione non possono essere accettate, tranne nel caso in cui sia stato comunicato un atto interruttivo della prescrizione stessa. Nel caso di notifica al debitore di un atto interruttivo nei confronti della prescrizione, questa blocca il suo decorso e azzera il conteggio del termine prescrizionale.

Entrate locali e tributi che vengono pagati in base annuale o in frazione di anno rientrano in questo breve termine prescrizionale di 5 anni, come definito dall'articolo 2948 del codice civile. La tassa dei rifiuti rientra ovviamente in questo principio, ma anche le ganasce fiscali possono usufruire del termine quinquennale. Pur trattandosi di una misura cautelare, un provvedimento di fermo amministrativo è considerato illegittimo se emanato oltre i 5 anni. Solo nei casi in cui sia stato riconosciuto per mezzo di una sentenza passata in giudicato, il credito vantato dall'amministrazione comunale avrà una prescrizione decennale, non è così se il credito risultasse dovuto in seguito a un accertamento diventato conclusivo in caso di omessa impugnazione.


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