La Rivista del Sindaco


Dissesto stradale: i Comuni non sono sempre responsabili in caso di incidente

Approfondimenti
di La Posta del Sindaco
11 Luglio 2018

Siamo tenuti a credere che in caso un pedone inciampi in una buca si vedrà risarcire i danni dal comune in cui è avvenuto l'incidente, ma in realtà sono molti i casi in cui le amministrazioni riescono a salvarsi da questi potenziali pagamenti. Sempre più spesso, si sono riscontrate sentenze in cui è stata esclusa la responsabilità dell'ente gestore della strada, per i motivi più disparati, soprattutto in relazione al modo di camminare di chi inciampa, ma non solo. Ad esempio, anche cadere vicino a casa, considerato dal giudice luogo conosciuto, è stato motivo di esclusione di responsabilità, così come nel caso di pedoni caduti per distrazione, che non guardavano (letteralmente) dove stavano mettendo i piedi, magari intrattenendosi con la propria compagnia. In alcuni casi, perfino l'età e l'agilità del pedone sono state discriminanti per comprendere a chi andasse la responsabilità della caduta. La Corte d'appello di Milano, con la sentenza 527/2017 ha negato il risarcimento a una signora caduta a causa di una buca di 5 centimetri dopo essere scesa dalla propria automobile, questo perché la buca era pieno giorno, la luminosità buona e la distanza tale da permettere al pedone di evitare l'avvallamento. Insomma, non basta una buca a fare un risarcimento.

Come stabilito dal Codice Civile (con l'articolo 2051), l'ente custode della strade risponde di eventuali danni a terzi solo in caso di mancanza di un caso fortuito che si scopra essere causa dell'incidente. Se la cura dei danni da dissesto o usura di una strada sono ovviamente responsabilità dell'ente così come dell'obbligo, in tal caso (o in quello di mancata segnalazione), di ripagare eventuali danni causati a terzi: il caso fortuito basterebbe a escludere il nesso di casualità tra l'omessa manutenzione della strada e la caduta. Così, se di base una buca è considerata (secondo l'articolo 2043 del Codice Civile) un'insidia responsabile degli incidenti in cui il pericolo non fosse evitabile né prevedibile, non è così nei casi in cui la situazione di pericolo si fosse rivelata improvvisa e impossibile da conoscere, magari a causa di un fenomeno atmosferico o un'inaspettata caduta massi.  

Grande importanza viene quindi attribuita alle prove del fatto, poiché il pedone, se desidera ricevere il risarcimento, non dovrà dimostrare solo l'esistenza della buca ma anche provare che proprio da questa derivi l'incidente. Ad esempio, se si ha la possibilità di fotografare il luogo dell'incidente, questo non è sufficiente: ci si deve assicurare che le fotografie mostrino i dettagli del luogo e soprattutto che abbiano una datazione non contestabile. Infine, presentare dei testimoni oculari dell'accaduto, sarebbe sempre utile a rafforzare qualsiasi altra prova.


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