La Rivista del Sindaco


Definitive le disposizioni recate dal decreto autovelox

Individuazione dei tratti di strada e condizioni tecniche per la collocazione delle postazioni di controllo
Approfondimenti
di Piccioni Fabio
18 Giugno 2025

 

È ormai decorso il termine transitorio di 12 mesi concesso ai dispositivi precedentemente installati di adeguarsi alle modalità recate dall’allegato A del decreto interministeriale Trasporti e Interno 11/4/2024, recante Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto-legge 285 del 1992, pena la loro disintallazione. 

Infatti, le disposizioni del decreto, al fine di garantire omogeneità e uniformità nelle attività di controllo della velocità da parte degli organi di polizia stradale, si applicano sia ai dispositivi di nuova installazione, che a quelli già esistenti (art. 1 c. 2). 

Le nuove disposizioni non si applicano, invece, alle postazioni fisse, mobili o a bordo di veicoli in movimento, presidiate, ai sensi dell’art. 2 c. 1, lett. h, n. 3, presso le quali è presente l'operatore di polizia stradale, anche a distanza, al fine di controllare in continuo il funzionamento del dispositivo per le quali è effettuata la contestazione immediata delle violazioni (art. 1 c. 4).

Sembra allora opportuno - al netto del permanente problema dell’omologazione - ricordarne i contenuti. 


L’Allegato A al D.M. 11 aprile 2024

Individuazione dei tratti di strada dove collocare le postazioni 

Il punto n. 1 stabilisce che per le strade di tipo:  

  • extraurbane secondarie; 
  • urbane di scorrimento; 
  • urbane di quartiere; 
  • urbane ciclabili; 
  • locali;
  • itinerari ciclopedonali;

ai fini dell’individuazione dei tratti su cui collocare postazioni di controllo devono ricorrere una o più specifiche condizioni:

  • elevato livello di incidentalità, avvenuto nel corso dei 5 anni precedenti, che rinvenga la velocità almeno come concausa;  
  • difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico;
  • presenza di velocità operative dei veicoli, individuate da parte degli enti proprietari o dei gestori dei tratti stradali in condizioni di normale deflusso, che sono mediamente superiori rispetto ai limiti di velocità consentiti e indicati in modo adeguato con la segnaletica stradale.

 

Condizioni tecniche per la collocazione delle postazioni di controllo

Il punto n. 2 costituisce la vera novità.
La “collocazione delle postazioni mobili” (art. 2 c. 1, lett. h, n. 1) con dispositivi installati in modalità di attivazione temporanea in una postazione, variabile o predeterminata, dell'infrastruttura stradale con presidio necessario, anche a distanza, da parte degli organi di polizia stradale, può essere effettuata:

  • sulle STRADE EXTRAURBANE

solo su tratti in cui il limite di velocità fissato dall’ente proprietario, non sia inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello massimo generalizzato, previsto dal comma 1 dell’art. 142 C.d.S.
È consentita la collocazione in deroga quando sussistano criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale che giustificano un limite di velocità inferiore, a condizione che lo stesso risulti segnalato con i rispettivi segnali di inizio limite massimo di velocità e fine limitazione di velocità, relativamente a un tratto di estesa minima pari a:

  1. di tipo A: 2 Km;
  2. di tipo B: 1,5 Km;
  3. di tipo C e F: 500 m.;
  4. di tipo F-bis: 250 m.

Viene, poi, fissata, per la prima volta, la progressiva distanza minima tra dispositivi di rilevamento della velocità puntuale, che deve essere almeno pari a:

  1. strade di tipo A: 4 Km;
  2. strade di tipo B: 3 Km;
  3. strade di tipo C, F e F-bis: 1 Km.

 

  • Sulle STRADE URBANE
  1. di tipo D, se il limite di velocità fissato dall’ente proprietario sia pari a quello previsto per il corrispondente tipo di strada, comunque non inferiore a 50 km/h; è consentita l’installazione in deroga, quando sussistano criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale, o condizioni di significativa incidentalità stradale che giustificano un limite di velocità inferiore, da indicarsi con segnaletica verticale, a condizione che il limite sia esteso a un tratto di almeno 400 metri;
  2. di tipo E e F, se il limite di velocità consentito risulti pari a 50 km/h;
  3. di tipo E-bis, se il limite di velocità sia pari a quello proprio del corrispondente tipo di strada (30 km/h);
  4. di tipo F-bis, se il limite di velocità consentito, comunque non inferiore a 30 km/h, sia indicato attraverso la segnaletica verticale e riferito a un tratto stradale di estesa minima di almeno 250 metri.

 

La “collocazione delle postazioni fisse” (art. 2 c. 1, lett. h, n. 2) - con dispositivi installati in modalità di attivazione permanente in una postazione determinata, collocata in un preciso punto dell'infrastruttura stradale, per i quali è possibile il funzionamento automatico senza necessità del presidio degli organi di polizia, vi rientrano anche le postazioni attrezzate in modo stabile per l'installazione anche solo temporanea dei dispositivi - può essere effettuata:

  • sulle STRADE EXTRAURBANE

nei tratti di strada di tipo A, B, C e F in cui il limite di velocità fissato dall’ente proprietario, non sia inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello previsto per il corrispondente tipo di strada.

È consentita la collocazione in deroga quando sussistano criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale, oppure condizioni di significativa incidentalità, che giustificano un limite di velocità inferiore.

Nei tratti di strada di tipo F-bis l’installazione dei dispositivi richiede un limite di velocità non inferiore a 30 km/h, salvo che sussistano criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale che giustificano l’imposizione di un limite inferiore.

Anche in questo caso, l’eventuale limite di velocità inferiore rispetto a quello previsto per il corrispondente tipo di strada deve risultare segnalato con i rispettivi segnali limite massimo di velocità e fine limitazione di velocità, relativamente a un’estesa stradale pari a:

  1. strade di tipo A: 2 Km;
  2. strade di tipo B: 1,5 Km;
  3. strade di tipo C e F: 500 m.;
  4. strade di tipo F-bis: 250 m.

Il controllo della velocità media è consentito solo sulle strade di tipo A, B e C.
La collocazione dei relativi sistemi di misurazione è possibile a condizione che i tratti oggetto di rilevazione risultino:

  1. caratterizzati da una velocità consentita uniforme;
  2. privi di diramazioni e svincoli, salva la presenza di ingressi e/o uscite nell’ipotesi in cui i rispettivi flussi rappresentino statisticamente un valore non significativo. 

L’estesa dei tratti sottoposti al controllo della velocità media deve essere di almeno a 1 km. 

La distanza minima tra sistemi di rilevamento della velocità media deve tener conto dell’esigenza di evitare un frazionamento dell’infrastruttura stradale in un numero eccessivo di tratti sottoposti a controllo, fermo restando che l’attivazione dei sistemi deve escluderne il contemporaneo funzionamento su tratti successivi, qualora tra la fine dell’uno e l’inizio dell’altro non sia rispettata la distanza minima pari ad almeno 1 km

Per entrambe le tipologie, fisse e mobili, tra il segnale che impone il limite di velocità e la collocazione del dispositivo deve intercorrere una distanza di almeno 1 km

 

  • Sulle STRADE URBANE

richiede una preventiva valutazione, da parte dell’ente proprietario, circa l’adozione, in via preferenziale, di dossi artificiali.

In caso contrario, la postazione fissa può essere collocata sulle strade:

  • di tipo D, se il limite di velocità consentito, sia pari a quello previsto per il tipo di strada, comunque non inferiore a 50 km/h; è consentita l’installazione in deroga, quando sussistano criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale, o condizioni di significativa incidentalità stradale che giustificano un limite di velocità inferiore, a condizione che il limite sia esteso a un tratto di almeno 400 m;
  • di tipo E e F, se il limite di velocità consentito sia pari a quello previsto per il corrispondente tipo di strada (50 km/h);
  • di tipo E-bis, se il limite di velocità consentito sia pari a quello previsto per il corrispondente tipo di strada (30 km/h);
  • di tipo F-bis, se il limite di velocità consentito, da indicarsi con segnaletica verticale e riferito a un tratto stradale di estesa minima di almeno 250 m., non sia inferiore a 30 km/h.

Non è, invece, consentito installare postazioni fisse nei tratti in cui la velocità ammessa, per motivi contingenti o temporanei, sia inferiore di più di 20 km/h a quella prevista per la tipologia di strada.

La distanza minima tra dispositivi deve essere almeno pari a 500 m. in ambito urbano e nelle zone di confine con l’ambito extraurbano.

La collocazione di sistemi di misurazione della velocità media è possibile esclusivamente sulle strade di tipo D, a condizione che i tratti oggetto di rilevazione risultino:

  • caratterizzati da una velocità consentita uniforme, salvo il caso in cui vi siano brevi tratti intermedi con velocità inferiore rispetto a quella consentita nel tratto stradale complessivamente sottoposto al controllo;
  • privi di diramazioni e svincoli.

L’estesa dei tratti sottoposti a controllo della velocità media e la distanza minima tra sistemi di rilevamento devono essere almeno pari a 500 m

La distanza minima tra sistemi di rilevamento della velocità media deve tener conto dell’esigenza di evitare un frazionamento dell’infrastruttura stradale in un numero eccessivo di tratti sottoposti a controllo, fermo restando che l’attivazione dei sistemi deve escluderne il contemporaneo funzionamento su tratti successivi qualora tra la fine di un tratto e l’inizio del successivo non sia rispettata la distanza minima pari ad almeno 1 km.


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