In seguito alla riforma delle Province, la Corte Costituzionale continua ad essere impegnata per sbrogliare l'intreccio costituito dai tagli che le riguardano. Un aspetto che produce bocciature da parte dei giudici delle leggi: solo alcuni giorni fa ne sono arrivate altre due da parte, tramite la sentenza 137/2018, che riguardano le sanzioni alle Regioni che si sono rivelate troppo lente nel far passare agli enti di area vasta, i fondi a loro necessari per la gestione delle le funzioni assegnate, e una parte dei maxi-tagli derivati dall'alleggerimento delle funzioni provinciali (come stabilito nell'articolo 16, comma 1 del DL 50/2017). Il collegamento esistente (e necessario), tra i fondi determinati e indispensabili e le funzioni amministrative assegnate che sono tenuti a realizzare, è anche il legame tra le sopracitate illegittimità.
Il decreto enti locali dell'anno scorso (Dl 50/2017) con l'articolo 16, comma 1, richiama dei tagli da centinaia di milioni di euro all'anno. Si tratta non solo di tagli, ma anche di cifre riguardanti le mancate restituzioni alle Regioni e agli enti locali delle risorse collegate alle funzioni non fondamentali. Si tratta quindi di assegnare funzioni a Regioni e Comuni per alleggerire le attività provinciali, portando a una modifica anche della geografia dei fondi vincolanti; questi sono tenuti a seguire la destinazione delle funzioni congiunte, senza avere la possibilità di rimanere nel bilancio statale. Non si sarebbe arrivati a questo nuovo intervento con dichiarazione di illegittimità, se la legge nazionale avesse già provveduto (come suo compito) a sbrogliare questo punto, stando anche alle indicazioni interpretative che la stessa Corte ha scritto nella sentenza 205/2016. La Consulta ci tiene a chiarire che ci dovrà essere massima trasparenza nel lavoro del legislatore statale, che sarà tenuto a misurare i fondi collegati alle diverse funzioni non fondamentali trasferite a Regioni e Comuni. Questo, anche a causa della severità espressa nel decreto (lo stesso che non ha ottemperato alla riassegnazione di questi fondi) riguardo le Regioni che tardano nell'assegnare le risorse collegate alle loro funzioni a città metropolitane e Province. Sanzione che non è nemmeno proporzionata al mancato trasferimento, parlando di un taglio fisso del 20%.
La riforma riguardante i trasporti locali invece può dirsi salva, dato il suo ruolo di garante della concorrenza, portando a un'imposizione di gare in più lotti alle regioni, all'interno di ogni bacino territoriale. Infatti, i ricorsi regionali sono evitati proprio grazie alla competenza esclusiva dello stato riguardo la concorrenza.
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale