La legge di Bilancio del 2018 (n. 205/2017) cerca di dare il via a un accordo di ricollocazione per quanto riguarda i dipendenti soggetti a licenziamento da parte di aziende in crisi. Al fine di evitare la dichiarazione di esubero di personale e quindi i licenziamenti che ne deriverebbero si può attivare la speciale intesa aziendale, da cui sono esclusi i contratti di solidarietà, mentre possono usufruirne i dipendenti che fanno ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (o cigs), se sottoscritta per motivazioni quali crisi aziendale o riorganizzazione. Ancora fino al 30 settembre, si potrà separare l'accordo di ricollocazione dal verbale di consultazione, che viene prima dell'ammissione alla cigs. Entro sette giorni dalla stesura, sarà compito dell'azienda trasmettere l'accordo all' Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (Anpal). Proprio l'Anpal ha firmato congiuntamente al ministero del lavoro la circolare n. 2/2018 che rende esecutiva la nuova misura riguardante l'occupazione.
Che tutele si premura di mettere in atto la normativa e chi la può sfruttare? Nel caso di un'azienda in crisi e/o soggetta a riorganizzazione, si può raggiungere un'intesa atta a favorire un vero e proprio piano di ricollocazione per i profili professionali a rischio di esubero. L'intesa viene raggiunta grazie alla procedura di consultazione sindacale prevista, e propedeutica all'accesso alla cigs. Invece, l'accordo non sarà possibile se si ricorre alla cigs per contratto di solidarietà. Il piano di ricollocazione prevede (una volta sottoscritto) non soltanto incentivi e aiuti per i dipendenti licenziati, ma anche un'agevolazione sotto forma di un bonus contributivo per quei datori di lavoro che, pur non essendone obbligati, si adoperino per assumere nelle proprie aziende i lavoratori iscritti al piano.
I lavoratori che rientrano e possono usufruire del piano di ricollocazione devono inviare una richiesta specifica all'Anpal, entro e non oltre i 30 giorni dal momento in cui viene sottoscritto l'accordo. In questo modo avranno accesso agli incentivi a loro spettanti, in particolare sotto forma dell'assegno di ricollocazione, in attesa dell'assunzione per un nuovo impiego.
Per quanto riguarda i datori di lavoro, l'incentivo consiste nell'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali complessivamente dovuti, ma fanno eccezione i contributi e i premi dovuti all'Inail, con un limite d'importo di 4.030 euro annui. L'Inps si occuperà di rivalutare annualmente l'importo, in base alla variazione dei prezzi dell'indice Istat, relative al consumo per le famiglie di impiegati e operai. Se l'impresa mostrerà di avere assetti proprietari in sostanza coincidenti con quelli del datore di lavoro il beneficio sarà revocato o non sarà attuabile. In ogni caso l'esonero avrà una durata variabile: se ne beneficerà per 18 mesi, se il neo assunto sarà impiegato con contratto indeterminato, mentre si parla di 12 mesi, se il contratto stipulato con il neo dipendente sarà a tempo determinato. In quest'ultimo caso, se durante i 12 mesi, il datore trasformerà il contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato, allora il beneficio contributivo sarà integrato anche per gli ulteriori 6 mesi.
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