Nella sentenza n.9161/2018 pronunciata dalla Corte di Cassazione Penale, i Giudici hanno creduto opportuno che l’incidente causato da una leggerezza durante la guida del conducente, a causa dell’allagamento del sottopasso, non può attribuire la colpa a quest’ultimo. In prima istanza il Tribunale di Lecce aveva emesso la condanna alla Dirigente Comunale con l’accusa di omicidio colposo, accusa confermata anche dalla Corte d’Appello di Lecce.
La colpa secondo i Giudici, sta nel fatto che nonostante si fossero già riscontrate alcune situazioni di gravi blocchi stradali, la Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune non ha provveduto ad emanare atti necessari a bloccare il passaggio in quelle zone. Si addebita quindi alla Dirigente la responsabilità della morte del malcapitato a causa di negligenza a titolo di omissione, in quanto non ha agito adeguatamente per prevenire tali eventi.
La donna, ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello alla Corte di Cassazione, i togati hanno rigettato in toto il ricorso, in quanto le autorità in materia di sicurezza stradale devono saper prevedere i comportamenti, corretti e non, dei fruitori delle strade, soprattutto in caso di eventi straordinari, siano essi di natura atmosferica o meno.
La Corte ripete che non si può in alcun caso condannare il comportamento del conducente, in quanto esso dipende dalla mancanza di segnalazioni adeguate, al fine di impedire l’accadimento dell’infausto evento.
Nella sua valutazione la Corte sostiene la presenza di eventuali colpe dipendenti da comportamenti omissivi da parte degli individui occupanti l’Ufficio della Dirigente in questione, in quanto a tale ufficio era stato assegnato la mansione di gestire le criticità anche delle reti idriche e le conseguenti fognature.
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