La Rivista del Sindaco


L’erogazione di contributi per eventi culturali senza procedure di trasparenza e pubblicità contravviene le regole dell’AGCM

Territorio e governo locale
di La Posta del Sindaco
11 Aprile 2018

L’Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato (AGCM), attraverso l’atto di segnalazione n.1484 del 4 dicembre, pubblicato il 19 marzo scorso, sostiene che l’erogazione diretta di una sovvenzione ad un gruppo di aziende da parte di un Comune attraverso una deliberazione della giunta, al fine di affidare la gestione di una manifestazione, è da considerarsi una violazione ai principi che tutelano la concorrenza. Questa considerazione deriva dal fatto che l’assegnazione della gestione di determinati eventi deve avvenire attraverso procedure pubbliche, al fine di scegliere il prestatore di servizi secondo trasparenza e oggettività, senza alcun criterio di natura discriminatoria.

L’Ente pone l’attenzione sul fatto che l’assegnazione diretta del contributo ad un soggetto scelto dall’Amministrazione senza alcun procedimento posto ad evidenza pubblica, impedisca il corretto svolgimento del “gioco della concorrenza”.

Il caso in questione riguarda una manifestazione natalizia e tutte le attività derivanti, l’Amministrazione ricorrendo a questo comportamento ha impedito la produzione e distribuzione di altri prodotti culturali, creando degli effetti negativi sul pluralismo culturale. La stessa AGCM ricorda con questa segnalazione, che il mercato di attività culturali è particolarmente florido, quindi gli Enti Pubblici dovrebbero dar loro la possibilità di confrontarsi “giocando secondo le regole”, altrimenti si verrebbero a creare ingiuste situazioni di svantaggio, che a sua volta creerebbe un danno ai vari prestatori di servizi, questo comportamento viene definito dall’Agenzia, anticoncorrenziale.

Questo tipo di atto ha riportato alla vista un fatto troppo spesso trascurato dalle varie Amministrazioni Locali, infatti assegnare direttamente i contributi a soggetti definibili Operatori Economici (secondo la normativa contenuta nel Codice dei Contratti all’art.3, co.1, lettera p), fa sorgere il rischio di attribuire un vantaggio di questi Operatori rispetto ad altri prestatori di servizi.

Questo intervento dell’Antitrust può essere definito in qualche modo un monito per le altre Amministrazioni, che non si avvalgano di regolari bandi di gara.


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