Sin dal dibattito politico, si immaginava che il Decreto Vaccini non fosse esente da polemiche e cambiamenti. Non si parla solo dei cosiddetti “no-vax”, quei contestatori contrari alle vaccinazioni obbligatorie, ma anche del ricorso bocciato dalla Corte Costituzionale da parte della Regione Veneto, quest’ultima richiedeva che si effettuasse una strategia persuasiva, piuttosto che ricorrere alla decretazione di urgenza proposta dal Governo.
Il Tribunale Amministrativo della Lombardia ha deciso attraverso il Decreto Presidenziale n.112 del 14 marzo scorso, di sospendere il provvedimento attraverso il quale il Comune ha negato ai genitori di un bambino l’accesso all’asilo, in quanto non in regola con la documentazione relativa alle vaccinazioni obbligatorie da presentare entro e non oltre il 10 marzo. Tale provvedimento non ha tenuto conto che i genitori del minore avevano richiesto all’Asl competente un colloquio sull’obbligo vaccinale.
La decisione della sentenza si basa sulle “ragioni del pregiudizio” che precluderebbe al minore la possibilità di frequentare l’asilo, escludendolo dopo 8 mesi di frequenza.
Questa criticità è stata ribadita più volte prima e dopo l’entrata in Gazzetta del Decreto, infatti, l’esclusione dei minori in prima istanza porrebbe il problema della mancanza di continuità didattica. A questo si aggiunge anche la confusione creata dal Ministero della Salute che con una nota del 3 febbraio, rispondente ad una richiesta di chiarimento dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, tale nota sosteneva che dopo il 10 marzo, sarebbe stato precluso l’accesso ai servizi educativi a quei minori i cui genitori non avessero presentato la dichiarazione di richiesta o effettuazione delle vaccinazioni.
La successiva nota n.467 del 27 febbraio da parte del MIUR, smentisce quasi totalmente la precedente, infatti si sostiene che nelle Regioni dotate di anagrafe vaccinale, il compito di presentare tale documentazione non spettava più alla componente genitoriale, traslando così la responsabilità a Asl e Dirigenti Scolastici. Tale nota inoltre sancisce che la mancata consegna della documentazione in quei Comuni che non dispongono di anagrafe vaccinale entro il 10 marzo, non costituisce in alcun modo l’interruzione della frequentazione.
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