La Rivista del Sindaco


Gli accordi tra Regioni e il corpo dei Vigili del Fuoco non contravvengono le regole della concorrenza

Approfondimenti
di La Posta del Sindaco
27 Marzo 2018

Il Consiglio di Stato, sezione III ha stabilito il 22 febbraio 2018 con la sentenza n.1132, che l’affidamento del servizio di elisoccorso ai Vigili del Fuoco da parte della Regione Liguria non viola le regole della concorrenza, in quanto tale Corpo, secondo la normativa europea, non rientra nei soggetti definibili come “operatori economici”.

Il caso in questione ha riguardato l’affidamento dei servizi di “Helicopeter Emergency Medical Service” (HEMS), che constano nell’unire i servizi di soccorso effettuati dal SSN (Servizio Sanitario Nazionale) e quello tecnico di carattere urgente attraverso l’utilizzo di elicottero, al fine di garantire un servizio immediato per assicurare le migliori condizioni di salute del paziente.

Si pone inoltre l’accento, sul fatto che il servizio reso da Vigili del Fuoco non richieda un sostentamento di natura retributiva alla Regione, ma solamente un rimborso parziale di carattere contributivo, con lo scopo di coprire parzialmente le spese sostenute dal Corpo. In fase di appello le società di trasporto aereo tramite elicotteri e attività connesse, hanno quindi sostenuto che l’attribuzione di tale servizio senza gara, costituirebbe una pratica contraria alle normative sulla concorrenza, possibilità che permetterebbe alle Amministrazioni Pubbliche di ottenere risparmi di spesa vantaggiosi, grazie proprio al sistema di asta.

Il Consiglio di Stato fa riferimento al D.lgs. n.139/2006, art.24, comma 6-bis che in materia di compiti al Corpo così dispone “in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone”, questo estratto, rende chiaro il fatto che l’attività di elisoccorso effettuata dai Vigili del Fuoco viene comunque limitata ai soli casi di particolari, quindi le situazioni che compromettano in maniera grave lo stato di salute delle persone rientra in questa fattispecie.

Infatti, lo stesso Consiglio sostiene che le caratteristiche di concorrenzialità di una gara si applica solamente tra operatori economici, mentre il servizio di elisoccorso prestato dal Corpo dei Vigili del Fuoco sussiste solo ed esclusivamente nei casi di urgenza, ambito nel quale opera abitudinariamente il suddetto Corpo.


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