La sentenza n.1298/2018 del Consiglio di Stato pronunciata il 2 marzo 2018, ha finalmente posto chiarezza a proposito del diritto di accesso agli atti da parte della figura del Consigliere Regionale, in caso quest’ultimo chieda l’esibizione di documenti di natura riservata.
Il Giudice del TAR di appello, ritiene che qualunque Consigliere sia esso Regionale, Comunale o Provinciale, richieda l’ostensione di documentazione riservata, debba sottostare entro determinate limitazioni, in quanto si potrebbe teorizzare che tali richieste strategiche possano portare a pratiche ostruzionistiche al fine di rallentare o bloccare l’attività amministrativa attraverso l’abuso di istanze, tale sistema porterebbe ad un aggravio del lavoro negli uffici, rallentando taluni processi. Quindi il Giudice sostiene che l’accesso a tali documenti non deve recare alcun rallentamento o appesantimento dei lavori all’interno degli Uffici Comunali.
La sentenza in questione parte dall’impugnazione dei provvedimenti denegatori da parte di una Consigliera Regionale del Veneto. Difatti, la donna chiedeva la possibilità di visionare i documenti riguardanti i Consiglieri Regionali che hanno richiesto l’assegno di fine mandato.
In primo grado, il Giudice respinse il ricorso, in quanto tali informazioni vennero pubblicate dalla Regione Veneto in forma anonima. Il Magistrato ha pertanto ritenuto che la Regione avesse già risposto alla richiesta della Consigliera.
Il Consiglio di Stato, modifica la precedente sentenza, ritenendo che la richiesta di accedere agli atti de secretati da parte della donna, fosse perfettamente in linea con la Legge.
Questa decisione da parte del Consiglio di Stato fa comprendere che l’art.43 del TUEL (Testo Unico degli Enti Locali), provvedimento che regola i diritti dei Consiglieri, può essere tranquillamente estesa. Infatti, la norma prevede che i Consiglieri possano richiedere qualunque documento necessario all’espletamento del loro mandato.
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