La Rivista del Sindaco


Ecco le novità del contratto per Regioni ed Enti Locali

   
Dirigenza degli Enti Locali
di La Posta del Sindaco
06 Marzo 2018

Il nuovo accordo sul contratto di Regioni ed Enti Locali, si prefigge l’obiettivo di unire con maggior efficienza i tempi di vita e lavoro. Nel contratto (ne troverete una copia da scaricare) si disciplinano le nuove forme di flessibilità e i benefici che possono fornire ai lavoratori.

L’orario di lavoro flessibile si organizza con la creazione e gestione di fasce orarie, in questi tempi verranno permessi l’inizio e la fine di qualsivoglia prestazione lavorativa. La novità importante introdotta da questo nuovo contratto, sta nel fatto che verrà definito un termine massimo dell’arco temporale, tempo nel quale può essere efficace sia la flessibilità in entrata che quella in uscita. L’eventuale “debito orario” che il lavoratore accumula, non è da considerarsi assolto al termine della giornata, ma dovrà essere recuperato, entro il mese di maturazione, come da art.27 del contratto.

Il riposo giornaliero invece viene gestito dall’art.22, l’articolo sancisce il diritto indisponibile ad un periodo di riposo giornaliero consecutivo non inferiore alle 11 ore. In caso l’orario giornaliero superi il limite delle sei ore, l’art.8 del D.lgs. 66/2003 dispone che l’intervallo di pausa non deve essere inferiore ai 30 minuti.

Le novità introdotte da questo contratto riguardano anche le ferie, siano esse ad ore o solidali, viene introdotta come fattispecie di interruzione delle ferie anche il lutto. Viene inoltre regolamentata la monetizzazione dei giorni di ferie maturate, ma non godute, queste infatti potranno essere “riscosse” solo al termine del rapporto lavorativo, entro i termini di legge. Questo argomento sarà ancora parte di un confronto con i sindacati. Certa è la creazione di un monte annuo del lavoratore, il calcolo delle ferie, in caso siano godute per l’intera giornata, verrà effettuato sottraendo le ore in cui il dipendente non è stato impegnato al lavoro. La possibilità di usufruire delle ferie ad ore è regolamentata da un limite minimo di giorni interi di cui è possibile usufruire nell’anno.

I lavoratori, genitori di figli che necessitino di cure continue, potranno ricevere come “regalo” dai colleghi giornate di ferie, a patto che il lavoratore in questione abbia terminato le sue e che venga prodotta idonea documentazione recante lo stato di salute del figlio. Ogni richiesta potrà ricevere fino ad un massimo di 30 giorni di riposo. Al momento questa ipotesi, tuttora in fase sperimentale, è legata esclusivamente ai figli, ma non si esclude che in futuro possano essere introdotte altre figure.

 



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