Il disegno di legge recante Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, approvato dalla Camera dei deputati il 27/3/2024, oggi pendente al Senato con il n. 1086, all’art. 10 c. 1 lett. f), inserito nel capo III concernente formazione, titoli abilitativi e relativi requisiti e rafforzamento del controllo, prevede 3 modifiche all’art. 201, “al fine di risolvere alcune criticità”, come si legge nella relazione illustrativa.
La struttura della disposizione
L’art. 201 c. 1 prevede che l’omissione della contestazione immediata dell’infrazione non costituisce causa di estinzione dell’obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria. Infatti, l’ufficio cui appartiene l’accertatore, potrà provvedere alla notifica del verbale all’effettivo trasgressore se identificato, o all’obbligato in solido, con espressa indicazione del motivo che ha reso impossibile la contestazione, entro il termine di 90 giorni, se residente in Italia, o di 360 giorni, se residente all’estero, dall’accertamento. Tuttavia, nell’ipotesi di identificazione avvenuta successivamente alla violazione, il termine decorre dalla data in cui risultino i dati dai pubblici registri o, comunque, dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere all’identificazione. Nel caso di avvenuta contestazione immediata al trasgressore, il verbale deve comunque essere notificato all’obbligato in solido, entro 100 giorni dall’accertamento.
Ai sensi del comma 5, in caso di notifica oltre i termini prescritti, l’illecito diventa improcedibile e l’obbligazione si estingue.
La L. 1/8/2003 n. 214, di conversione con modificazioni del D.L. 27/6/2003 n. 151, ha deregolamentato i casi di impossibilità della contestazione immediata, già previsti dall’art. 384 Reg. C.d.S., provvedendo a inserirli direttamente nella norma di diritto sostanziale di cui al comma 1-bis. Tale disposizione, con l’intento di fare chiarezza sulla legittimità della contestazione differita dell’infrazione, elenca 9 casi di esenzione ex lege dalla contestazione immediata, con conseguente possibilità di procedere alla successiva notifica della violazione.
I commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, specificano i casi in cui non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi automatici che devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale.
Ai sensi del comma 3, la notifica potrà essere effettuata tramite organi che svolgono funzioni di polizia stradale, messi comunali, funzionari dell’Ufficio accertatore, con applicazione delle norme di cui agli artt. 138-143 c.p.c.
In alternativa alla notifica si provvede tramite il servizio postale, con applicazione delle norme di cui alla L. 20/11/1982 n. 890, o tramite posta elettronica certificata (P.E.C.), secondo la procedura prevista.
L’estensione dei casi di esenzione dalla contestazione immediata
Con la sostituzione integrale della lett. g-bis) del comma 1-bis, la casistica in cui la contestazione immediata non è necessaria e si procede alla notifica per estremi viene estesa, fino a ricomprendere le violazioni previste dagli articoli:
In tali casi si può procedere all’accertamento della violazione per mezzo di apparecchiature “approvate od omologate” secondo regolamenti, adottati con decreto interministeriale Trasporti e Interno, che definiscano anche le condizioni per l’installazione e l’esercizio dei dispositivi, nonché per l’accesso alle banche di dati. La documentazione fotografica prodotta dalle apparecchiature costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 L. 689/1981.
L’accertamento contemporaneo di più violazioni
Il comma 1-quinquies, interamente riformulato, prevede che i dispositivi “approvati od omologati” per il rilevamento automatico possano accertare contemporaneamente anche più violazioni per le quali è prevista l’esenzione dalla contestazione immediata.
A tal fine è sufficiente che i dispositivi risultino “approvati od omologati” per almeno una delle violazioni accertate mediante la visione dell’immagine da parte degli organi di polizia stradale, purché commesse con la medesima condotta.
In tal modo, come si legge nella relazione illustrativa, “attraverso l’accertamento di violazioni del limite di velocità o del segnale di semaforo rosso, realizzato con dispositivi omologati per quelle violazioni, sarà possibile accertare anche la mancanza di revisione o la mancanza di assicurazione”.
L’esenzione dalla contestazione immediata delle violazioni commesse sulle strade classificate A) e B)
Il nuovo comma 5-ter introduce un’ulteriore ipotesi di esenzione dalla contestazione immediata per le violazioni, commesse su autostrade o strade extra-urbane principali, relativa agli articoli:
In questi casi, se le violazioni avvengono in corrispondenza di punti critici: imbocchi di gallerie, svincoli, interruzioni dello spartitraffico o stazioni di esazione del pedaggio, gli organi di polizia stradale possono procedere all’accertamento attraverso la visione delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza presenti sulle strade, per i quali non è richiesta né omologazione, né approvazione.
L’accertamento deve essere effettuato nel momento in cui la violazione viene registrata dagli impianti, con l’acquisizione di un filmato avente data e ora certificate dall’operatore di polizia, o risultare dalla visione delle registrazioni effettuate nelle 24 ore precedenti. Le modalità di acquisizione e conservazione delle registrazioni saranno definite con decreto interministeriale Trasporti e Interno, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali.
Laddove dall’illecito accertato derivi la sospensione della patente di guida - id est, ai sensi del comma 19, III periodo, in caso di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d) - la violazione è segnalata “immediatamente” agli operatori di polizia eventualmente presenti in loco, per consentirne la contestazione immediata con applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
Articolo dell'Avv. Fabio Piccioni
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