L’istituzione del registro unico telematico dei veicoli fuori uso
È stato pubblicato in G.U. Serie Generale, n. 272 del 21 novembre 2022, il d.P.R. 23 settembre 2022, n. 177, “Regolamento recante la disciplina del registro unico telematico e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso”.
Il Regolamento recepisce quanto disposto dall’articolo 5, d.lgs. n. 209/2003 (come modificato dal d.lgs. n. 119/2020, articolo 1, comma 1, lett. m), che stabilisce: «Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400».
Il citato d.P.R. n. 177/2022, anche se vigente dal 6 dicembre 2022, è divenuto operativo solo dal 7 giugno 2024.
A partire, quindi, dalla ultima predetta data:
La struttura del registro unico telematico dei veicoli fuori uso
Il registro unico, istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese (CED), contiene i dati, trasmessi in via telematica dal centro di raccolta, ovvero dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato.
Il registro unico si compone di due sezioni:
a) la sezione veicoli iscritti al PRA, nella quale sono annotati:
b) la sezione veicoli non iscritti al PRA nella quale sono annotati:
Le funzioni del registro unico telematico dei veicoli fuori uso
Le procedure telematiche di gestione del registro unico consentono, mediante apposito applicativo, di generare il certificato di rottamazione digitale (CRD) e di stamparlo su supporto cartaceo per la consegna all'intestatario del veicolo, ovvero all'avente titolo o al detentore o ad altro soggetto eventualmente delegato.
Il numero identificativo del certificato di rottamazione digitale è costituito da una sequenza alfanumerica progressiva unica nazionale che il CED genera ed associa al certificato, unitamente alla relativa data. Il certificato di rottamazione generato in formato cartaceo è contraddistinto dalla relativa data di rilascio e da un numero progressivo preceduto dal codice identificativo del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato ovvero del centro di raccolta, al quale il CED associa la sequenza alfanumerica progressiva unica nazionale dopo che il certificato stesso è stato trasmesso, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo, in formato digitale e sottoscritto con firma digitale.
Al momento della presa in carico del veicolo e del contestuale rilascio del certificato di rottamazione digitale, il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato ovvero il centro di raccolta, se il veicolo è a questo direttamente conferito dall'intestatario o dall'avente titolo o dal detentore del veicolo stesso, annotano nel registro unico i dati previsti.
Il concessionario e il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato indicano, altresì, il centro di raccolta al quale intendono conferire il veicolo fuori uso, al fine di consentire al medesimo centro di raccolta di visualizzare i dati già annotati e di inserire quelli di propria pertinenza, nonché di visualizzare il certificato di rottamazione digitale, ovvero la riproduzione digitale del certificato di rottamazione generato in formato cartaceo.
Le procedure telematiche di gestione del registro unico consentono, altresì, al centro di raccolta di gestire, mediante apposito applicativo, gli adempimenti relativi alla cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 8, del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e dall'articolo 231, comma 5, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
A tal fine, il centro di raccolta, anche su delega del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, provvede alla formazione del fascicolo digitale, sottoscritto con firma digitale, contenente la richiesta, redatta sul modello unificato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, alla quale sono allegati, in formato digitale, la carta di circolazione e, ove presente in formato cartaceo, il certificato di proprietà, ovvero il documento unico, il certificato di rottamazione, ove presente in formato cartaceo, e ogni altra eventuale documentazione necessaria. In caso di furto, smarrimento o distruzione della targa, della carta di circolazione o del certificato di proprietà, ovvero del documento unico, al modello unificato è altresì allegata, in formato digitale, la copia della denuncia agli organi di polizia ovvero, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante la denuncia, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di rilascio del certificato di rottamazione digitale, o del certificato di rottamazione in formato cartaceo nel caso previsto dall'articolo 2, comma 3, il centro di raccolta trasmette al CED, in via telematica, il fascicolo digitale completo di tutti i suoi elementi e sottoscritto con firma digitale.
Il CED, verificato il versamento delle imposte e delle tariffe dovute e verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti nell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 del codice della strada, nella sezione del registro unico di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), e nella banca dati del PRA, consente al centro di raccolta, mediante le procedure di validazione messe a disposizione dal sistema informativo del PRA, la stampa della ricevuta di avvenuta cancellazione del veicolo fuori uso secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.
Istruzioni operative dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
A decorrere dal 7 giugno 2024, è obbligatorio l’utilizzo del registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il CED della Direzione Generale per la Motorizzazione, a norma dell’articolo 5, comma 10, del d.lgs. n. 209/2003 (“Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”), come modificato dal d.lgs. n. 119/2020 (“Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”), la cui disciplina di dettaglio è contenuta nel d.P.R. n. 177/2022 (“Regolamento recante disciplina del registro unico telematico e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 2022.
Il registro unico sostituisce integralmente quello previsto dall’articolo 264, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”), con il quale veniva annotata su supporto cartaceo la presa in carico dei veicoli avviati a demolizione.
Il richiamato d.P.R. n. 177/2022 prevede, inoltre, la facoltà, per i centri di raccolta dei veicoli fuori uso, di provvedere direttamente alla radiazione dei veicoli stessi dall’archivio del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e dall’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV).
Detta facoltà è prevista esclusivamente per i veicoli fuori uso iscritti al PRA.
Intanto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per la motorizzazione – ha emanato la circolare R.U. n. 15356 del 29 maggio 2024, al fine di fornire indicazioni operative a tutti gli operatori professionali, destinatari delle norme richiamate, con riguardo sia alle modalità di tenuta del registro unico, sia alle modalità di gestione delle formalità di radiazione dall’ANV e dal PRA, e di fornire informazioni utili sia alle Autorità cui la legislazione vigente affida compiti di vigilanza in materia di trattamento e smaltimento dei veicoli fuori uso, sia agli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) e agli Uffici PRA per il controllo e la validazione delle pratiche di radiazione dei veicoli stessi.
La circolare richiama l’attenzione di tutti i titolari dei centri di raccolta, dei concessionari, dei gestori delle succursali delle case costruttrici o degli automercati, obbligati alla tenuta del registro unico telematico dei veicoli fuori uso, a completare gli adempimenti necessari per l’accreditamento, nonché, per i soli titolari dei centri di raccolta, gli adempimenti per ottenere il collegamento VPN e le credenziali di Firma Digitale Remota. Detti adempimenti, infatti, consentono di accedere al sistema HDA, che permette di richiedere assistenza aprendo ticket e consultando le FAQ del servizio.
Il certificato di rottamazione
Come previsto dall’articolo 5, commi 6 e 7, d.lgs. 209/2003 e dall’articolo 231, comma 4, d.lgs. 152/2006, al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, è fatto obbligo del rilascio, all’intestatario o al detentore che ha conferito il veicolo, il certificato di rottamazione da parte del:
Il certificato di rottamazione è redatto in modo conforme ai requisiti contenuti nell’allegato 4 al citato d.lgs. 209/2003. Per i veicoli fuori uso, presi in carico dal 7 giugno 2024, il certificato di rottamazione viene emesso in modalità digitale.
Il certificato di rottamazione digitale deve, quindi, essere emesso per tutti i seguenti veicoli presi in carico sul registro:
Controlli preventivi e cause ostative
In fase di inserimento dei dati sul registro, da effettuare in sede di presa in carico del veicolo fuori uso, le applicazioni SW operano automaticamente una serie di controlli:
Fermi amministrativi
Le procedure informatiche segnalano la presenza di fermi amministrativi iscritti al PRA e non cancellati.
In questo caso, l’operatore commerciale non può procedere alla presa in carico del mezzo.
Tale possibilità è riservata ai soli centri di raccolta, che possono decidere di procedere comunque, previa verifica dell’esistenza di eventuale documentazione “giustificativa”, così come previsto dalle vigenti disposizioni.
Infatti, il centro di raccolta può procedere alla radiazione per demolizione di un veicolo gravato da fermo amministrativo, senza una preventiva cancellazione di quest’ultimo, solo in presenza:
In assenza di uno dei documenti sopra indicati, che vanno inseriti nel fascicolo della pratica di radiazione, la pratica stessa verrà ricusata.
Veicolo per il quale è stato omesso l’obbligo di iscrizione al PRA
Ai fini della presa in carico del veicolo fuori uso, e quindi della emissione del certificato di rottamazione digitale, occorre tener presente che per effettuare la radiazione di un veicolo che ha l’obbligo di iscrizione al PRA, è necessario che lo stesso risulti effettivamente iscritto.
Pertanto, se l’obbligo di iscrizione è stato omesso, per potere procedere con la radiazione occorre prima regolarizzare l’iscrizione (prima iscrizione di veicolo nuovo/usato o rinnovo d’iscrizione).
Tale obbligo non sussiste qualora la radiazione venga richiesta in base a un provvedimento della Pubblica Amministrazione. In questi casi bisogna procedere secondo le seguenti indicazioni:
Certificato di rottamazione digitale
Superate le illustrate fasi di controllo, sulla base dei dati immessi nel registro all’atto della presa in consegna del veicolo fuori uso, il centro di raccolta o l’operatore commerciale hanno l’obbligo di emettere il certificato di rottamazione digitale, che va consegnato all’intestatario o al detentore del veicolo stesso.
Il certificato di rottamazione digitale riporta le seguenti informazioni:
Certificato di rottamazione cartaceo
A norma dell’articolo 2, comma 3, d.P.R. n. 177/2022, il certificato di rottamazione può essere emesso in modalità cartacea (secondo le modalità attualmente in uso) esclusivamente in caso di impedimento tecnico all'utilizzo delle procedure telematiche.
In tal caso, entro la fine del giorno lavorativo successivo alla data di rilascio del certificato di rottamazione in formato cartaceo, il centro di raccolta effettua l’inserimento dei dati nel registro, unitamente al caricamento del Certificato di rottamazione cartaceo scannerizzato e firmato digitalmente.
Per “giorno lavorativo successivo “deve intendersi il giorno seguente (da lunedì a venerdì) esclusi i sabati, le domeniche, le festività nazionali e le festività locali.
Tali adempimenti sono in carico al centro di raccolta anche nel caso in cui il veicolo sia stato ritirato dal concessionario, che è quindi tenuto a consegnare tempestivamente i documenti e le targhe al Centro di raccolta per consentirgli l’inserimento dei dati nel RVFU entro i termini.
Il CED della Motorizzazione associa la sequenza alfanumerica progressiva unica nazionale dopo che il certificato cartaceo è stato trasmesso, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo, in formato digitale e sottoscritto con Firma Digitale.
Articolo di Gaetano Alborino
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: