La Rivista del Sindaco


Il registro unico telematico dei veicoli fuori uso

Obbligatorio il suo utilizzo dal 7 giugno 2024
Approfondimenti
di Alborino Gaetano
17 Giugno 2024

 

L’istituzione del registro unico telematico dei veicoli fuori uso
È stato pubblicato in G.U. Serie Generale, n. 272 del 21 novembre 2022, il d.P.R. 23 settembre 2022, n. 177, “Regolamento recante la disciplina del registro unico telematico e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso”.
Il Regolamento recepisce quanto disposto dall’articolo 5, d.lgs. n. 209/2003 (come modificato dal d.lgs. n. 119/2020, articolo 1, comma 1, lett. m), che stabilisce: «Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al  veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Il citato d.P.R. n. 177/2022, anche se vigente dal 6 dicembre 2022, è divenuto operativo solo dal 7 giugno 2024.
A partire, quindi, dalla ultima predetta data: 

  • cessa il doppio regime, poiché al registro cartaceo era possibile, fino ad allora, affiancare in via facoltativa anche la procedura su registro telematico; 
  • termina l’obbligo dell’utilizzo del registro cartaceo dei veicoli fuori uso, che viene dismesso; 
  • diventa obbligatorio l’utilizzo del registro telematico.

La struttura del registro unico telematico dei veicoli fuori uso
Il registro unico, istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese (CED), contiene i dati, trasmessi in via telematica dal centro di raccolta, ovvero dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato.
Il registro unico si compone di due sezioni:
a) la sezione veicoli iscritti al PRA, nella quale sono annotati:

  1. il numero di targa e il numero di telaio del veicolo, nonché la marca e il modello
  2. le generalità, l'indirizzo di residenza e gli estremi di identificazione dell'intestatario del veicolo, ovvero dell'avente titolo o del detentore che conferisce il veicolo e della persona da questi eventualmente delegata, nonché, nel caso in cui il veicolo sia conferito da un soggetto diverso dal proprietario, il nome, il luogo, la data di nascita, l'indirizzo e la nazionalità del proprietario stesso; 
  3. la data e l'ora di presa in carico del veicolo conferito e dei relativi documenti di circolazione da parte del centro di raccolta o del concessionario, del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato; 
  4. la data e il numero identificativo del certificato di rottamazione
  5. il codice identificativo del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato; 
  6. la data di conferimento del veicolo al centro di raccolta da parte del concessionario, del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato; 
  7. la data di avvenuta cancellazione del veicolo fuori uso dall'archivio nazionale dei veicoli e dal PRA; 
  8. la data di avvenuta distruzione della carta di circolazione, ovvero del documento unico, delle targhe e del certificato di proprietà, se presente in formato cartaceo; 
  9. il codice identificativo del centro di raccolta.

b) la sezione veicoli non iscritti al PRA nella quale sono annotati:

  1. il numero di targa, se presente, e il numero di telaio del veicolo, nonché la marca e il modello;
  2. le generalità, l'indirizzo di residenza e gli estremi di identificazione dell'intestatario del veicolo ovvero dell'avente titolo o del detentore che conferisce il veicolo e della persona da questi eventualmente delegata, nonché, nel caso in cui il veicolo sia conferito da un soggetto diverso dal proprietario, il nome, il luogo, la data di nascita, l'indirizzo e la nazionalità del proprietario stesso;
  3. la data e l'ora di presa in carico del veicolo conferito e dei relativi documenti di circolazione;
  4. la data e il numero identificativo del certificato di rottamazione;
  5. il codice identificativo del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato;
  6. la data di conferimento del veicolo al centro di raccolta da parte del concessionario, del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato;
  7. la data di avvenuta distruzione della carta di circolazione o del certificato di circolazione e delle targhe;
  8. il codice identificativo del centro di raccolta.

Le funzioni del registro unico telematico dei veicoli fuori uso
Le procedure telematiche di gestione del registro unico consentono, mediante apposito applicativo, di generare il certificato di rottamazione digitale (CRD) e di stamparlo su supporto cartaceo per la consegna all'intestatario del veicolo, ovvero all'avente titolo o al detentore o ad altro soggetto eventualmente delegato.

Il numero identificativo del certificato di rottamazione digitale è costituito da una sequenza alfanumerica progressiva unica nazionale che il CED genera ed associa al certificato, unitamente alla relativa data. Il certificato di rottamazione generato in formato cartaceo è  contraddistinto dalla relativa data di rilascio e da un numero progressivo preceduto dal codice identificativo del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato ovvero del centro di raccolta, al quale il CED associa la sequenza alfanumerica progressiva unica nazionale dopo che il certificato stesso è stato trasmesso, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo, in formato digitale e sottoscritto con firma digitale.

Al momento della presa in carico del veicolo e del contestuale rilascio del certificato di rottamazione digitale, il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato ovvero il centro di raccolta, se il veicolo è a questo direttamente conferito dall'intestatario o dall'avente titolo o dal detentore del veicolo stesso, annotano nel registro unico i dati previsti.

Il concessionario e il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato indicano, altresì, il centro di raccolta al quale intendono conferire il veicolo fuori uso, al fine di consentire al medesimo centro di raccolta di visualizzare i dati già annotati e di inserire quelli di propria pertinenza, nonché di visualizzare il certificato di rottamazione digitale, ovvero la riproduzione digitale del certificato di rottamazione generato in formato cartaceo.

Le procedure telematiche di gestione del registro unico consentono, altresì, al centro di raccolta di gestire, mediante apposito applicativo, gli adempimenti relativi alla cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 8, del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e dall'articolo 231, comma 5, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 

A tal fine, il centro di raccolta, anche su delega del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, provvede alla formazione del fascicolo digitale, sottoscritto con firma digitale, contenente la richiesta, redatta sul modello unificato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, alla quale sono allegati, in formato digitale, la carta di circolazione e, ove presente in formato cartaceo, il certificato di proprietà, ovvero il documento unico, il certificato di rottamazione, ove presente in formato cartaceo, e ogni altra eventuale documentazione necessaria. In caso di furto, smarrimento o distruzione della targa, della carta di circolazione o del certificato di proprietà, ovvero del documento unico, al modello unificato è altresì allegata, in formato digitale, la copia della denuncia agli organi di polizia ovvero, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante la denuncia, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di rilascio del certificato di rottamazione digitale, o del certificato di rottamazione in formato cartaceo nel caso previsto dall'articolo 2, comma 3, il centro di raccolta trasmette al CED, in via telematica, il fascicolo digitale completo di tutti i suoi elementi e sottoscritto con firma digitale.

Il CED, verificato il versamento delle imposte e delle tariffe dovute e verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti nell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 del codice della strada, nella sezione del registro unico di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), e nella banca dati del PRA, consente al centro di raccolta, mediante le procedure di validazione messe a disposizione dal sistema informativo del PRA, la stampa della ricevuta di avvenuta cancellazione del veicolo fuori uso secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.

Istruzioni operative dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
A decorrere dal 7 giugno 2024, è obbligatorio l’utilizzo del registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il CED della Direzione Generale per la Motorizzazione, a norma dell’articolo 5, comma 10, del d.lgs. n. 209/2003 (“Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”), come modificato dal d.lgs. n. 119/2020 (“Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”), la cui disciplina di dettaglio è contenuta nel d.P.R. n. 177/2022 (“Regolamento recante disciplina del registro unico telematico e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 2022.

Il registro unico sostituisce integralmente quello previsto dall’articolo 264, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”), con il quale veniva annotata su supporto cartaceo la presa in carico dei veicoli avviati a demolizione.

Il richiamato d.P.R. n. 177/2022 prevede, inoltre, la facoltà, per i centri di raccolta dei veicoli fuori uso, di provvedere direttamente alla radiazione dei veicoli stessi dall’archivio del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e dall’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV). 
Detta facoltà è prevista esclusivamente per i veicoli fuori uso iscritti al PRA.

Intanto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per la motorizzazione – ha emanato la circolare R.U. n. 15356 del 29 maggio 2024, al fine di fornire indicazioni operative a tutti gli operatori professionali, destinatari delle norme richiamate, con riguardo sia alle modalità di tenuta del registro unico, sia alle modalità di gestione delle formalità di radiazione dall’ANV e dal PRA, e di fornire informazioni utili sia alle Autorità cui la legislazione vigente affida compiti di vigilanza in materia di trattamento e smaltimento dei veicoli fuori uso, sia agli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) e agli Uffici PRA per il controllo e la validazione delle pratiche di radiazione dei veicoli stessi.

La circolare richiama l’attenzione di tutti i titolari dei centri di raccolta, dei concessionari, dei gestori delle succursali delle case costruttrici o degli automercati, obbligati alla tenuta del registro unico telematico dei veicoli fuori uso, a completare gli adempimenti necessari per l’accreditamento, nonché, per i soli titolari dei centri di raccolta, gli adempimenti per ottenere il collegamento VPN e le credenziali di Firma Digitale Remota. Detti adempimenti, infatti, consentono di accedere al sistema HDA, che permette di richiedere assistenza aprendo ticket e consultando le FAQ del servizio.

Il certificato di rottamazione
Come previsto dall’articolo 5, commi 6 e 7, d.lgs. 209/2003 e dall’articolo 231, comma 4, d.lgs. 152/2006, al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, è fatto obbligo del rilascio, all’intestatario o al detentore che ha conferito il veicolo, il certificato di rottamazione da parte del:

  • Centro di raccolta autorizzato;
  • Operatore commerciale, che rilascia il certificato in nome e per conto del centro di raccolta convenzionato, nel caso in cui il veicolo fuori uso venga ceduto per acquistarne un altro.

Il certificato di rottamazione è redatto in modo conforme ai requisiti contenuti nell’allegato 4 al citato d.lgs. 209/2003. Per i veicoli fuori uso, presi in carico dal 7 giugno 2024, il certificato di rottamazione viene emesso in modalità digitale.
Il certificato di rottamazione digitale deve, quindi, essere emesso per tutti i seguenti veicoli presi in carico sul registro:

  1. veicoli soggetti all’obbligo di iscrizione al PRA;
  2. veicoli immatricolati ma non soggetti all’obbligo di iscrizione al PRA (es: ciclomotore, macchina operatrice, trattrice agricola, rimorchi con massa complessiva fino a 3500 kg, veicoli intestati a uno dei soggetti di cui all’articolo 26, R.D. 1814/1927, ecc.);
  3. veicoli non presenti né nell’ ANV né al PRA (es: veicoli con targa estera, veicoli con targa speciale quali Vigili del Fuoco, Croce Rossa, prototipi, ecc.);
  4. veicoli già radiati dal PRA.

Controlli preventivi e cause ostative
In fase di inserimento dei dati sul registro, da effettuare in sede di presa in carico del veicolo fuori uso, le applicazioni SW operano automaticamente una serie di controlli:

  • verificano che il centro di raccolta risulti in possesso della prescritta autorizzazione in corso di validità e, in caso contrario, inibiscono la possibilità di emettere il certificato di rottamazione digitale;
  • verificano le risultanze degli archivi PRA e ANV ed evidenziano la presenza di eventuali cause “ostative” alla presa in carico del veicolo e alla successiva presentazione con successo della pratica di radiazione dei veicoli soggetti ad iscrizione al PRA.

Fermi amministrativi
Le procedure informatiche segnalano la presenza di fermi amministrativi iscritti al PRA e non cancellati.
In questo caso, l’operatore commerciale non può procedere alla presa in carico del mezzo.
Tale possibilità è riservata ai soli centri di raccolta, che possono decidere di procedere comunque, previa verifica dell’esistenza di eventuale documentazione “giustificativa”, così come previsto dalle vigenti disposizioni.
Infatti, il centro di raccolta può procedere alla radiazione per demolizione di un veicolo gravato da fermo amministrativo, senza una preventiva cancellazione di quest’ultimo, solo in presenza:

  • della dichiarazione di una Autorità pubblica che attesti che il veicolo è inutilizzabile poiché ha subito danni ingenti o è andato distrutto (es: incendi, incidenti stradali, calamità naturali);
  • del nulla osta del concessionario della riscossione che autorizza la radiazione del veicolo;
  • del provvedimento della Pubblica Amministrazione, in caso di richiesta di radiazione per demolizione da parte della stessa.

In assenza di uno dei documenti sopra indicati, che vanno inseriti nel fascicolo della pratica di radiazione, la pratica stessa verrà ricusata.

Veicolo per il quale è stato omesso l’obbligo di iscrizione al PRA
Ai fini della presa in carico del veicolo fuori uso, e quindi della emissione del certificato di rottamazione digitale, occorre tener presente che per effettuare la radiazione di un veicolo che ha l’obbligo di iscrizione al PRA, è necessario che lo stesso risulti effettivamente iscritto.
Pertanto, se l’obbligo di iscrizione è stato omesso, per potere procedere con la radiazione occorre prima regolarizzare l’iscrizione (prima iscrizione di veicolo nuovo/usato o rinnovo d’iscrizione). 
Tale obbligo non sussiste qualora la radiazione venga richiesta in base a un provvedimento della Pubblica Amministrazione. In questi casi bisogna procedere secondo le seguenti indicazioni:

  • per i veicoli che non sono mai stati iscritti al PRA, gli stessi vanno gestiti come se si trattasse di veicoli non assoggettati all’obbligo di iscrizione al PRA;
  • per i veicoli iscritti al PRA ma per i quali non è stato presentato il rinnovo iscrizione: il PRA dovrà effettuare il rinnovo d’iscrizione d’ufficio, su segnalazione del Centro di raccolta, che dovrà fornire all’Ufficio PRA copia del documento di circolazione e del provvedimento della PA che giustifichi l’intervento; effettuato il rinnovo d’iscrizione, i veicoli possono essere presi in carico sul registro e radiati con il codice pratica C05333.

Certificato di rottamazione digitale
Superate le illustrate fasi di controllo, sulla base dei dati immessi nel registro all’atto della presa in consegna del veicolo fuori uso, il centro di raccolta o l’operatore commerciale hanno l’obbligo di emettere il certificato di rottamazione digitale, che va consegnato all’intestatario o al detentore del veicolo stesso.
Il certificato di rottamazione digitale riporta le seguenti informazioni:

  • il codice univoco di identificazione del CRD stesso, costituito da una sequenza alfanumerica progressiva unica nazionale generata dal sistema;
  • la data e l’orario di emissione, generati automaticamente dal sistema;
  • i dati identificativi del Centro di raccolta;
  • i dati identificativi dell’Operatore commerciale, qualora il veicolo sia stato ritirato da tale soggetto; 
  • i dati identificativi del veicolo (targa, telaio, classe veicolo, marca e modello);
  • i dati dell’intestatario;
  • i dati del detentore (qualora soggetto diverso dall’intestatario);
  • eventuali “Note Aggiuntive” (costituite da un testo libero nella disponibilità del centro di raccolta o dell’operatore commerciale);
  • la dichiarazione che i documenti e le targhe del veicolo sono trattenuti dal centro di raccolta autorizzato, che procede alla loro distruzione;
  • solo nei casi di certificato di rottamazione digitale emesso per veicoli iscritti al PRA, l’impegno a provvedere alla cancellazione del veicolo dall’ANV e dal PRA;
  • la dichiarazione di sgravio della responsabilità penale, civile e amministrativa connessa alla proprietà del veicolo.

Certificato di rottamazione cartaceo
A norma dell’articolo 2, comma 3, d.P.R. n. 177/2022, il certificato di rottamazione può essere emesso in modalità cartacea (secondo le modalità attualmente in uso) esclusivamente in caso di impedimento tecnico all'utilizzo delle procedure telematiche.

In tal caso, entro la fine del giorno lavorativo successivo alla data di rilascio del certificato di rottamazione in formato cartaceo, il centro di raccolta effettua l’inserimento dei dati nel registro, unitamente al caricamento del Certificato di rottamazione cartaceo scannerizzato e firmato digitalmente.

Per “giorno lavorativo successivo “deve intendersi il giorno seguente (da lunedì a venerdì) esclusi i sabati, le domeniche, le festività nazionali e le festività locali.

Tali adempimenti sono in carico al centro di raccolta anche nel caso in cui il veicolo sia stato ritirato dal concessionario, che è quindi tenuto a consegnare tempestivamente i documenti e le targhe al Centro di raccolta per consentirgli l’inserimento dei dati nel RVFU entro i termini.

Il CED della Motorizzazione associa la sequenza alfanumerica progressiva unica nazionale dopo che il certificato cartaceo è stato trasmesso, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo, in formato digitale e sottoscritto con Firma Digitale.


Articolo di Gaetano Alborino


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