La Rivista del Sindaco


Le prossime modifiche in materia di limitazioni per i neopatentati

Focus sulle modifiche al Codice della Strada - Parte 2
Approfondimenti
di Piccioni Fabio
14 Giugno 2024

 

Il disegno di legge recante Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, approvato dalla Camera dei deputati il 27/3/2024, oggi pendente al Senato con il n. 1086, all’art. 7 - inserito nel capo III concernente formazione, titoli abilitativi e relativi requisiti e rafforzamento del controllo - introduce alcune modifiche in materia di limitazioni nella guida di cui all’art. 117.

La struttura della disposizione  
La prima versione dell’art. 117 recava, a livello soggettivo, specifiche limitazioni alla guida di motocicli e autoveicoli nei confronti dei neo-patentati, per i primi 3 anni dal conseguimento della patente. 
Tuttavia, il comma 1, recante la limitazione alla guida dei motocicli, è stato abrogato dal D.Lgs. 18/4/2011 n. 59 - dunque, oggi, si applica, eventualmente, l’illecito di cui all’art. 116 c. 15-bis.

I limiti di velocità in autostrada, pari a 100 km/h, e nelle strade extraurbane principali, pari a 90km/h, di cui al comma 2, già previsti per le patenti di categoria B, sono stati estesi, dal citato D.Lgs. 59/2011, anche alle patenti di categoria A2, A e B1.

Il comma 2-bis - inserito dal D.L. 3/8/2007 n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 2/10/2007 n. 160, interpolato dalla L. 15/7/2009 n. 94, modificato dalla L. 29/7/2010 n. 120, interpolato dal D.L. 10/9/2021 n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9/11/2021 n. 156 e, ulteriormente, interpolato dal D.L. 16/6/2022 n. 68, convertito con modificazioni dalla L. 5/8/2022 n. 108 - stabilisce che ai neofiti della patente di categoria B è interdetta, per 1 anno, la guida di autoveicoli aventi potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1 (destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente), si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Inoltre, per le autovetture elettriche o ibride plug-in, il limite di potenza specifica è di 65 kW/t compreso il peso della batteria. 

Le citate limitazioni di potenza non si applicano: 

  • ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'art. 188, in presenza dell’invalido; 
  • se il neo-patentato alla guida è accompagnato da una persona, in funzione di istruttore, di età non superiore a 65 anni, munita di patente, conseguita da almeno 10 anni, valida anche per categoria superiore. 

Infine, il divieto in esame ha effetto per 3 anni dal rilascio della patente di guida nei confronti dei destinatari del divieto di conseguire la patente previsto dall'art. 75 c. 1, lett. a), D.P.R. 9/10/1990 n. 309, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120.
L’apparato sanzionatorio, recato dal comma 5, che prevede la sanzione pecuniaria da 165 a 660 euro, oltre che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 2 a 8 mesi, si applica solo ai titolari di patente italiana. 

Le nuove limitazioni  
Il disegno di legge sostituisce integralmente i primi tre periodi del comma 2-bis, con accorpamento degli ultimi due in un unico periodo.  
Ne deriva: 

  • da un lato, un innalzamento del rapporto tra peso e potenza relativo ai veicoli per i quali è interdetta la guida: per gli autoveicoli, fino a 75 kW/t e, per i veicoli di categoria M1, anche elettrici o ibridi plug-in, fino a 105 kW; 
  • dall’altro, l’estensione del divieto, per tutti, (da 1) a 3 anni.

In sostanza, il limite di potenza specifica ammesso per i neo-patentati, inizialmente fissato (dal D.L. 117/2007) per gli autoveicoli in 50 kW/t, è stato, dapprima, innalzato (dalla L. 120/2010) di 5 kW - per far rientrare in quota la Nuova 500, rimasta off limits per 1 kW di troppo - per essere, ora, aumentato, unitamente a quello previsto per i veicoli di categoria M1, del 50%.

 Al pari del passato, tuttavia, trattandosi di decorrenza dal rilascio della sola patente di categoria B, i limiti di potenza non si applicano quando il neopatentato consegua una patente di categoria superiore (BE, C1, C, C1E, CE, D1, D1E, D, DE); in tal caso, infatti, possono essere condotti veicoli più potenti rispetto ai limiti indicati, anche se, per la loro conduzione, sia richiesto il possesso della patente di categoria B.

Grazie all’apposita disposizione transitoria, recata dal comma 2 dell’art. 7 D.d.L., le nuove limitazioni si applicano solo ai titolari di patente conseguita dalla data di entrata in vigore della riforma.

Osservazioni 
La novella avrebbe potuto costituire l’occasione per procedere ad armonizzare la disposizione dell’art. 316 Reg., che continua a essere incentrato sulla limitazione alla guida dei motocicli, nonostante il relativo divieto sia stato, ormai, abrogato da più di due lustri.   
Inoltre, si rileva che manca, a tutt’oggi, una definizione univoca di “neo-patentato”
Infatti: 

  • secondo le disposizioni recate dall’allegato all’art. 126-bis, “entro i primi 3 anni” dal rilascio della patente di categoria B o superiore: la commissione di violazioni comporta il raddoppio della decurtazione punti; mentre l’assenza di infrazioni determina l'attribuzione di 1 punto all'anno, fino a un massimo di 3 punti;
  • l’art. 186-bis c. 1 pone il divieto di guidare dopo aver assunto (qualunque quantitativo di) alcol nei confronti dei conducenti infra21enni e comunque “nei primi 3 anni” dal conseguimento della patente di categoria B; con previsione, al comma 2, di un illecito proprio, punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 168 a 672 euro, qualora sia accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 g/l, raddoppiabile in caso di provocazione di un incidente; ai sensi del comma 3, le sanzioni previste dall’art. 186 c. 2 lett. a) sono aumentate di un terzo, qualora sia accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l, e le sanzioni previste dall’art. 186 c. 2 lett. b) e c) sono aumentate da un terzo alla metà, qualora sia accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l;
  • ai sensi dell’art. 218-bis, recante Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati, quando sia commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente “nei primi tre anni” dal conseguimento della patente di categoria B, la durata è aumentata di un terzo alla prima violazione ed è raddoppiata per le violazioni successive; qualora la sospensione sia prevista per un periodo superiore a 3 mesi, gli aumenti di durata si applicano per “i primi cinque anni” dalla data di conseguimento della patente; i suddetti aumenti di durata si applicano anche al conducente titolare di patente di categorie A1, A2 o A, qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B, mentre, se la patente di categoria B sia conseguita successivamente al rilascio delle patenti di categoria A1, A2 o A, si applicano dalla data del relativo conseguimento. 

 

Articolo dell' Avv. Fabio Piccioni


--> Per approfondire l'argomento consulta l'articolo Le prossime modifiche in materia di assicurazione dei veicoli dell'Avv. Fabio Piccioni.


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