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L'accertamento dello stato di ebbrezza può avvenire in base a elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall'art. 186 C.d.S.

Come interpretare la sentenza 27/5/2024 n. 20763 della quarta sezione penale della Corte di Cassazione
Approfondimenti
di Piccioni Fabio
06 Giugno 2024

 

La massima della Corte di Cassazione  
Poiché l'esame strumentale non costituisce una prova legale, l'accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base a elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall'art. 186 C.d.S. e, qualora vengano oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione.

Le modalità di accertamento dell’illecito di guida in stato di ebbrezza 
1) L’accertamento strumentale
Può essere effettuato dagli organi di polizia (che ne hanno “facoltà” e non obbligo) a seguito dell’esito positivo della prova preliminare, “in ogni caso d’incidente” o quando abbiano altrimenti motivo di ritenere che il conducente sia in stato di ebbrezza. La prova potrà essere effettuata, non solo sul luogo del controllo, ma anche previo accompagnamento del conducente presso il più vicino ufficio o comando di polizia.
Il test viene effettuato mediante un apparecchio denominato “etilometro” che, utilizzando un criterio matematico-quantitativo-oggettivo, visualizza i risultati dei controlli, e fornisce la corrispondente prova documentale. Così, è considerato in stato di ebbrezza il conducente che presenti, dall’analisi dell’aria alveolare espirata (emuntore principale), una concentrazione alcolemica, automaticamente convertita in valore di alcool nel sangue, superiore a 0,5 grammi per litro, risultante da almeno due determinazioni concordanti effettuate a un intervallo di tempo di 5 minuti.

2) L’accertamento con indagine semeiotica 
Lo stato di alterazione può essere accertato anche ictu oculi attraverso la descrizione degli indici sintomatici sensorialmente apprezzabili, relativi al comportamento o allo stato del soggetto, sul verbale redatto dal pubblico ufficiale. 
Infatti, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica da elementi sintomatici che, alla stregua di indizi, assurgono a prova del fatto, quando divengano gravi, precisi e concordanti. Di ciò il giudicante dovrà dare adeguato conto nella motivazione, ricostruendo scrupolosamente il percorso logico-conoscitivo della sua valutazione.

3) L’accertamento a mezzo di certificazione rilasciata dalle strutture sanitarie
In caso di incidente stradale a seguito del quale il conducente, ferito, sia sottoposto a cure mediche è legittimata la richiesta degli organi di polizia di accertamento del tasso alcolemico da parte delle strutture sanitarie, di base o equiparate, che devono rilasciare all’organo di polizia la relativa certificazione medica, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della privacy.

La verifica tecnica e scientifica, con alcooltest o esami presso le strutture sanitarie, costituisce accertamento di polizia giudiziaria, urgente e indifferibile ai sensi dell’art. 354 c. 3 c.p.p., stante la naturale alterabilità, modificabilità e tendenza alla dispersione degli elementi di fatto che sono oggetto dell’analisi, in quanto l’ebbrezza è stato ontologicamente transeunte. Tale accertamento potrà essere utilizzato nel giudizio, in quanto acquisibile al fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell’art. 431 c. 1, lett. b), c.p.p. Ne deriva che, sotto il profilo delle garanzie difensive, gli ufficiali o gli agenti (ex art. 113 disp. att. c.p.p.) di P.G. che vi procedono, dovranno avvertire, ai sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.p., la persona da sottoporre alla prova, che ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia - mentre non è prevista la nomina di un difensore d’ufficio - l’arrivo del quale non deve essere, tuttavia, necessariamente atteso, salvo il caso del suo immediato sopraggiungere.

Il mancato avvertimento al conducente integra una nullità di ordine generale, a regime c.d. intermedio, in base alla previsione dell’art. 178 c. l, lett. c), c.p.p. (nella parte relativa alla inosservanza delle disposizioni concernenti « l’assistenza [... ] dell’imputato »), che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182 c. 2, II periodo, c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 5 febbraio 2015 n. 5396).

Il caso
La Corte di appello, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, concedeva il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, confermando nel resto  la sentenza con l’imputato, previo giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con la contestata aggravante, era stato condannato alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda, pena sospesa, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, per il reato di cui all'art. 186 c. 2, lett. c), e 2-bis C.d.S., per avere guidato in stato di ebbrezza in conseguenza dell'assunzione di bevande alcoliche, con tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l (3,69 g/l, come da referto dell’ospedale), provocando un incidente stradale.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la Corte di merito, pur avendo dichiarato l'inutilizzabilità degli accertamenti effettuati dai sanitari a fini di indagine su richiesta dalla P.G. - non risultando provato che all'indagato fosse stato dato l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore ex art. 114 disp. att. c.p.p. - abbia, poi, ritenuto comprovata la sussistenza dello stato di ebbrezza, desumendo che il tasso alcolemico avesse superato la soglia di 1,50 g/l, in ragione delle sole dichiarazioni rese dagli agenti intervenuti. 

La motivazione della Cassazione
La Corte ha, preliminarmente, dichiarato l’inammissibilità del ricorso, rilevando che i motivi sottesi risultano palesemente generici e recanti argomenti meramente reiterativi di censure già sviluppate nel giudizio di appello, senza operare un confronto critico con le argomentazioni, peraltro lineari e congrue, utilizzate nel provvedimento impugnato, che le aveva disattese con motivazione logica.

Peraltro, la doglianza circa l'illegittimità della motivazione che avrebbe desunto l'avvenuto superamento della più grave soglia di tasso alcolemico da meri dati fattuali riferiti da testi, afferisce all’interpretazione delle prove, che integra circostanza non passibile di valutazione in sede di legittimità, laddove non risulta consentita la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito.

Nello specifico, la Corte ricorda che, come da consolidata giurisprudenza, l’indicazione in sede normativa del metodo scientifico per la rilevazione del tasso alcolemico, mediante il ricorso al cosiddetto alcoltest, non introduce una prova legale, ma si giustifica in relazione alla necessità di dotare il giudice di indici di valutazione caratterizzati dal minor grado possibile di soggettività e arbitrarietà; in tal senso, cfr. Cass. Pen., sez. IV, 16/1/2015, n. 2195.

Ne deriva che lo stato di ebbrezza può essere provato e accertato con qualsiasi mezzo; infatti, per il principio del libero convincimento, non essendo prevista espressamente una “prova legale”, stante la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice può desumere lo stato derivante dall'influenza dell'alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza, così come può anche disattendere l'esito fornito dall'etilometro, sempre che del suo convincimento fornisca motivazione logica ed esauriente; in tal senso, tra le ultime, Cass. Pen., sez. IV, 5/2/2020, n. 9210.

L'accertamento della concentrazione alcolica può, quindi, avvenire anche in base a elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall'art. 186 C.d.S. e, qualora vengano oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione; in tal senso, Cass. Pen., sez. IV, 9/8/2019, n. 35933.

Ne consegue che, in assenza di un valido esame alcolimetrico, il giudice può trarre il proprio convincimento in ordine alla sussistenza dello stato di ebbrezza dalla presenza di adeguati elementi obiettivi e sintomatici che, nel caso di specie, sono stati individuati nello stato comatoso e di alterazione manifestato dall’indagato alla vista degli operanti, che risulta riconducibile a un uso assai elevato di bevande alcoliche - superiore alla soglia di 1,50 g/l - per come evincibile dalla riscontrata presenza di un forte odore acre di alcol, nonché dall’assoluta incapacità di controllare l'autoveicolo in marcia e di rispondere alle domande rivoltegli dagli agenti di P.G.

Conclusioni
Quanto sopra non significa affatto, come si è letto sui giornali, che l’alcoltest non serve più per l’accertamento del reato di cui all’art. 186 C.d.S.  
La Corte, infatti, riafferma un vecchio principio secondo il quale, in mancanza di accertamenti tecnico-scientifici, è consentito stabilire l’eccessiva assunzione di alcool dalla presenza di circostanze sintomatiche oggettive o soggettive.

Si tratta di indici che possono attenere: 

  • allo stato del soggetto: alito fortemente vinoso, linguaggio sconnesso, difficoltà di espressione verbale e di coordinamento motorio, tono di voce immotivatamente alto, eccessiva loquacità, forte euforia, stato confusionale, eccessiva sudorazione, andatura barcollante, respirazione affannosa; 
  • alla condotta di guida: andatura a zigzag, ingiustificati e improvvisi scarti laterali, utilizzazione dei dispositivi luminosi senza necessità, imprudenze varie anche con tono di sfida verso gli agenti del traffico, reazioni inconsulte e scoordinate all’intimazione dell’alt, ecc.

L’accertamento sintomatico, tuttavia, deve essere valutato con maggior rigore previa verifica di un grado di obiettività dei dati tale da rendere significativa, al di là di ogni ragionevole dubbio, l’assunzione di bevande alcoliche in quantità che supera la soglia penale prevista dalla legge.


Articolo dell'Avv. Fabio Piccioni


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