Strumento principale di contrasto agli abusi edilizi, l’ordinanza di demolizione presenta una serie di caratteristiche peculiari che sono state, nel tempo, ripetutamente evidenziate dalla giurisprudenza. È opportuno ricordarle brevemente, sia quale vademecum per la corretta adozione sia per evitare errori che potrebbero essere causa di annullamento da parte del giudice amministrativo.
Natura del provvedimento
È un atto sanzionatorio dovuto e vincolato (1), ossia un provvedimento che deve essere adottato al riscontro di opere edilizie eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, senza la possibilità di esercizio discrezionale da parte dell’ufficio tecnico (2) e da emanarsi senza indugio (3). È anche un provvedimento:
Funzione
Svolge la funzione di contestare al proprietario e al responsabile dell’abuso edilizio la violazione delle norme in materia di edilizia, al fine di condurre allo spontaneo abbattimento dell’opera e, quindi, al ripristino della legalità, con la contestuale informazione circa l’assoggettamento ai provvedimenti di natura sanzionatoria per il caso di mancata attivazione.
Motivazione
È dotata di un’adeguata e sufficiente motivazione se contiene (7):
Conseguentemente, è illegittima l’ordinanza comunale che, nell’affermare la difformità dell’edificio principale dal permesso di costruire rilasciato, omette d’indicare le parti di edificio integranti un abuso edilizio, spiegando in cosa consisterebbe la difformità solo genericamente evocata (9).
Non è necessario che l’ufficio individui un interesse pubblico – diverso dalle mere esigenze di rispristino della legalità violata – idoneo a giustificare l’ordine di demolizione (10), considerato che la relativa ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato già compiuta, a monte, dal legislatore (11) e che l'interesse pubblico risiede in re ipsa nella riparazione (tramite ripristino dello stato dei luoghi) dell'illecito edilizio (12).
È ritenuta ammissibile la motivazione per relationem rispetto ad atti istruttori a cui l’interessato ha diritto ad avere accesso (13).
L’aspetto temporale
Considerata la natura di illecito permanente degli abusi edilizi (14) e che la repressione degli illeciti urbanistico-edilizi costituisce attività soggetta a termini di decadenza o di prescrizione (15), tali principi valgono anche nel caso in cui l’ordine di demolizione venga adottato a notevole distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, atteso che a fronte della realizzazione di un immobile abusivo non è configurabile alcun affidamento del privato meritevole di tutela (16), né è richiesto un onere di motivazione rafforzata (17).
L’ordine di demolizione di una costruzione abusiva deve comunque essere emanato senza alcuna rilevanza del decorso del tempo, proprio perché la presenza del manufatto abusivo comporta una lesione permanente ai valori tutelati dalla Costituzione e l’eventuale connivenza o la mancata conoscenza della loro esistenza da parte degli organi comunali non incide sul dovere di disporne la demolizione.
Il decorso del tempo dal momento del commesso abuso non priva l'amministrazione del potere di adottare l'ordine di demolizione, configurando piuttosto specifiche - e diverse - conseguenze in termini di responsabilità in capo al dirigente o al funzionario responsabili dell'omissione o del ritardo nell'adozione di un atto che è e resta doveroso nonostante il decorso del tempo (18).
Secondo l’orientamento consolidato, per le funzioni di vigilanza e controllo vale il principio dell'inesauribilità del potere, e pertanto il comportamento illecito dei privati è sempre sanzionabile, qualunque sia il tempo trascorso e qualunque sia l'entità dell'infrazione: discende da ciò che sussiste, in ogni caso, l'obbligo in capo alla P.A. di attivare il procedimento sanzionatorio (19).
Destinatari
In ragione del richiamato carattere reale, l’ordine di demolizione ha, quali diretti destinatari, l’autore dell’abuso ed il proprietario, a prescindere dalla responsabilità effettiva di quest’ultimo e della sua buona fede (20), dovendo esso essere emanato anche nei confronti di chi non abbia commesso la violazione ma si trovi al momento della sua emanazione in un rapporto con la res tale da consentire la restaurazione dell’ordine giuridico violato (21).
Con l’acquisto del diritto reale da parte dell’avente causa, si verifica una novazione soggettiva cumulativa dell’obbligo propter rem di demolire il bene (22).
È stato anche precisato che un ordine di demolizione ingiunto unicamente al condominio è illegittimo (23), in quanto il condominio costituisce un mero ente di gestione, privo di personalità giuridica, spettando la proprietà dei beni comuni ai singoli condomini (24); dunque, non può dirsi passivamente legittimato rispetto all’ordine stesso.
Nel caso di comproprietari, è sufficiente la notifica dell’ordinanza di demolizione ad uno solo (25) e, in ogni caso, al responsabile dell’illecito, dovendo tutti i comproprietari adoperarsi al ripristino; quelli ignari del provvedimento (non avendo appreso neppure dell’esistenza del procedimento in questione) potranno impugnare il successivo provvedimento di acquisizione dell’area anche nei loro confronti, fornendo prova di non avere avuto conoscenza dell’ordine demolitorio e di non essersi pertanto potuti attivare per il ripristino della legalità violata.
La comunicazione di avvio del procedimento
Costituendo espressione di un potere vincolato e doveroso in presenza dei requisiti richiesti dalla legge e presupponendo un mero accertamento tecnico in ordine alla consistenza delle opere realizzate e all’abusività delle stesse, non è richiesto alcun apporto partecipativo del privato e, quindi, non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento (26).
In ogni caso, trattandosi di procedimento vincolato, troverebbe applicazione l’art. 21-octies, comma 2, della Legge n. 241/1990 (“Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis.”), posto che il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato (27).
Termine per l’adempimento
È previsto un termine di 90 giorni per la demolizione (28); l’eventuale indicazione di un termine inferiore è considerata una mera irregolarità (29), non lesiva per l'interessato che conserva, comunque, un termine non inferiore a quello di legge per ottemperare all'ingiunzione. In altri termini, l’assegnazione di un termine inferiore a quello di legge non produce altro effetto se non quello di precludere temporaneamente, ovvero sino alla scadenza dei novanta giorni, l’acquisizione gratuita del manufatto abusivo al patrimonio del comune (30).
Sanabilità dell’abuso
Una volta accertata l’esecuzione di opere in assenza di titolo edilizio, non costituisce onere dell’amministrazione comunale verificare la sanabilità delle stesse (a seguito di accertamento di conformità) in sede di vigilanza sull’attività edilizia, essendo per legge rimessa ogni iniziativa in merito all’impulso del privato interessato (31): di conseguenza, l’ordinanza di demolizione rimane legittima anche laddove, per ipotesi, l’abuso potrebbe essere oggetto di accertamento di conformità successivo.
Sequestro penale dell’immobile ed esecuzione dell’ordine di demolizione
Secondo un consolidato orientamento, il profilo amministrativo e quello penalistico, entrambi connessi e conseguenti alla realizzazione di opere abusive, operano su distinti piani e secondo diverse cadenze temporali, potendo l’azione amministrativa o quella del privato, per quel che riguarda l’effettiva rimozione del manufatto abusivo, essere poste in essere a conclusione della fase processuale penale o prendendo le iniziative occorrenti per il dissequestro dell’immobile (32).
Ne discende che devono qualificarsi legittimi i provvedimenti demolitori e acquisitivi emessi dall’amministrazione comunale anche in pendenza di sequestro penale sul manufatto abusivo, non costituendo tale evenienza un impedimento assoluto alla demolizione.
Invero, il sequestro penale di un immobile abusivo non esclude di per sé la possibilità di procedere alla demolizione delle opere abusive (33), così come, per contro, non giustifica l’inerzia del privato dettata dal mero rispetto delle esigenze processuali che possono averlo determinato. Il privato, che voglia evitare l’effetto ablatorio connesso ope legis alla scadenza del termine per ottemperare all’ordine di demolizione, deve tenere un comportamento attivo volto comunque ad eliminare l’abuso perpetrato: pertanto, deve sollecitare all’autorità giudiziaria il dissequestro, secondo la procedura prevista dall’art. 85 disp. att. c.p.p., allo scopo di poter provvedere direttamente all’eliminazione, sicché, in tal caso, soltanto il rigetto dell’istanza – nella specie non intervenuto – giustificherebbe il factum principis che potrebbe inibire l’ordine di demolizione e/o l’avvio del procedimento di acquisizione al patrimonio comunale (34).
Tuttavia, nel caso in cui l'immobile oggetto dell'ordine di demolizione sia stato sottoposto a sequestro penale preventivo ed il giudice penale abbia rigettato l'istanza di dissequestro, l'efficacia dell'ordine di demolizione è sospesa fino al termine di durata del sequestro (35).
La normativa di riferimento
Oltre agli artt. 31 (36) (interventi eseguiti in assenza del permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali), 32 (37) (determinazioni delle variazioni essenziali), 33 (38) (interventi di ristrutturazione edilizia in assenza del permesso di costruire) e 34 (39) (interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire) del Testo Unico Edilizia, è necessario ricordare anche l’art. 27, comma 2 (40), che impone all’Amministrazione di adottare un provvedimento di demolizione per le opere costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesaggistico.
Detta norma, senza invero distinguere tra le opere per cui è necessario il permesso di costruire e quelle per cui sarebbe sufficiente la semplice SCIA, precisa che in mancanza del titolo edilizio e dell'autorizzazione paesistica l'applicazione della sanzione demolitoria è sempre doverosa (41).
Pertanto, la regola generale secondo cui la misura della demolizione può investire solo gli interventi soggetti a permesso di costruire, e non anche le opere assentibili tramite semplici CILA o SCIA, subisce una deroga espressa nel caso di opere soggette a SCIA in aree vincolate, per le quali l’ordine di demolizione viene legittimamente intimato proprio ai sensi dell’art. 27, comma 2 (42).
E l'applicazione della sanzione demolitoria, nei casi in cui non sia stata ottenuta alcuna autorizzazione paesistica, risulta comunque doverosa, quand'anche le opere eseguite in aree vincolate risultino opere pertinenziali e finanche precarie (43).
Articolo di Mario Petrulli
(1) Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 3 maggio 2024, n. 4039; sez. VII, sent. 16 febbraio 2023, n. 1643; TAR Marche, sez. I, sent. 13 luglio 2023, n. 456; TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 20 febbraio 2023, n. 436; TAR Sicilia, Catania, sez. II, sent. 7 settembre 2022, n. 2372; TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, sent. 9 settembre 2022, n. 340; TAR Lazio, Roma, sez. I-quater, sent. 15 marzo 2022, n. 2924.
(2) TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 11 gennaio 2022, n. 21.
(3) TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 23 novembre 2023, n. 2706; Napoli, sez. IV, sent. 19 ottobre 2023, n. 5695; TAR Toscana, sez. III, sent. 20 febbraio 2023, n. 177; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, sent. 3 gennaio 2022, n. 14.
(4) TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 24 gennaio 2024, n. 247.
(5) Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 3 maggio 2024, n. 4039; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, sent. 24 novembre 2023, n. 859; Milano, sez. II, sent. 21 aprile 2023, n. 996; TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 15 novembre 2023, n. 2599; TAR Lazio, Roma, sez. II quater, sent. 25 ottobre 2021, n. 10920.
(6) TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 15 aprile 2024, n. 2488.
(7) Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 21 febbraio 2024, n. 1733; sez. VII, sent. 29 marzo 2023, n. 3279; sent. 5 novembre 2018, n. 6233; sent. 7 giugno 2021, n. 4319; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, sent. 16 febbraio 2024, n. 400; TAR Campania, Salerno, sez. II, 24 gennaio 2024, n. 247; sent. 13 novembre 2023, n. 2553 e sent. 29 gennaio 2019, n. 203; Napoli, sez. IV, sent. 10 gennaio 2019, n. 137.
(8) TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 28 agosto 2017, n. 4121; TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. 8 giugno 2023, n. 493.
(9) TAR Molise, sez. I, sent. 29 dicembre 2021, n. 475, secondo cui “L’ordinanza, dunque, deve ritenersi illegittima per difetto di motivazione nella parte in cui ingiunge la demolizione dell’edificio principale senza identificare con la debita puntualità l’abuso riscontrato a carico di tale immobile”.
(10) Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 21 febbraio 2024, n. 1733.
(11) Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 17 ottobre 2022, n. 8808; sez. II, sent. 11 gennaio 2023, n. 360.
(12) TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 24 gennaio 2024, n. 247.
(13) TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 6 febbraio 2023, n. 313.
(14) TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, sent. 13 settembre 2023, n. 515.
(15) TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 11 gennaio 2022, n. 21.
(16) Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sent. 17 ottobre 2017, n. 9, secondo cui “il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso neanche nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino”; TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 24 gennaio 2024, n. 247; Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 5 luglio 2023 n. 6555; sent. 24 gennaio 2023, n.755; sent. 17 marzo 2022, n. 1959; TAR Toscana, sez. III, sent. 7 ottobre 2022, n. 1134; TAR Marche, sez. I, sent. 13 luglio 2023, n. 456.
(17) TAR Lazio, Latina, sez. I, sent. 9 ottobre 2023, n. 693.
(18) TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 4 aprile 2023, n. 845.
(19) TAR Lombardia, Brescia, sez. II, sent. 17 gennaio 2023, n. 164.
(20) TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 15 novembre 2023, n. 2599.
(21) TAR Sardegna, sez. I, sent. 22 gennaio 2024, n. 27.
(22) Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sez. VI, sent. 11 ottobre 2023, n. 16.
(23) TAR Basilicata, sez. I, sent. 14 gennaio 2022, n. 14; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 10 luglio 2020, n. 3005; Salerno, sez. II, sent. 29 novembre 2019, n. 2126; TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 29 luglio 2019 n. 1764.
(24) Cassazione Civile, Sez. Un., sent. 18 settembre 2014, n. 19663.
(25) TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II sent. 22 dicembre 2021, n. 1043.
(26) Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 23 aprile 2024, n. 3711; sent. 11 maggio 2022, n. 3707; sez. II, sent. 1° settembre 2021, n. 6181; sez. II, sent. 2 gennaio 2023, n. 23; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, sent. 16 febbraio 2024, n. 400; TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 24 gennaio 2024, n. 247; sez. I, sent. 23 novembre 2023, n. 2706; sez. II, 8 marzo 2022, n. 673; Napoli, sez. IV, sent. 31 ottobre 2023, n. 5915; sez. II, sent. 4 ottobre 2022, n. 6145; sez. VIII, sent. 8 marzo 2022, n. 1572; TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. 31 agosto 2023, n. 699; TAR Toscana, sez. III, sent. 20 febbraio 2023, n. 177; Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sent. 28 febbraio 2022, n. 246; TAR Sicilia, Catania, sez. II, sent. 7 settembre 2022, n. 2372; Palermo, sez. II, sent. 3 gennaio 2022, n. 14.
(27) Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 23 aprile 2024, n. 3711; TAR Lazio, Latina, sez. I, sent. 9 ottobre 2023, n. 693.
(28) Art. 31, comma 3, del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001).
(29) TAR Lazio, Roma, sez. II stralcio, sent. 1° marzo 2024, n. 4155; sez. II-bis, sent. 10 maggio 2010, n. 10573; Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 8 luglio 2011, n. 4102; sez. V, sent. 24 febbraio 2003, n. 986.
(30) Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 26 luglio 2022, n. 6594.
(31) TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 18 aprile 2024, n. 2586.
(32) TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 20 marzo 2023, n. 1722; TAR Sicilia, Palermo, sent. 4 luglio 2017, n. 1776; TAR Lazio, Roma, sez. I-quater, sent. 2 aprile 2015, n. 4970.
(33) TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 3 agosto 2020, n. 3458; TAR Lazio, Latina, sez. I, sent. 13 dicembre 2021, n. 672.
(34) TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 20 marzo 2023, n. 1722; sez. II, sent. 17 aprile 2018, n. 2515.
(35) Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 8 aprile 2020, n. 1842 ;TAR Lazio, Latina, sez. I, sent. 13 dicembre 2021, n. 672.
(36) Art. 31 - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.
3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
[omissis]
(37) Art. 32 - Determinazione delle variazioni essenziali
1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:
a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.
(38) Art. 33 - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità
1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.
[omissis]
(39) Art. 34 - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
2. [omissis]
(40) 2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora d.lgs. n. 42 del 2004 - n.d.r.). il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora articoli 13 e 14 del d.lgs. n. 42 del 2004 - n.d.r.) o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora Parte terza del d.lgs. n. 42 del 2004 - n.d.r.), il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(41) TAR Molise, sez. I, sent. 21 ottobre 2022, n. 381; TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 1° settembre 2021, n. 5679 e sent. 7 giugno 2019, n. 3101; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, sent. 21 settembre 2020, n. 1890; sez. III, sent. 31 gennaio 2017, n. 675.
(42) TAR Molise, sez. I, sent. 21 ottobre 2022, n. 381; TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 20 settembre 2021, n. 1964.
(43) TAR Molise, sez. I, sent. 21 ottobre 2022, n. 381.
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