La Rivista del Sindaco


Il contratto decentrato integrativo per il 2024

Cosa cambia nella costituzione del fondo rispetto alla precedente sessione negoziale
Approfondimenti
di Monteverdi Massimo
30 Aprile 2024

 

L’esercizio finanziario 2024 negli enti locali si è già caratterizzato per una novità storica. Per la prima volta dopo decenni, la scadenza per la deliberazione del bilancio di previsione ha subito una sola proroga, quella disposta dal D.M. 22 dicembre 2023 sino al 15 marzo 2024.
Questa scelta, figlia anche del rinnovato iter di approvazione inserito dalla scorsa estate, ai sensi del decreto ministeriale 25 luglio 2023, nel principio contabile dedicato alla programmazione finanziaria, ha spinto un elevato numero di enti ad anticipare drasticamente la convocazione del Consiglio comunale rispetto alle abitudini che si erano consolidate da tempo.
In questo modo, non solo è stato possibile evitare il ricorso generalizzato all’esercizio provvisorio, ma gli enti hanno avuto la possibilità concreta di rispettare quanto disposto dall’art. 8, c. 4, CCNL 16.11.2022:
“4. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell’anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione. (…)”.

In questo senso, la nuova stagione della contrattazione integrativa parte con l’obbligatoria costituzione del fondo risorse decentrate, tassello fondamentale per mettere a disposizione della delegazione trattante i valori aggiornati delle risorse stabili e di quelle variabili.
Vediamo di seguito quali sono gli accorgimenti che gli uffici preposti devono adottare per adeguare i principali elementi del fondo costituito per il 2023 alla nuova annualità.

Le risorse stabili soggette al limite 2016
Ai sensi dell'art. 79, c. 1, CCNL 16 novembre 2022, la parte stabile del Fondo è costituita annualmente, tra l’altro:

  1. dalle risorse indicate all’art. 67, c. 1, CCNL 21 maggio 2018: si tratta di un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all’anno 2017, nel cui ammontare sono comprese sia le risorse dello specifico fondo delle progressioni economiche sia quelle che hanno finanziato le quote di indennità di comparto. Nessuna variazione deve essere operata rispetto al 2023.
  2. Dalla R.I.A. e dagli assegni ad personale: si tratta di un importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità (R.I.A.) e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità. L’importo confluisce stabilmente nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d’anno. Nel fondo 2024 confluiranno gli importi di R.I.A. non più corrisposti per effetto delle cessazioni avvenute nel 2023.
  3. Dalla riduzione del lavoro straordinario: si tratta di un importo corrispondente a eventuali stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario. A meno che l’ente non abbia intenzione di ridurre ulteriormente e in modo permanente lo stanziamento 2023 per il lavoro straordinario, i valori 2024 rimangono invariati.
  4. Dalle risorse per finanziare incrementi stabili del personale: si tratta delle risorse stanziate per effetto di incrementi stabili della consistenza del personale al fine di sostenere il maggior onere del relativo trattamento economico accessorio. Questo importo può essere adeguato rispetto al 2023 in presenza di ulteriori incrementi stabili del personale.

Le risorse stabili non soggette al limite 2016
Non tutte le risorse stabili sono soggette alla verifica del limite di spesa sostenuta nel 2016. Le voci che non sono conteggiate a tale fine sono le seguenti:
1) una somma forfetaria pari a € 83,20 per ciascun dipendente in servizio al 31.12.2015, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato. 
Questo incremento è stato introdotto a valere dal 2019 e dunque il valore per il 2024 resta invariato rispetto al 2023.
2) Una somma forfetaria pari a € 84,50 per ciascun dipendente in servizio al 31.12.2018, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
Questo incremento è stato introdotto a valere dal 2021 e dunque il valore per il 2024 resta invariato rispetto al 2023.
Va ricordato che le quote relative al 2021 e al 2022 incrementavano una tantum le risorse variabili non soggette al limite del 2016 soltanto nel fondo 2023 e dunque non vanno inserite nelle risorse variabili 2024.
3) Un importo complessivo pari alla differenza fra gli incrementi di stipendio tabellare stabiliti dal contratto per ciascuna posizione economica secondo la precedente classificazione e gli incrementi di stipendio tabellare per la posizione economica iniziale (D1, C1, B1, A1) fissati dal CCNL 21 maggio 2018.
Nel 2024 va riportato lo stesso importo indicato nel 2023.
4) Un importo complessivo pari alle differenze tra gli incrementi a regime degli stipendi tabellari riconosciuti dal CCNL 16.11.2022 alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali.
Nel 2024 va riportato lo stesso importo indicato nel 2023.
5) Un importo, a carico del bilancio dell’ente, pari alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1.
Tale importo, utilizzato a copertura dell’onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3, dal 2024 è calcolato a regime, cioè per tutto l’esercizio interessato.

Le risorse variabili
Ai sensi dell'art. 79, c. 2, CCNL 16 novembre 2022, la parte variabile del Fondo è costituita annualmente:
1) dalle risorse già previste dall’art. 67, c. 3, lett. a), b), c), d), f), g), j), k), CCNL 21 maggio 2018, tra le quali ricordiamo:

  • risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43, L. n. 449/1997, relative alle sponsorizzazioni e ai servizi esterni;
  • quote di risparmi conseguiti e certificati in attuazione di processi di razionalizzazione della spesa, ai sensi dell’art. 16, cc. 4-6, D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
  • risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;
  • importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computando, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l’importo confluisce nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio (nel fondo 2024 gli importi delle cessazioni 2023).

2) Da un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua del monte salari dell’anno 1997, consentito nei limiti della capacità di bilancio.
3) Da eventuali somme residue, accertate a consuntivo, derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario nel 2023.
4) Da un importo massimo corrispondente allo 0,22% del monte salari 2018. 

Tali risorse non sono sottoposte al limite 2016 e gli enti destinano tali risorse ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all’anno 2021 del Fondo per il personale e dello stanziamento per le posizioni organizzative (ora incarichi di EQ).
5) Dalle eventuali economie sul fondo 2023 che sono rese disponibili, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile, se accertate a consuntivo.
6) Dai differenziali di progressione economica non più corrisposti a seguito di cessazione del personale o per effetto del passaggio ad area superiore (nel fondo 2024 per cessazioni avvenute nel 2023).

Tra le altre risorse non soggette al limite 2016, si rammentano gli incentivi tecnici ai sensi del Codice degli appalti, gli incentivi per i maggiori introiti incassati a residui relativi a IMU e TARI, gli importi erogati dall’ISTAT per le attività legate al censimento e gli importi derivanti dall’applicazione dell’art. 8, c. 3, D.L. n. 13/2023, in misura non superiore al 5% della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016, al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR.

L’iter della contrattazione
Si deve sottolineare l’importanza, al fine di poter impegnare nell’esercizio di competenza le relative somme, di seguire l’iter di approvazione dei diversi documenti propedeutici alla contrattazione decentrata vera e propria, come ben sintetizzato dalla sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti nella deliberazione n. 15/2018:
“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell’esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell’individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall’ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell’adozione dell’atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l’ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell’organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione.
Infatti, alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante (registrazione), imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR).”


Articolo di Massimo Monteverdi


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